Alimony Appeal Withdrawal and Cost Waiver
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant sought to overturn a lower court's decision that denied their request to eliminate a monthly alimony payment of 900 monetary units for their children, which was part of existing protective measures for the marital union; however, before the appeal could be processed, the appellant withdrew the appeal, which the appellate court treated as a unilateral abandonment of the claim, resulting in the case being struck from the roll due to withdrawal, and while withdrawal generally entails liability for court costs, the court equitably waived any cost imposition because the appellant acted without legal counsel in a family law matter and the withdrawal occurred before notification to the opposing party, precluding any claim for cost reimbursements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 241 cpv. 3 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 74 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF, Art. 46 cpv. 2 LTF; Alimony Appeal Withdrawal and Cost Waiver: decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the legal basis for striking the case from the roll due to withdrawal (desistenza).
Cited regarding the general rule on the obligation to pay court costs following withdrawal.
Cited as the equitable basis for waiving the collection of court costs.
Testo completo
Incarto n. 11.2015.108 · Lugano 9 febbraio 2016/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice: · Giani, vicepresidente
vicecancelliera: · F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa SO.2015.418 (modifica di misure protettrici dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 30 giugno 2015 da
RE 1 contro
CO 1 (patrocinata dall'avv. dott. PA 1)
giudicando sul “reclamo” del 26 novembre 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa dal Pretore il 12 novembre 2015;
premesso che con decisione del 12 novembre 2015 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha respinto “in ordine” un'istanza del 30 giugno 2015 di RE 1 volta alla modifica di misure protettrici dell'unione coniugale decise il 2 aprile 2013 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, nel senso di sopprimere il contributo alimentare di fr. 900.– mensili, assegni familiari non compresi, in favore dei figli R__________ (30 dicembre 2005) e S__________ (16 novembre 2010), ponendo le spese processuali, di complessivi fr. 430.– a carico dell'istante, tenuto a rifondere a CO 1 fr. 400.– per ripetibili;
preso atto che contro tale sentenza RE 1 è insorto a questa Camera con un “reclamo” del 26 novembre 2015 nel quale chiede di annullare la decisione impugnata e “riattivare l'istanza del 30 giugno 2015”;
osservato che il memoriale non è stato notificato per osservazioni;
constatato che il 4 febbraio 2016 RE 1 comunica ora di ritirare il reclamo;
considerato che il ritiro di un rimedio giuridico, ovvero la dichiarazione con cui una parte dichiara di rinunciare unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza (cfr.
sentenza del Tribunale federale 4A_602 e 604/2012 dell'11 marzo 2013, consid.
5.2 e 5.3), indipendentemente dai motivi che possono avere spinto l'interessato a recedere dalla lite;
ritenuto che nelle circostanze descritte il giudice stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);
rammentato che desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un rimedio giuridico di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute alla sua iniziativa processuale (art. 106 cpv. 1 CPC);
precisato che si giustifica nondimeno di rinunciare equitativamente a ogni prelievo, AP 1, sprovvisto di cognizioni giuridiche, avendo agito da sé senza l'ausilio di un legale, per di più in una causa di
diritto di famiglia (art. 107 cpv. 1 lett. c e lett. f CPC);
rilevato che non si pone problema di ripetibili, il rimedio giuridico essendo stato ritirato prima dell'eventuale notificazione alla controparte;
decreta: 1. Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione a:
–; – avv. dott..
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello
Il vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).