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11.2015.10 • TRAC TI 11.2015.10 Generato dall'IA

Appeal Against Fixed Counsel Fee Determination under Legal Aid

Numero d'incarto 11.2015.10
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

In an appeal arising from a lower court's decision in a matrimonial protection case, which also fixed costs including the appointed counsel's fee at CHF 2708.65 under a grant of legal aid, the party whose counsel's fee was set appealed to seek an increase to CHF 11,500.15, also requesting legal aid for the appeal. The court dismissed the appeal as inadmissible because the appealing party lacked the legal standing or interest to challenge a fee determination that was beneficial or neutral to them; specifically, an increased fee awarded to their appointed lawyer would only result in a larger potential reimbursement obligation to the State should their financial situation improve, thus demonstrating no legitimate basis for their objection.

Regesto Legislator

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Art. 122 CPC, Art. 111 CPC, Art. 110 CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 122 con, Art. 123 cpv. 2 CPC; Appeal Against Fixed Counsel Fee Determination under Legal Aid: The court dismissed the appeal as inadmissible because the appealing party lacked the legal standing or interest to challenge a fee determination that was beneficial or neutral to them; specifically, an increased fee awarded to their appointed lawyer would only result in a larger potential reimbursement obligation to the State should their financial situation improve, thus demonstrating no legitimate basis for their objection.

Parole chiave

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spese di gratuito patrocinio determinazione della tassa patrocinio gratuito legittimazione a ricorrere rimborso delle spese tutela legale Gratuito patrocinio: rimunerazione dell'avvocato d'ufficio

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

Used to decide on the waiver of costs for equity due to the appellant's difficult financial situation.

art. 117 lett. b CPC

Used to reject the request for legal aid because the appeal was clearly without any chance of success.

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Testo completo

Incarto n. 11.2015.10 · Lugano, 20 febbraio 2015/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera: · F. Bernasconi

sedente

per statuire nella causa SO.2013.3926 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,

promossa con istanza del 23 settembre 2013 da

AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2) contro

AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1),

giudicando sul reclamo (“appello”) dell'8 febbraio 2015 presentato da AP 1 contro la decisione con cui il Pretore ha fissato il 29 gennaio 2015 in fr. 2708.65 la retribuzione spettante all'avv. PA 1 come patrocinatrice d'ufficio del convenuto;

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (1985) e AO 1 (1988) hanno contratto matrimonio a __________ il 9 settembre 2009. A quel momento la sposa era già madre di I__________, avuto il 10 maggio 2008 da un altro uomo. Dal matrimonio è nata S__________, il 6 ottobre 2009. I coniugi si sono separati nel settembre del 2013. Con sentenza del 29 gen­naio 2015, emanata a protezione dell'unione coniugale, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato S__________ alla madre, ha regolato il diritto di visita paterno, ha istituito una curatela educativa in favore della figlia e ha condannato AP 1 a versare un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili per la moglie, oltre a uno di fr. 1000.– mensili per la figlia (assegni familiari non compresi).

B. Per quanto riguarda le spese processuali di fr. 3216.35 complessivi, il Pretore le ha poste solidalmente a carico dei coniugi in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Inoltre egli ha ammesso entrambe le parti al beneficio del gratuito patrocinio, riconoscendo all'avv. PA 2, legale dell'istante, una retribuzione di fr. 4704.50 e all'avv. PA 1, legale del convenuto, una retribuzione di fr. 2708.65, riservato l'obbligo per le parti di rifondere tali somme allo Stato del Cantone Ticino nel caso in cui la loro situazione economica fosse migliorata, consentendo il rimborso.

C. Contro la retribuzione riconosciuta dal Pretore all'avv. PA 1 è insorto AP 1 a questa Camera con un “appello” dell'8 febbraio 2015 per ottenere che – conferitogli il beneficio del gratuito

patrocinio anche in appello – il compenso della sua legale sia portato a fr. 11 500.15, riformando la decisione impugnata di

conseguenza. Non sono state chieste osservazioni all'appello.

Considerando

in diritto: 1. La decisione con cui un giudice fissa l'indennità spettante a un avvocato d'ufficio designato in regime di gratuito patrocinio rientra nella “liquidazione delle spese giudiziarie” (art.

122 CPC), che è regolata in via generale dall'art. 111 CPC. Essa configura perciò una “decisione in materia di spese” a norma dell'art. 110 CPC, ossia un'“altra decisione” impugnabile unicamente con reclamo (art. 319 lett. b n. 1 CPC). Il termine di ricorso è di 10 giorni se la decisione in materia di spese è stata emanata nell'ambito di una procedura sommaria (art. 321 cpv. 2 CPC). Se è stata presa nel quadro di una procedura ordinaria o di una procedura semplificata v'è chi sostiene che il termine sia ugualmente di 10 giorni (Bühler in: Berner Kommentar, edizione 2012, n. 42 in fine ad art. 122; Trezzini in: Commentario al CPC, Lugano 2010, pag. 1413 a metà) e chi invece che sia di 30 (Tappy in: CPC commenté, Basilea 2011, n.

10 ad art. 110 e n. 21 ad art. 122). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata emessa nel contesto di misure a tutela dell'unione coniugale, ovvero in una procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC). Il termine di ricorso era così di 10 giorni ed è stato rispettato, la decisione del Pretore essendo stata notificata alla patrocinatrice del convenuto il 30 gen­naio 2015 e l'appello essendo stato presentato l'8 febbraio seguente. Trattato come reclamo, il rimedio giuridico è dunque tempestivo.

2. Legittimato a presentare reclamo contro una decisione che fissa l'indennità spettante a un avvocato d'ufficio designato in regime di gratuito patrocinio è anzitutto l'avvocato stesso, il quale può contestare a titolo personale un compenso da lui reputato insufficiente (sentenza del Tribunale federale 5P.135/2005 del 22 luglio 2005, consid. 4 in: SZZP/RSPC 2006 pag. 55; Tappy, op. cit., n.

22 ad art. 122; Bühler, op. cit., n. 46 ad art. 122 con richiami). Il patrocinato da parte sua può introdurre personalmente reclamo contro una decisione che fissa l'indennità spettante al

suo avvocato d'ufficio ove ritenga tale retribuzione eccessiva (Tappy, loc. cit.; Bühler, op. cit., n. 47 ad art. 122

CPC), lo Stato potendolo chiamare nel termine di dieci anni a rimborsare la somma ove le sue condizioni economiche migliorino (art. 123 cpv. 2 CPC). Il patrocinato non è abilitato invece a impugnare una decisione che fissa l'indennità spettante al suo avvocato d'ufficio perché considerata troppo

bassa, non avendo egli alcun interesse a chiedere un aumento (Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CC; Bühler, op. cit., n. 48 ad art.

122). Il principio non è nuovo. È già stato enunciato da questa Camera il 14 maggio 2014 (sentenza inc. 11.2011.159, consid. 3) ed era già stato illustrato finanche dal Consiglio di moderazione, sotto l'egida della vecchia procedura ticinese, in una decisione del 7 ottobre 2005 (in: Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 30, pag. 44).

3. Nel caso in esame AP 1 chiede di portare l'indennità che il Pretore ha riconosciuto alla sua legale d'ufficio da fr. 2708.65 a fr. 11 500.15. Non ha però alcun interesse a tal fine. Anzi, fosse maggiorata la mercede spettante alla sua patrocinatrice, egli si vedrebbe costretto a rifondere allo Stato, qualora le sue condizioni economiche migliorassero, un importo ben più elevato di quello stabilito dal Pretore. Ne segue ch'egli non è legittimato a contestare la decisione del primo giudice e che, pur trattato come reclamo, il suo appello va dichiarato irricevibile.

4. Le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Tenuto conto delle condizioni verosimilmente difficili in cui versa l'interessato, si rinuncia nondimeno – per equità – a prelevare oneri (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone per altro problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato notificato per osservazioni. Non può ad ogni modo entrare in linea di conto il gratuito patrocinio postulato da AP 1 in appello, la sua richiesta di giudizio apparendo sin dall'inizio senza la benché minima possibilità di successo (art. 117 lett. b CPC), tanto da non poter nemmeno essere vagliata nel merito.

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese.

3. Notificazione all'avv..

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).