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11.2014.96 • TRAC TI 11.2014.96 Generato dall'IA

Rectification of Appeal Cost Allocation in Liquidation Case

Numero d'incarto 11.2014.96
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The court addressed a request for rectification concerning the cost allocation in a previous appeal decision where the appellant (an entity now in liquidation) had been wrongly ordered to bear the appeal costs and pay the opposing parties' costs, contrary to the reasoning in the decision which stated costs follow the losing party (the appellant). The court reasoned that the relevant paragraph clearly indicated the costs should be borne by the appealing party, which was the entity now in liquidation, thus constituting a clear transcription error in the operative part, and corrected the flawed clause to correctly assign all appeal costs to the entity now in liquidation, which must also reimburse the opposing parties' costs.

Regesto Legislator

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Art. 334 cpv. 1 prima, Art. 74 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 334 cpv. 1 prima frase CPC; Rectification of Appeal Cost Allocation in Liquidation Case: The court reasoned that the relevant paragraph clearly indicated the costs should be borne by the appealing party, which was the entity now in liquidation, thus constituting a clear transcription error in the operative part, and corrected the flawed clause to correctly assign all appeal costs to the entity now in liquidation, which must also reimburse the opposing parties' costs.

Parole chiave

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ripartizione delle spese clausola di ripartizione rettificazione della decisione precetto esecutivo ripetibili condono delle spese procedurali Rettifica di una sentenza per errore di scritturazione

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 334 cpv. 1 prima frase CPC

Cited as the legal basis allowing the judge to interpret or rectify a judgment when the dispositive is unclear, ambiguous, or contradicts the considerations.

art. 334 cpv. 2 seconda frase CPC

Cited to justify rectifying the decision without consulting the parties because the rectification concerned simple errors of writing or calculation.

art. 116 LTF

Cited as the basis for the subsidiary appeal in matters of constitutional law, although no such appeal was ultimately filed or ordered in the final operative part.

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Testo completo

Incarto n. 11.2014.96 · Lugano, 13 novembre 2014/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera: · F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa SO.2011.977 (iscrizione provvisoria di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza del 15 marzo 2011 dalla

AP 1 ora in liquidazione, (patrocinata dall'avv. PA 1) contro

AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2) AO 3per sé e come unica erede del marito arch. AO 2 deceduto in pendenza di causa il 10 aprile 2014 (patrocinata dall'avv. PA 3) e AO 4 (patrocinato dall'avv. PA 4),

accertato che in seguito al fallimento dell'istante, decretato l'11 aprile 2013, la pretesa di quest'ultima verso i convenuti è stata aggiudicata il 5 agosto 2014 ai pubblici incanti alla

P SA, ora in

(patrocinata dall'avv.),

esaminata l'istanza di rettifica presentata da AO 3 riguardante il dispositivo n. II (spese e ripetibili) della decisione emessa da questa Camera il 21 ottobre 2014 (inc. 11.2012.96/II);

Ritenuto

in fatto: A. In accoglimento di un appello presentato da AO 1, come pure di un appello presentato da AO 2 e AO 3 contro una sentenza emessa il 16 agosto 2012 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, con sentenza del 21 ottobre 2014 questa Camera ha così statuito in una causa che opponeva gli appellanti alla AP 1:

II. Le spese processuali di appello, di fr. 900.– complessivi, da anticipare

nella misura di fr. 450.– da AO 1 e nella misura di fr. 450.– da AO 2 e AO 3 in solido, sono poste a carico dell'appel­lante, che rifonderà a AO 1 fr. 1800.– e a AO 2 e AO 3 altri fr. 1800.– complessivi per ripetibili.

B. Il 28 ottobre 2014 AO 3 ha segnalato a questa Camera un errore di scritturazione contenuto nel dispositivo appena citato, le spese processuali dovendo essere assunte dall'appellata, non dall'appellante, in conformità a quanto risulta del resto dal consid. 4 della decisione medesima (“Le spese dell'attuale decisione seguono la soccombenza dell'istante”). Non sono state chieste osservazioni alla domanda di rettifica.

Considerando

in diritto: 1. Ove il dispositivo di una sentenza sia poco chiaro, ambiguo o incompleto oppure in contraddizione con i considerandi, su richiesta di parte o d'ufficio il giudice interpreta o rettifica la decisione (art. 334 cpv. 1 prima frase CPC). Se la rettifica concerne semplici errori di scrittura o di calcolo il giudice può rinunciare a interpellare le parti (art. 334 cpv. 2 seconda frase CPC). La rettifica mira a correggere manifeste inavvertenze di redazione, di scrittura o di calcolo, ovvero inavvertenze formali (non di errori di apprezzamento nel merito) chiaramente desumibili dal testo stesso della decisione.

2. Nella fattispecie il dispositivo n. II della decisione citata sulle spese e le ripetibili di appello è palesemente viziato da un errore di scritturazione, “l'istante” cui si riferisce il consid. 4 della sentenza medesima essendo l'appellata, cioè la AP

1. Il termine “appellante” si deve perciò a un'evidente svista e va emendato.

3. In esito al presente giudizio non è il caso di prelevare spese né di assegnare ripetibili, per altro nemmeno richieste.

Per questi motivi,

decide: 1. Il dispositivo n. II della sentenza emanata da questa Camera il 21 ottobre 2014 nella causa 11.2012.96 è rettificato come segue:

II. Le spese processuali di appello, di fr. 900.– complessivi, da anticipare

nella misura di fr. 450.– da AO 1 e nella misura di fr. 450.– da PA 4 e AO 3 in solido, sono poste a carico dell'istante AP 1 in liquidazione, che rifonderà a AO 1 fr. 1800.– e a AO 2 e AO 3 altri fr. 1800.– complessivi per ripetibili.

2. Non si riscuotono spese.

3. Notificazione:

– avv.; – avv.; – avv..

Comunicazione:

– avv.;

– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).