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11.2014.86 • TRAC TI 11.2014.86 Generato dall'IA

Appeal Withdrawal in Spousal Support Modification Case

Numero d'incarto 11.2014.86
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appellant filed an appeal against a lower court's decision regarding spousal protection measures, specifically seeking an increase in spousal and child support payments following the parties' separation. The appellate court took note of the appellant's subsequent withdrawal of the appeal because the parties had reached an amicable settlement concerning the effects of their divorce, concluding that the withdrawal constituted a desistment requiring the appellant to generally bear the procedural costs, although the court reduced the judicial fee to account for the amicable resolution and the lack of a full hearing.

Regesto Legislator

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Art. 241 cpv. 3 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 21 LTG, Art. 74 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF; Appeal Withdrawal in Spousal Support Modification Case: The appellate court took note of the appellant's subsequent withdrawal of the appeal because the parties had reached an amicable settlement concerning the effects of their divorce, concluding that the withdrawal constituted a desistment requiring the appellant to generally bear the procedural costs, although the court reduced the judicial fee to account for the amicable resolution and the lack of a full hearing.

Parole chiave

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modifica del mantenimento del figlio ritiro dell'azione di divorzio audizione delle parti riduzione delle spese giudiziarie pagamento dell'emolumento procedura a tutela dell'unione coniugale Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 241 cpv. 3 CPC

Used to strike the case from the roll due to withdrawal (desistenza) of the appeal.

art. 106 cpv. 1 CPC

Cited as the general principle for imposing court costs on the party withdrawing the appeal.

art. 21 LTG

Applied to justify the adequate reduction of the judicial fee.

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Testo completo

Incarto n. 11.2014.86 · Lugano 5 agosto 2015/rn · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice: · Giani, vicepresidente

vicecancelliera: · F. Bernasconi

sedente

per statuire nella causa SO.2013.202 (misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città

promossa con istanza del 25 marzo 2013 da

AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1) contro

AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2)

giudicando sull'appello del 25 settembre 2014 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 10 settembre 2014;

Ritenuto

in fatto: che con decisione emanata il

10 settembre 2014 a protezione dell'unione coniugale il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Città ha, in particolare, dato atto che AO 1 (1965) e AP

1 (1969), __________, vivono separati dal 1° settembre 2012, ha affidato il figlio A__________ (1997) alla madre con esercizio congiunto dell’autorità parentale, ha regolato il diritto di visita paterno, ha obbligato AO 1 a versare un contributo alimentare di fr. 475.– mensili per la moglie dal 1° novembre 2014, di fr. 1855.– mensili dal 1° settembre 2012 al 31 ottobre 2013 aumentati a fr. 1830.– mensili dal 1° novembre 2013 al 31 ottobre 2014 e a fr. 1980.– mensili in poi, assegni familiari non compresi, per A__________;

che contro tale decisione AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 25 settembre 2014 in cui chiede di aumentare il contributo alimentare per sé a fr. 850.10 mensili dal 1° settembre 2012 al

31 ottobre 2013, a fr. 875.15 mensili dal 1° novembre 2013 al 31 ottobre 2014 e a fr. 1500.15.– mensili in poi, così come quello per il figlio a fr. 2030.– mensili dal 1° settembre 2012 al 31 ottobre 2013 e a fr. 1980.– mensili in poi;

che nel termine di 10 giorni assegnato il 13 ottobre 2014 a AO 1 per presentare eventuali osservazioni, il presidente di questa Camera, su richiesta delle parti, ha sospeso il 23 ottobre 2014 il procedimento;

che il 29 luglio 2015 AP 1 ha comunicato a questa Camera di ritirare l'appello, le parti avendo sottoscritto una convenzione sugli effetti del divorzio in cui hanno segnatamente pattuito l'estinzione di ogni loro reciproca pretesa;

e considerando

in diritto: che il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte dichiara di rinunciare unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza (cfr.

sentenza del Tribunale federale 4A_602 e 604/2012 dell'11 marzo 2013, consid.

5.2 e 5.3), indipendentemente dai motivi che possono avere spinto l'interessato a recedere dalla lite;

che nelle circostanze descritte il giudice stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);

che desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute alla sua iniziativa processuale, ripetibili comprese (art. 106 cpv. 1 CPC);

che in concreto non v'è ragione per scostarsi da tale principio, ma l'ammontare della tassa di giustizia è adeguatamente ridotto (art. 21 LTG) per tenere conto non solo del fatto che la procedura di appello si conclude senza sentenza, ma anche della buona volontà dimostrata dalle parti nel comporre la lite in via amichevole;

che non si pone problema di ripetibili, la controparte non avendo formulato osservazioni;

decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

2. Le spese processuali di fr. 150.– sono poste a carico di RE 1.

3. Notificazione a:

– avv.; – avv..

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il vicepresidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).