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11.2014.65 • TRAC TI 11.2014.65 Generato dall'IA

Appeal of Marital Separation Agreement and Spousal Support Denial

Numero d'incarto 11.2014.65
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A party appealed a lower court's decision, which formalized an agreement reached by the spouses for a separation of life, assignment of the marital home, and a specific spousal support amount, claiming to have signed the agreement under confusion and seeking its revocation and the husband's institutionalization for alcoholism. The appellate court rejected the appeal as largely inadmissible because it lacked specific legal or factual challenges, noting that the request for institutionalization was outside the scope of marital protection measures and that the parties were free to reconcile, which would automatically void the separation and support provisions, especially since the husband subsequently agreed to seek treatment.

Regesto Legislator

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Art. 314 cpv. 1 CPC, Art. 317 cpv. 1 CPC, Art. 24 cpv. 1 CO, Art. 317 cpv. 2 CPC, Art. 176 cpv. 1 CC, Art. 179 cpv. 2 CC; Appeal of Marital Separation Agreement and Spousal Support Denial: The appellate court rejected the appeal as largely inadmissible because it lacked specific legal or factual challenges, noting that the request for institutionalization was outside the scope of marital protection measures and that the parties were free to reconcile, which would automatically void the separation and support provisions, especially since the husband subsequently agreed to seek treatment.

Parole chiave

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separazione dei coniugi procedura a tutela dell'unione coniugale opposizione al divorzio divorzio su azione di un coniuge convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio durata del mantenimento post-matrimoniale Protezione dell'unione coniugale

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 317 cpv. 1 CPC

The court mentioned this article to explain its ability to consider new facts in the appeal procedure.

Art. 176 cpv. 1 e 2 CC

This provision defines the measures for the protection of the marital union, which were the subject of the initial petition.

Art. 179 cpv. 2 CC

This article determines the automatic lapse of maintenance contributions when spouses resume cohabitation, a central theme addressed in the decision.

Art. 314 cpv. 1 CPC

Used to confirm the admissibility of the appeal regarding procedural timeliness (within 10 days).

Art. 106 cpv. 1 CPC

The general rule cited for ordering costs based on the outcome of the appeal.

Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

Cited as the equitable basis for waiving the collection of court costs for the current proceedings.

Art. 112 cpv. 1 LTF

Cited in the final section regarding the possibility of appeal to the Federal Supreme Court concerning personal separation matters.

Art. 90 a 93 LTF

Cited as the articles defining the types of decisions subject to appeal to the Federal Supreme Court.

Art. 95 a 98 LTF

Cited as the articles defining the grounds for appeal to the Federal Supreme Court.

Art. 74 LTF

Cited as the rule determining the admissibility of appeal based on the value in dispute.

Art. 116 LTF

Cited as the article defining the grounds for a subsidiary constitutional appeal.

Art. 113 LTF

Cited as the provision governing the subsidiary constitutional appeal when the ordinary civil appeal is inadmissible.

Art. 46 cpv. 2 LTF

Cited regarding the suspension of the appeal deadline during judicial holidays, except for provisional measures.

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Testo completo

Incarto n. 11.2014.65 · Lugano 28 agosto 2014/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera: · F. Bernasconi

sedente

per statuire nella causa SO.2014.2788 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,

promossa con istanza del 2 luglio 2014 da

AP 1 (già patrocinata dall'avv.) contro

AO 1,

giudicando sull'appello del 21 luglio 2014 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto l'11 luglio 2014;

Ritenuto

in fatto: che il 2 luglio 2014 AP 1 (1955) si è rivolta al Pretore Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione a vivere separata dal marito AO 1 (1959), l'allontanamento di lui dal domicilio coniugale, l'attribuzione a sé dell'abitazione comune e un contributo alimentare indeterminato dal 1° luglio 2014;

che con decreto cautelare emesso il 3 luglio 2014 inaudita parte il Pretore aggiunto ha autorizzato i coniugi

vivere separati, ha attribuito alla moglie l'abitazione coniugale e ha vietato al marito di rientrare o di avvicinarsi a quest'ultima fino all'11

luglio 2014;

che all'udienza dell'11 luglio 2014, indetta per la discussione, i coniugi hanno trovato un accordo sulla sospensione della vita in comune, sull'assegnazione dell'abitazione coniugale (alla moglie) e su un contributo alimentare per quest'ultima di fr. 480.– mensili;

che in coda all'udienza il Pretore aggiunto ha statuito sull'istanza, formalizzando l'accordo raggiunto;

che il 21 luglio 2014 AP 1 è insorta a questa Camera per il tramite di I__________, dei Servizi sociali di __________, contro la decisione appena citata, chiedendo con un appello del 21 luglio 2014 di “revocare la decisione di separazione”, di ordinare il ricovero del marito in una struttura terapeutica e di rinviare gli atti Pretore per una nuova udienza;

che il 4 agosto 2014 AO 1 ha comunicato di essere disposto a curarsi, proponendo di annullare “l'udienza per la separazione”;

e considerando

in diritto: che, non vertendo soltanto su questioni patrimoniali e introdotto entro 10 giorni dalla notificazione della decisione (art. 314 cpv. 1 CPC), l'appello è sotto questo profilo ricevibile;

che l'appellante a ben vedere non discute i motivi della sentenza impugnata né indica con un minimo di precisione in che consista l'erroneo accertamento dei fatti o la viziata applicazione del diritto;

che ciò basterebbe per dichiarare l'appello irricevibile;

che, comunque sia, la richiesta di rinviare gli atti al Pretore perché tenga una nuova udienza “col fine di mettere in luce i nuovi fatti emersi” non ha senso, questa Camera potendo tenere conto essa medesima di nuovi fatti a norma dell'art. 317 cpv. 1 CPC;

che l'appellante lamenta di avere firmato l'accordo dell'11 luglio 2011 “in stato confusionario e di non avere compreso il contenuto del verbale da lei sottoscritto”, salvo dimenticare di essere stata assistita per tutta l'udienza dalla propria legale di fiducia;

che, per altro, un ripensamento dell'intesa sottoscritta l'11 luglio 2014 non denota manifestamente un difetto del consenso né un errore essenziale (nell'accezione dell'art. 24 cpv. 1 CO);

che la richiesta volta a ottenere il ricovero del marito in un istituto terapeutico per la cura dall'alcolismo, non sottoposta al Pretore e quindi di dubbia ricevibilità (art. 317 cpv. 2 CPC), non rientra nel novero delle misure a protezione dell'unione coniugale enumerate all'art. 176 cpv. 1 CC;

che in casi del genere il giudice delle misure protettrici potrebbe – tutt'al più – segnalare il caso all'autorità di protezione degli adulti (Deschenaux/Steinauer/Bad­deley, Les effets du mariage, 2ª edizione, pag. 289 n. 561a con rinvio alla nota 10), intervento tuttavia superfluo in concreto, vista la disponibilità di AO 1 di sottoporsi alle cure;

che, chiarito ciò, le misure a protezione dell'unione coniugale postulate dalla moglie tendevano all'organizzazione della vita separata (art. 176 cpv. 1 e 2 CC);

che tali misure, di durata determinata o indeterminata, decadono automaticamente – per principio – se i coniugi tornano a vivere insieme (art. 179 cpv. 2 CC);

che la ripresa della vita in comune può avvenire in qualsiasi momento, anche senza il consenso del giudice (Chaix in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 7 ad art. 179);

che AO 1 può quindi rientrare quando desidera al domicilio coniugale, il divieto impartitogli il 3 luglio 2014 essendo per altro scaduto l'11 luglio seguente senza essere stato prorogato dal giudice;

che qualora i coniugi riprendano la vita in comune i contributi ali­mentari fissati per sentenza decadono da sé, ferma restando la libertà dell'appellante di rinunciare alla riscossione dei medesimi – per il passato e per il futuro – senza dover ricorrere all'approvazione del giudice (Chaix, op. cit., n. 1 ad art. 179 CC);

che, in definitiva, nella fattispecie non occorre alcuna “revoca della separazione”, i coniugi essendo liberi di riconciliarsi, di riorganizzare la loro vita coniugale e di risolvere diversamente le loro difficoltà matrimoniali;

che le spese dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma nella fattispecie si giustifica di rinunciare – equitativamente – a ogni prelievo (art.

107 cpv. 1 lett. f CPC);

che non si attribuiscono ripetibili a AO 1, il quale, senza rivendicare espressamente un'indennità, ha sostanzialmente aderito all'appello;

che per quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 LTF), il principio della separazione personale non dipende da questioni di valore e può formare oggetto di ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore;

decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Non si riscuotono spese.

3. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali,

parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).