Rectification of Divorce Ancillary Order: Correction of Child Support Start Date
Sintesi Legislator
Generato dall'IAFollowing a prior decision that modified divorce ancillary terms by setting a revised child support obligation for the paying parent, an application for rectification was submitted arguing that the effective start date of the monthly payment (€1430) was incorrectly stated as July 1, 2009, instead of the intended July 1, 2008, as detailed in the reasoning section of the previous judgment. The court reasoned that the discrepancy constituted a clear writing error in the operative part that contradicted the grounds of the decision, and pursuant to procedural rules allowing for the correction of simple writing or calculation errors without consulting the parties, the operative part was amended to reflect the correct commencement date of July 1, 2008, for the specified support amount.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 334 cpv. 1 prima, Art. 74 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 334 cpv. 1 prima frase CPC; Rectification of Divorce Ancillary Order: Correction of Child Support Start Date: The court reasoned that the discrepancy constituted a clear writing error in the operative part that contradicted the grounds of the decision, and pursuant to procedural rules allowing for the correction of simple writing or calculation errors without consulting the parties, the operative part was amended to reflect the correct commencement date of July 1, 2008, for the specified support amount.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the legal basis allowing the judge to interpret or rectify a decision whose operative part is unclear, ambiguous, or contradictory.
Cited to justify that the parties do not need to be heard for rectifications concerning simple writing or calculation errors.
Cited in the section concerning legal remedies, although not directly cited in the operative orders, these articles define which decisions are subject to appeal to the Federal Tribunal, which is standard procedure information, but the text does not explicitly state these articles were used in the final orders (which only concern rectification and costs).
Cited in the section concerning legal remedies regarding the admissibility threshold for appeals in cases with a pecuniary element.
Cited in the section concerning legal remedies regarding the grounds for a subsidiary constitutional appeal.
Cited in the section concerning legal remedies regarding the suspension of appeal deadlines during judicial holidays.
The decision on costs (order 2: 'Non si riscuotono spese') is procedural/cost related, but since no specific article for cost imposition/waiver in the Cantonal context is cited in the operative part, and no LTF cost article is cited in the final orders, no cost provision is extracted based on the strict rule.
Testo completo
Incarto n. 11.2014.5 · Lugano, 27 gennaio 2014/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques
vicecancelliera: · F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa OA.2009.65 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 17 luglio 2009 da
AP 1 (1998), (rappresentata dalla madre RA 1, e ora patrocinata dall'avv. PA 1) contro
AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2),
esaminata
l'istanza di rettifica presentata il 14 gennaio 2014 da AP 1 riguardante il dispositivo n. I/1 della decisione emessa da
questa Camera il 30 dicembre 2013 (inc. 11.2011.65);
Ritenuto
in fatto: A. In parziale accoglimento di un appello presentato da AO 1 contro una sentenza emessa il 4 aprile 2011 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città, con sentenza del 30 dicembre 2013 questa Camera ha così statuito:
1. La petizione è parzialmente accolta, nel senso che in parziale modifica della clausola n. 3 della convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio omologata dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna il 23 giugno 1999 il contributo di mantenimento a carico di AP 1 in favore della figlia AO 1 (1998) è fissato come segue:
fr. 1430.– mensili dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2013 e fr. 1610.– mensili dal 1° gennaio 2014 fino alla maggiore età o fino al termine della formazione scolastica o professionale nel caso in cui, al complemento della maggiore età, questa non fosse ancora stata ultimata.
Gli assegni familiari non sono compresi nel contributo di mantenimento.
B. Il
14 gennaio 2014 AP 1 ha segnalato a questa Camera un errore di scritturazione contenuto nel dispositivo appena citato, nel senso che il contributo alimentare in suo favore decorre non dal 1° luglio 2009, bensì dal 1° luglio 2008, come figura nel considerando 7 della decisione medesima. L'istanza non è stata notificata alla controparte.
Considerando
in diritto: 1. Ove il dispositivo di una sentenza sia poco chiaro, ambiguo o incompleto oppure in contraddizione con i considerandi, su richiesta di parte o d'ufficio il giudice interpreta o rettifica la decisione (art. 334 cpv. 1 prima frase CPC). Se la rettifica concerne semplici errori di scrittura o di calcolo il giudice può rinunciare a interpellare le parti (art. 334 cpv. 2 seconda frase CPC). La rettifica mira a correggere manifeste inavvertenze di redazione, di scrittura o di calcolo, ovvero inavvertenze formali (non di errori di apprezzamento nel merito) chiaramente desumibili dal testo stesso della decisione.
2. Nella fattispecie il dispositivo n. I/1 sul contributo alimentare dovuto da AO 1 alla figlia AP 1 è palesemente viziato nella sua decorrenza da un errore di scritturazione. Nel considerando 7 questa Camera aveva precisato:
Suddiviso fra i genitori in base alle rispettive disponibilità (chiave di riparto non contestata dall'appellante), il fabbisogno in denaro della figlia risulta dover essere finanziato da AP 1 nella misura seguente:
fr. 1190.– mensili dal 1° luglio al 31 dicembre 2008, fr. 1205.– mensili dal 1° gennaio al 31 agosto 2009, fr. 1290.– mensili dal 1° settembre 2009 al 17 maggio 2010, fr. 1525.– mensili dal 18 maggio 2010 al 31 dicembre 2010, fr. 1530.– mensili dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 e fr. 1610.– mensili dal 1° gennaio 2014 fino alla maggiore età o al termine della formazione scolastica o professionale, assegni familiari *non* compresi.
Per semplicità si giustifica di raggruppare i primi cinque scaglioni in cui è suddiviso
il contributo alimentare dovuto (cfr. RtiD I-2012 pag. 880 in alto), precisionismo senza utilità pratica, definendone una
media per il relativo arco di tempo. Dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2013 conviene fissare così un contributo alimentare unico di fr. 1430.– mensili (arrotondati), mentre dal 1° gennaio 2014 decorre quello di fr. 1610.– mensili. L'appello va accolto di conseguenza entro tali limiti.
Il dispositivo n. I/1 che fa decorrere il contributo alimentare di fr. 1430.– mensili dal 1° luglio 2009 si deve perciò a un'evidente svista e va emendato.
3. In esito al presente giudizio non è il caso di prelevare spese né di assegnare ripetibili, per altro nemmeno richieste.
Per questi motivi,
decide: 1. Il dispositivo n. I/1 della sentenza emanata da questa Camera il 30 dicembre 2013 è rettificato come segue:
La petizione è parzialmente accolta, nel senso che in parziale modifica della clausola n. 3 della convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio omologata dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna il 23 giugno 1999 il contributo di mantenimento a carico di AO 1 in favore della figlia AP 1 (1998) è fissato come segue:
fr. 1430.– mensili dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2013 e
fr. 1610.– mensili dal 1° gennaio 2014 fino alla maggiore età o fino al termine della formazione scolastica o professionale nel caso in cui, al complemento della maggiore età, questa non fosse ancora stata ultimata.
Gli assegni familiari non sono compresi nel contributo di mantenimento.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione:
–; –.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).