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11.2014.45 • TRAC TI 11.2014.45 Generato dall'IA

Appeal Moot Due to Expiration of Underlying Precautionary Measure

Numero d'incarto 11.2014.45
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appeal challenged a lower court's decision that confirmed a precautionary measure restricting the disposal of a property inherited by three parties, stemming from a dispute over how a will's allotment of the property to one heir (who was subject to a seizure by a creditor) should be treated in the estate division. The appellate court determined that because the appellant, who had been granted a 30-day deadline by the lower court to initiate the main action following the precautionary ruling, failed to commence the underlying suit or request a suspension of execution upon appeal, the precautionary decree expired by law, rendering the appeal moot, and consequently ordered the case stricken from the rolls while assigning costs against the party whose inaction caused the procedural termination.

Regesto Legislator

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Art. 263 CPC, Art. 248 lett. d CPC, Art. 314 cpv. 1 CPC, Art. 308 cpv. 2 CPC, Art. 308 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 315 cpv. 4 lett. b CPC; Appeal Moot Due to Expiration of Underlying Precautionary Measure: The appellate court determined that because the appellant, who had been granted a 30-day deadline by the lower court to initiate the main action following the precautionary ruling, failed to commence the underlying suit or request a suspension of execution upon appeal, the precautionary decree expired by law, rendering the appeal moot, and consequently ordered the case stricken from the rolls while assigning costs against the party whose inaction caused the procedural termination.

Parole chiave

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termine processuale perentorio divisione ereditaria sequestro cautelare esecuzione del pignoramento limitazione del potere cognitivo legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 139 III 489
4 CPC) e non inibisce quindi l'esecutività dei provvedimenti in questione (DTF 139 III 489 consid.
DTF 139 III 486
Effect of Appeal on Formal Finality of Provisional Measure Decision for Main Proceeding Deadline
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 242 CPC

Cited in the reasoning to justify declaring the appeal without object and striking the case from the rolls in order 1.

art. 107 cpv. 1 lett. e CPC

Cited as the basis for deciding costs 'according to equity' when a case becomes moot, which influences the cost decision in order 2.

art. 112 cpv. 1 lett. d LTF

Cited in the reasoning to establish the availability of a federal appeal, which is context for the final orders.

art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

Cited in the reasoning regarding the threshold for a federal appeal, contextually relevant to the decision but not explicitly in the dispositive.

art. 116 LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section regarding the subsidiary constitutional appeal, contextually relevant but not in the operative part.

art. 46 cpv. 2 LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section regarding the suspension of appeal deadlines, contextually relevant but not in the operative part.

art. 95 a 98 LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section regarding grounds for civil appeal, contextually relevant but not in the operative part.

art. 90 a 93 LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section regarding appealable decisions, contextually relevant but not in the operative part.

art. 21 LTG

Mentioned as a reason to reduce costs in the reasoning, which influences the final cost allocation in orders 2 and 3.

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Testo completo

Incarto n. 11.2014.45 · Lugano 16 settembre 2015/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice: · Giani, vicepresidente

vicecancelliera: · F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa CA.2013.406 (provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza del 21 novembre 2013 da

AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2) contro

AP 1e AP 2 (patrocinati dall'avv. PA 1),

giudicando sull'appello del 23 maggio 2014 presentato da AP 1 e AP 2 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 12 maggio 2014;

Ritenuto

in fatto: A. __________

(1914) è deceduta a ____ il 15 dicembre 2008, lasciando quali eredi i figli AP 1, AP 2 e AO 1. Con testamento olografo del 12 giugno 1990 essa aveva attribuito alla figlia AO 1 la proprietà della particella n. __________ RFD di __________. In esito ad azioni di accertamento, di riduzione e di divisione ereditaria promosse il 4 agosto 2010 da AP 1 e AP 2, con decisione del 18 gennaio 2013 il Tribunale distrettuale Moesa ha ordinato la divisione ereditaria, ha constatato che il compendio della successione comprendeva la nota particella n. __________, stimata fr. 531 600.–, e ‟mezzi liquidiˮ per fr. 13 888.76, ha stabilito in un terzo le quote ereditarie di ogni erede e ha accertato che la disposizione testamentaria con cui l'immobile di __________ era stato attribuito a AO 1 “è una norma divisionale o di formazione dei lotti soggetta a conguaglio in favore dei coeredi e non un legato”.

B. Il

5 marzo 2013 l'Ufficio esecuzioni e fallimenti del Distretto di Riviera, così richiesto della Banca __________ che aveva ottenuto il sequestro delle aspettative ereditarie di AO 1, ha incaricato l'avv. __________ B__________ di rappresentare l'ufficiale nella procedura di divisione della successione fu __________ in luogo di AO 1. Il 29 agosto 2013 l'avv. __________ B__________ ha sottoscritto con AP 1 e AP 2 un contratto di divisione ereditaria che prevedeva, in particolare, l'attribuzione del fondo a __________ in comproprietà a AP 1 e AP 2 in ragione

di un mezzo ciascuno, con obbligo di versare a AO 1 un conguaglio di fr. 157 626.–. L'operazione è stata iscritta nel

registro fondiario il 16 settembre 2013.

C. Il

21 novembre 2013 AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, perché ordinasse in via cautelare il blocco della particella n. 986 nel senso che essa “non potrà né essere venduta, né gravata di qualsiasi onere, senza di suo consenso”. Con decreto cautelare emesso il 22 novembre 2013 senza contradittorio il Pretore ha invitato l'ufficiale del registro fondiario ad annotare sulla citata proprietà una restrizione della facoltà di disporre. All'udienza del 5 dicembre 2013, indetta per il dibattimento, AP 1 e AP 2 hanno proposto di respingere l'istanza, chiedendo che in caso contrario AO 1 fosse tenuta a prestare una garanzia di fr. 57 600.–. Replicando, l'istante ha ribadito il suo punto di vista, opponendosi al deposito di qualsiasi garanzia. In duplica i convenuti hanno mantenuto le loro posizioni. Iniziata quello stesso giorno, l'istruttoria si è conclusa il 23 dicembre 2013. Al dibattimento finale del 14 gennaio 2014 i convenuti, unici comparenti, hanno confermato le loro richieste.

D. Con decreto cautelare del 12 maggio 2014 il Pretore ha accolto l'istanza, ha confermato la restrizione della facoltà di disporre a carico della particella n. 986, ha respinto la richiesta di garanzia e ha fissato all'istante un termine di 30 giorni per promuovere

l'azione di merito con la comminatoria della decadenza del provvedimento cautelare in caso di decorrenza infruttuosa del termine. Le spese processuali di fr. 500.– sono state poste a carico dei convenuti in solido, tenuti a rifondere all'istante, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 800.– per ripetibili.

E. Contro la decisione appena citata AP 1 e AP 2 sono insorti a questa Camera con un appello del 23 maggio 2014 per ottenere che il decreto cautelare sia riformato nel senso di respingere l'istanza o, subordinatamente, di obbligare l'istante a prestare una garanzia di fr. 57 600.–. Nelle sue osservazioni del 30 giugno 2014 AO 1 propone di respingere l'appello.

F. Il vicepresidente di questa Camera ha invitato il 20 agosto 2015 AO 1 a documentare l'avvio della causa di merito nel termine impartitole dal Pretore. Il 4 settembre 2015 AO 1 ha comunicato “che la parte istante ha considerato l'appello sospensivo di tutta la sentenza”.

Considerando

in diritto: 1. La decisione impugnata è un decreto cautelare emesso prima che l'istante promuovesse causa (art. 263 CPC). Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art.

248 lett. d CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto manca qualsiasi indicazione, ma la soglia di fr. 10 000.– può ritenersi raggiunta, ove si pensi che il valore di stima della particella n. __________ ammonta a di fr. 531 600.–. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, nella fattispecie il decreto cautelare è stato notificato al patrocinatore dei convenuti il 13 maggio 2014. Introdotto il 23 maggio 2014 (data del timbro postale), l'appello in esame è pertanto ricevibile.

2. In concreto il Pretore ha confermato l'annotazione di una restrizione della facoltà di disporre sulla particella n. ___e ha fissato all'istante un termine di 30 giorni per promuovere l'azione di merito, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, il provvedimento cautelare sarebbe decaduto (art. 263 CPC). Interpellata dal vicepresidente della Camera (sopra, lett. F), l'istante ha confermato il 4 settembre 2015 di non avere introdotto alcuna azione di merito, reputando “l'appello sospensivo di tutta la sentenza”.

a) Un appello diretto contro provvedimenti cautelari (art. 308 cpv. 1 lett. b CPC) non sospende l'esecutività dei provvedimenti medesimi (art. 315 cpv. 4 lett. b CPC), a meno che l'autorità superiore decida altrimenti (art. 315 cpv. 5 CPC). In una recente sentenza il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che un appello in materia di provvedimenti cautelari è sì un rimedio giuridico ordinario atto a sospendere la forza di giudicato, ma che tale rimedio non ha effetto sospensivo (art. 315 cpv. 4 CPC) e non inibisce quindi l'esecutività dei provvedimenti in questione (DTF 139 III 489 consid. 3).

b) Nella fattispecie i convenuti hanno introdotto appello contro il decreto cautelare del

12 maggio 2014, ma non hanno chiesto che al loro rimedio fosse accordato effetto sospensivo. AO 1 non ha postulato, a sua volta, il conferimento dell'effetto sospensivo per quel che era del termine assegnatole dal Pretore. Ne segue che, pur sprovvisto della forza di giudicato, il decreto cautelare era “immediatamente esecutivo”, sicché il termine di 30 giorni impartito all'istante per promuovere la causa di merito è cominciato a decorrere il

giorno dopo la notificazione del decreto al patrocinatore del­l'istante (art. 142 cpv. 1 CPC; Zürcher in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori],

Schweizerische ZPO, Kommentar, Zurigo/S. Gallo 2011, n. 2 ad art. 263). Diverso era il caso descritto in DTF 139 III 486, nell'ambito del quale il tribunale aveva esplicitamente fatto decorrere il termine dal passaggio in giudicato della propria decisione. In concreto il Pretore non ha disposto nulla di simile. E siccome nel frattempo i 30 giorni assegnati a AO 1 sono ampiamente scaduti, il decreto impugnato si è estinto per legge (I CCA, sentenza inc. 11.2009.64 del 1° settembre 2011, consid. 5c con riferimenti di dottrina). In condizioni del genere l'appello risulta pertanto senza oggetto e dev'essere stralciato dai ruoli (art. 242 CPC).

3. Rimane da statuire sulle spese giudiziarie, che in una causa divenuta senza oggetto vanno fissate “secondo equità” (Seiler

in: Die Berufung nach ZPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2013, pag. 682 n. 1578; art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). La ripartizione dipende delle

circostanze del caso specifico, considerando equitativamente quale parte abbia provocato l'avvio della causa, quale sarebbe stato presumibilmente l'esito della lite e quale parte sia all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto (FF 2006 pag. 6669 a metà; Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 8 ad art. 107; Sterchi in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, Berna 2012, n. 18 ad art. 107; Jenny in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuen­berger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª edizione, n. 16 ad art. 107).

Nel caso specifico AO 1 ha lasciato decadere il termine impartitole nel decreto cautelare del 12 maggio 2014, omettendo di promuovere l'azione di merito o – per lo meno – di chiedere la concessione dell'effetto sospensivo su tal punto all'appello di AP 1 e AP 2. Non v'è ragione dunque perché non debba sopportare i costi dell'appello. Le spese vanno nondimeno ridotte per tenere conto del fatto che la procedura termina con un decreto di stralcio (art. 21 LTG). AP 1 e AP 2, che hanno introdotto appello per il tramite di un legale, hanno diritto inoltre a un'adeguata indennità per ripetibili. L'emanazione del giudizio odierno impone di riformare anche il dispositivo sulle spese processuali e le ripetibili di primo grado, appellato anch'esso dai convenuti, le quali seguono identica sorte.

4. Quanto ai rimedi esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF) il valore litigioso raggiunge sicuramente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decreta: 1. L'appello è dichiarato senza oggetto e la causa stralciata dai ruoli.

2. Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico di AO 1, che rifonderà agli appellanti fr. 1500.–. complessivi per ripetibili.

3. Gli oneri processuali di primo grado, consistenti nella tassa di giustizia (fr. 500.–) e nelle spese (fr. 100.–), sono posti a carico di AO 1, che rifonderà a AP

1 e AP 2, fr. 800.– complessivi per ripetibili.

4. Notificazione a:

– avv.; – avv..

Comunicazione:

– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2; – Ufficio del registro fondiario del Distretto di Lugano.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il vicepresidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).