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11.2014.31 • TRAC TI 11.2014.31 Generato dall'IA

Estate of [Deceased Name] v. Appellant (Withdrawal of Appeal)

Numero d'incarto 11.2014.31
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appellant sought review of a lower court's decision that denied the issuance of an inheritance certificate based on a holographic will naming the appellant as the universal heir of the deceased, but the appellant subsequently declared an unconditional withdrawal of the appeal, which the appellate court treated as a voluntary desistment, resulting in the removal of the case from the docket; the court reasoned that while desistment generally entails the obligation to cover judicial costs, an exception was made based on equity because the appeal required no evidentiary measures, stay of execution, or precautionary provisions, and no response had been solicited, thus waiving costs and recoverable fees.

Regesto Legislator

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Art. 241 cpv. 3 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 74 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF; Estate of [Deceased Name] v. Appellant (Withdrawal of Appeal): decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Parole chiave

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successione del defunto erede sindacato giurisdizionale testamento olografo sospensione dell'allontanamento ritiro dell'istanza giudiziaria Stralcio di un appello dal ruolo per desistenza

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 241 cpv. 3 CPC

The court struck the case from the roll based on this provision due to the withdrawal of the appeal (desistenza).

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

The court equitably waived the collection of court costs based on this provision.

art. 106 cpv. 1 CPC

This provision establishes the general principle that the appellant who withdraws the appeal must bear the court costs.

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Testo completo

Incarto n. 11.2014.31 · Lugano, 8 agosto 2014/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice: · G. A. Bernasconi, presidente

vicacancelliera: · Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa SO.2014.314 (rilascio di certificato ereditario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 22 gennaio 2014 da

AP 1 (patrocinata dall'avv. dott. PA 1) per ottenere il certificato ereditario di

PI 1 (1941-2013), già in;

giudicando sull'appello del 28 aprile 2014 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore il

15 aprile 2014;

Ritenuto

in fatto: che con decisione del 15

aprile 2014 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha respinto un'istanza presentata da AP 1 (1939), la quale postulava il rilascio del certificato

ereditario fu PI 1, cittadino italiano deceduto il 19 ottobre 2013 con ultimo

domicilio a __________, valendosi di un testamento olografo del 20 novembre 2004 in cui il *de cuius* la istituiva sua erede universale;

che contro la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Ca­mera con un appello del 28 aprile 2014 per ottenere l'annullamento del giudizio pretorile e l'emissione del certificato ereditario in cui essa figuri quale unica erede del testatore, la documentazione esibita al Pretore essendo a suo avviso sufficiente;

che non sono state chieste osservazioni all'appello;

che il 21 luglio 2014 AP 1 ha dichiarato a questa Camera di “ritirare incondizionatamente l'appello”;

e considerando

in diritto: che il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte dichiara di rinunciare unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza (cfr.

sentenza del Tribunale federale 4A_602 e 604/2012 dell'11 marzo 2013, consid.

5.2 e 5.3), indipendentemente dai motivi che possono avere spinto l'interessato a recedere dalla lite;

che nelle circostanze descritte il giudice stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);

che desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute alla sua iniziativa processuale, ripetibili comprese (art. 106 cpv. 1 CPC);

che nella fattispecie si può nondimeno rinunciare – equitativamente – al prelievo di spese (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC), l'appello non avendo richiesto misure istruttorie né decreti di effetto sospensivo né provvedimenti cautelari;

che non si pone problema di ripetibili, l'appello non avendo formato oggetto di notifica per osservazioni;

decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

2. Non si riscuotono spese.

3. Notificazione all' avv. dott.,.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).