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11.2014.12 • TRAC TI 11.2014.12 Generato dall'IA

Marriage Dissolution Appeal Withdrawal and Cost Waiver

Numero d'incarto 11.2014.12
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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Following a lower court's decision to dissolve a marriage without awarding spousal maintenance and acknowledging the liquidation of financial balances, one party appealed seeking monthly maintenance, and the other filed a cross-appeal concerning the division of assets; however, both parties subsequently withdrew their respective appeals pursuant to a mutual agreement reached on April 8, 2014. The court recognized the withdrawal of the main appeal as a formal desistment, rendering the cross-appeal moot, and deemed desistment equivalent to failure, generally requiring the withdrawing party to cover court costs, but ultimately waived the collection of costs and awarded no reimbursement, considering the matter involved family law and the parties' amicable resolution demonstrated good faith.

Regesto Legislator

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Art. 313 cpv. 2 lett. c CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 107 cpv. 1 lett. c CPC, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 74 LTF, Art. 116 LTF; Marriage Dissolution Appeal Withdrawal and Cost Waiver: The court recognized the withdrawal of the main appeal as a formal desistment, rendering the cross-appeal moot, and deemed desistment equivalent to failure, generally requiring the withdrawing party to cover court costs, but ultimately waived the collection of costs and awarded no reimbursement, considering the matter involved family law and the parties' amicable resolution demonstrated good faith.

Parole chiave

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scioglimento del matrimonio finzione di ritiro mantenimento del coniuge rimborso delle spese spese di manutenzione ripetibili

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313 cpv. 2 lett. c CPC

Used to rule that the cross-appeal became moot (decaduto) following the withdrawal of the main appeal.

art. 107 cpv. 1 lett. c CPC

Cited as a basis for equitably waiving court costs because the case concerned family law.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

Cited as a basis for equitably waiving court costs, considering the parties' goodwill in reaching an amicable agreement.

art. 106 cpv. 1 CPC

Cited as the general rule regarding the obligation to bear judicial costs following withdrawal (desistenza).

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Testo completo

Incarto n. 11.2014.12 · Lugano 18 aprile 2014/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice: · Jaques, giudice presidente

vicecancelliera: · F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa DM.2012.233 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 30 luglio 2012 da

AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2 ) contro

AP 1 (patrocinata dall'avv. dott. PA 1 )

giudicando sull'appello del 10 febbraio 2014 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore l'8 gennaio 2014 e sull'appello incidentale presentato da AO 1 il 17 marzo 2014 contro la medesima decisione;

Ritenuto

in fatto: che con sentenza dell'8 gennaio 2014 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il 28 maggio 2004 da AP 1 (1962) e AO 1 (1961), respingendo in particolare la richiesta di contributi di mantenimento formulata dalla moglie e dato atto della liquidazione dei rapporti di dare e avere tra le parti;

che contro tale decisione AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 10 febbraio 2014 per ottenere un contributo di mantenimento per sé di fr. 4050.– mensili;

che nelle

sue osservazioni del 17 marzo 2014 AO 1 ha concluso per la reiezione dell'appello e nel contempo ha presentato un appello incidentale, con cui ha postulato

il versamento da parte della moglie di fr. 5500.– a titolo di liquidazione dei rapporti di dare e avere;

che nell'ambito di un accordo raggiunto l'8 aprile 2014 le parti hanno ritirato i rispettivi appelli (v. punto 4);

e considerando

in diritto: che il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte dichiara di rinunciare unilateralmente dalle proprie richieste di giudizio, configura desistenza (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_602 e 604/2012 dell'11 marzo 2013, consid. 5.2 e 5.3), indipendentemente dai motivi che possono avere spinto l'interessato a recedere dalla lite;

che per quanto attiene all’appello incidentale, a prescindere dalla dichiarazione di ritiro esso è ad ogni modo decaduto per legge con il ritiro dell’appello principale (art. 313 cpv. 2 lett. c CPC);

che desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie (art.

106 cpv. 1 CPC);

che si può nondimeno rinunciare – equitativamente – al prelievo di spese quando la causa verteva sul diritto di famiglia (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC), specialmente tenendo conto nel caso specifico della buona volontà dimostrata dalle parti nell'accedere a un accordo amichevole (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

che non si pone invece problema di ripetibili, le parti avendone pattuito la compensazione;

che il diritto al gratuito patrocinio fatto valere dall’appellante principale è di natura altamente personale (riferimenti di giurisprudenza in: RtiD II-2006 pag. 614 in basso);

che avendo AP 1 perduto la qualità di parte davanti a questa Camera allorché ha ritirato l'appello, ponendo così fine al processo, è venuto meno il suo interesse a ottenere una decisione in proposito (sentenza del Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003, consid. 3.1 con richiami; RtiD II-2006 pag. 614 in basso con numerosi riferimenti);

che la desistenza dell'appellante incidentale rende senza oggetto la sua istanza urgente di immediata esecutività e di prestazione di garanzie;

decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello principale. L'appello incidentale è dichiarato decaduto. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2. Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.

3. La richiesta di gratuito patrocinio formulata dall'appellante è dichiarata senza interesse.

4. Notificazione (con lo scritto 15 aprile 2014 dell’avv. PA 2):

– avv. ; – avv. .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il giudice presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).