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11.2014.11 • TRAC TI 11.2014.11 Generato dall'IA

Renunciation of Inheritance Deadline Extension Appeal Dismissed

Numero d'incarto 11.2014.11
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appellant sought to have a declaration of renunciation of inheritance, submitted after the statutory three-month deadline from learning of the deceased's death, officially registered, arguing that a five-day hospital stay qualified as a "grave reason" under the law to justify a term extension. The court dismissed the appeal, reasoning that while the initial court's reasoning regarding the gravity of the reason might be debated, the appellant failed to demonstrate that they had done everything reasonably possible to meet the deadline, specifically by not mailing the signed renunciation immediately upon hospital discharge or even while hospitalized, thus negating the need for an extension under the relevant statute.

Regesto Legislator

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Art. 576 CC, Art. 566 cpv. 1 CC, Art. 567 CC, Art. 569 cpv. 3 CC, Art. 570 CC, Art. 28 cpv. 2 CPC; Renunciation of Inheritance Deadline Extension Appeal Dismissed: The court dismissed the appeal, reasoning that while the initial court's reasoning regarding the gravity of the reason might be debated, the appellant failed to demonstrate that they had done everything reasonably possible to meet the deadline, specifically by not mailing the signed renunciation immediately upon hospital discharge or even while hospitalized, thus negating the need for an extension under the relevant statute.

Parole chiave

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rinuncia d'eredità termine legale registro delle morti ritiro dell'istanza giudiziaria interruzione della prescrizione revoca dell'esecutore testamentario

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 106 cpv. 1 CPC

The court applied the principle of ordering costs against the losing party (the appellant) in the final order.

art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

Cited in the final orders concerning the requirement for appealing to the Federal Tribunal, though not the main ground for the decision itself.

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Testo completo

Incarto n. 11.2014.11 · Lugano, 20 febbraio 2014/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques

vicecancelliera: · Chietti Soldati

sedente per statuire nella procedura SO.2013.4059 (rinuncia alla successione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, aperta in seguito a dichiarazione del 30 settembre 2013 formulata da

AP 1 (ora patrocinato dall'avv. PA 1)

nella successione fu PI 1 (1963–2013), già in,

giudicando sull'appello del 21 febbraio 2011 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore il 28 gennaio 2014;

Ritenuto

in fatto: A. PI 1, nata il 18 giugno 1963, nubile, attinente di __________, ivi domiciliata, è deceduta a __________ in data imprecisata fra il 19 e il 26 giugno 2013, lasciando il padre AP 1

(1931) e cinque fratelli: L__________ (1958), I__________ (1960), F__________ (1961), G__________ (1965) e F__________ (1967). Non risultano sue disposizioni

testamentarie. Il 30 settembre 2013 AP 1 ha inviato al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, un'attestazione del 24 settembre 2013 in cui dichiarava di rinunciare all'eredità della figlia, dolendosi di non aver potuto

trasmettere lo scritto prima di allora “per motivi gravi ai sensi dell'art. 576 CC, essendo stato ricoverato in ospedale”. Il 15 ottobre successivo G__________ ha chiesto al Pretore di rilasciare il certificato ereditario fu PI 1, indicando come unici eredi lei medesima e i quattro fratelli, il padre AP 1 avendo rinunciato alla successione.

B. Sulla rinuncia all'eredità il Pretore ha statuito il 28 gennaio 2014, respingendone l'iscrizione nel registro e ponendo le spese di fr. 600.– complessivi a carico di AP 1. Egli ha rilevato che il termine trimestrale per ripudiare la

successione era cominciato a decorrere il 26 giu­gno 2013, di modo che la dichiarazione inviata in Pretura il 30 settembre

seguente era tardiva. Né si giustificava di assegnare al rinunciante un nuovo termine, la degenza ospedaliera da lui invocata essendo durata solo cinque giorni, dal 22 al 26 settembre 2013, onde l'inesistenza di un “motivo grave” nell'accezione dell'art. 576 CC. Quanto al rilascio del certificato ereditario chiesto da G__________, il Pretore non si è ancora pronunciato.

C. Contro la decisione pretorile AP 1 è insorto con appello del 7 febbraio 2014 a questa Camera per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di vedere iscritta la sua rinuncia nel registro. Non sono state chieste osservazioni all'appello.

Considerando

in diritto: 1. Gli eredi legittimi possono rinunciare alla successione loro devoluta (art. 566 cpv. 1 CC). Il termine è di tre mesi e decorre dal momento in cui essi hanno avuto conoscenza della morte del loro autore, a meno che provino di avere conosciuto più tardi l'apertura della successione (art. 567 CC). Se per rinuncia degli eredi la successione è devoluta ad altri eredi che prima non vi avevano

diritto, il termine decorre a loro favore dal momento in cui essi hanno conosciuto la rinuncia dei primi (art. 569 cpv. 3 CC). La rinuncia può avvenire a voce o per scritto, purché sia senza condizioni né riserve, dinanzi all'autorità competente, che la iscri­ve in uno speciale registro (art. 570 CC). Autorità competente a ricevere le dichiarazioni di rinuncia è, nel Canto­ne Ticino, il Pretore (art. 86*a* cpv. 1 lett. d LAC). Il foro è quello all'ultimo domicilio del defunto (art. 28 cpv. 2 CPC). La dichiarazione con cui un ere­de rinuncia alla suc­cessione è un atto di volontaria giurisdizione cui si applica, in mancanza di altre norme cantonali di procedura, il rito sommario dell'art. 248 lett. e CPC (DTF 139 III 225). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è ricevibile (art. 314 cpv. 2 CPC).

2. Le decisioni dei Pretori in controversie patrimoniali sono appellabili unicamente se il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione è di almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). A tale esigenza non sfuggono le decisioni emesse con la procedura sommaria (art. 314 CC). Nella

fattispecie non è dato di sapere quale sia il valore della successione fu PI 1. L'appellante adduce soltanto che non vi è “alcun creditore in discussione”, che la rinuncia

all'eredità non è “motivata dalla presenza di passività” e che, anzi, “il Pretore ha fissato una tassa di giustizia relativamente elevata proprio tenen­do

conto dell'entità dell'asse successorio” (memoriale, pag. 6 in alto). Nelle circostanze descritte tanto giova supporre che in concreto il valore litigioso

raggiunga fr. 10 000.–. Anche sotto questo profilo l'appello in esame appare così ricevibile.

3. Il registro delle rinunce all'eredità non dispiega autorità di forza giudicata. Ha mero effetto dichiarativo, nel senso che documenta solo l'inoltro della rinuncia, ma non attesta la validità dell'atto né disciplina i relativi effetti (RtiD I-2012 pag. 888 consid. 3 con citazioni di dottrina; v. ora anche Rouiller/Gygax in: Eigen­mann/ Rouiller [curatori], Commentaire du droit des successions, Berna 2012, n. 11 ad art. 570 CC). L'autorità competente a ricevere la rinuncia si limita pertanto a eseguire l'iscrizione nel registro, senza esaminare la validità della dichiarazione (RtiD I-2012 pag. 888 consid. 3 con richiami di dottrina e giurisprudenza; Rouiller/ Gygax, op. cit., n. 12 ad art. 570 CC). Secondo un'autorevole

corrente di dottrina, nondimeno, essa può rifiutare di iscrivere una rinuncia manifestamente tardiva, come pure una

rinuncia indeter­minata o condizionata (riferimenti in: Steinauer, Les droits des successions, Berna 2006, pag. 472 nota 41; Rouiller/Gygax, loc. cit.; v.

anche Fulpius, nota in: SJ 98/1976 pag. 36). Ciò vale in particolare ove dalla rinuncia dipenda l'emanazione di provvedimenti come la liquidazione d'ufficio (art. 573 cpv. 1 CC) o – appunto – il rilascio di un certificato ereditario (art. 559 CC). Comun­que sia, la decisione presa dall'autorità competente a ricevere la rinuncia non vincola il giudice di merito, il quale potrà anche concludere diversamente statuendo su un'eventuale azione creditoria contro gli eredi o su un'eventuale azione di accertamento (RtiD I-2012 pag. 888 consid. 4 con rimandi).

4. Nella decisione impugnata il Pretore ha rifiutato di iscrivere nel registro la rinuncia all'eredità fu PI 1 siccome tardiva, ovvero presentata più di tre mesi dopo che AP 1 aveva saputo della morte della figlia (art. 567 CC), non ravvisandosi “motivi gravi” che giustificassero la fissazione di un nuovo termine al rinunciante (art.

576 CC). Nell'appello AP 1 non contesta di essere venuto a sapere il 26 giugno

2013 che la figlia era deceduta (memoriale, pag. 4 in alto). Nel caso in esame poi la rinuncia alla successione è suscettibile di influire sul

contenuto del certificato ereditario chiesto da G__________, di modo che non può nemmeno rimproverarsi al Pretore di avere rilevato la manifesta tardività della dichiarazione. Litigiosa rimane

l'esistenza di “motivi gravi” (nel senso dell'art. 576 CC) che giustificherebbero di reintegrare AP 1 nel termine dell'art. 567 CC. L'appellante sottolinea al proposito che l'eredità della figlia PI 1 è in attivo, che i suoi altri cinque figli sono tutti solvibili, che nessun terzo (né tanto meno alcun creditore della successione) corre il minimo rischio, che la sua rinuncia è dovuta solo a “motivi ideali, personali e pratici”, sicché i “gravi motivi” dell'art. 576 CC vanno interpretati con generosità.

a) La fissazione di un nuovo termine al rinunciante in virtù dell'art. 576 CC è possibile per “gravi motivi” (*justes motifs*,

*wichtige* *Gründe*), cioè per circostanze eccezionali, e si giustifica qualora appaia iniquo esigere che l'erede osservasse strettamente il termine nelle circostanze specifiche (Escher in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 4 ad art.

576 CC; Rouiller, op. cit., n. 6 ad art. 576 CC). La situazione personale dell'erede può configurare una circostanza eccezionale, soprattutto in caso di malattia o di età avanzata (Steinauer, op. cit., pag. 469 n. 975 e 975a; Rouiller, op. cit., n. 9 ad art. 576 CC con rinvii). Il ritardo nel dichiarare la rinuncia però non deve ricondursi a esitazione, disattenzione o inerzia. La diligenza è un requisito imprescindibile per postulare una restituzione del termine (Piotet, Droit successoral, in: Traité de droit privé suisse, vol. IV, Friburgo 1975, pag. 523 verso l'alto). Chi chiede di essere reintegrato nel diritto di ripudiare un'eredità, in altre parole, deve avere fatto il possibile – ossia quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui – per rispettare la scaden­za trimestrale. In caso contrario la fissazione di un nuovo termine non entra in linea di conto, nemmeno se la perdita del

diritto all'iscrizione implica per il rinunciante gravose conseguenze.

b) Nella fattispecie il Pretore ha rifiutato di fissare a AP 1 un nuovo termine perché la degenza ospedaliera da lui invocata, limitata a cinque giorni, “non può configurare un motivo grave ai sensi dell'art. 576 CC”. Si tratta di una motivazione che non può essere condivisa, se non altro nella fattispecie. Un erede ha tre mesi di tempo per decidere se rinunciare a una successione e qualora si veda amputare il termine anche solo degli ultimi cinque giorni utili a causa di un imprevisto non ascrivibile alla sua volontà deve poter beneficiare di una restituzione. Il

problema a ben vedere è un altro. AP 1 ha inviato al Pretore il 30 settembre 2013, in effetti, una dichiarazione di rinuncia da lui sottoscritta il

24 settembre precedente, in piena degenza ospedaliera (durata dal 22 al 26 settembre 2013). Il luogo di __________ che figura sul documento non è attendibile, ma nell'appello egli non pretende che la data sia inveritiera. Mal si comprende dunque perché egli non abbia spedito subito la dichiarazione al Pretore, facendo capo – in mancanza d'altro – all'amministrazione del nosocomio. L'appellante non indica neppure, del resto, perché non abbia inviato la rinuncia giovedì 26 settembre 2013, quando è stato dimesso dall'Ospedale regionale di Lugano. Tanto meno egli spiega perché abbia atteso fino a lunedì 30 settembre 2013 per consegnare il plico alla posta. Egli non risulta, di conseguenza, avere fatto quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui per rispettare la scaden­za del termine.

c) All'appello AP 1 acclude, oltre a certificati che attestano la sua degenza nell'Ospedale regionale di Lugano dal 22 al 26 settembre 2013, un certificato medico del

9 set­tembre 2013 sul suo stato di salute e un ulteriore certificato del 5 febbraio 2014 in cui un suo medico di fiducia lo definisce “gravemente malato” fino al novembre del 2013. Il che sarà anche vero, ma i fatti dimostrano – per lo meno a un sommario esame come quello che governa una procedura di volontaria giurisdizione – che il 24 settembre 2013 egli è stato in grado di allestire (o di far allestire) una corretta e precisa dichiarazione di rinuncia. Perché in simili condizioni il Pretore dovesse assegnargli “un termine per sostanziare

compiutamente le proprie motivazioni” (appello, pag. 9 in fondo) non è dato di capire. Reputando la dichiarazione spedita il

30 settembre 2013 manifestamente tardiva, di conseguenza, il primo giudice non ha ecceduto il potere cognitivo che gli spettava come autorità preposta a ricevere la rinuncia.

d) La situazione non muterebbe, ad ogni buon conto, ove si supponesse – per avventura

– che la data del 24 settembre 2013 apposta sulla dichiarazione di rinuncia sia fasulla e che il documento sia stato confezionato in realtà lunedì 30 settembre 2013, giorno della sua spedizio­ne. In simile ipotesi, per vero, la dichiarazione firmata costituirebbe un falso ideologico. E una rinuncia all'eredità non può essere iscritta nel registro su basi del genere. Si aggiunga, del resto, che la mancata iscrizione nel registro non risulta implicare per AP 1 gravose conseguenze, l'eredità della figlia essendo a suo dire in attivo. Per di più, la decisione del Pretore non impedisce – si ripete – che in esito a un'eventuale azione creditoria contro gli eredi o a un'eventuale azione di accertamento il giudice di merito possa, nel quadro di una procedura ordinaria istruita senza limiti probatori (art. 254 CPC), giungere a una conclusione diversa.

5. Se ne conclude che, privo di fondamento, l'appello è destinato all'insuccesso. Le spese della decisione odierna seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

6. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), incomberà all'appellante rendere verosimile, ove intenda adire il Tribunale federale, che il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante.

3. Notificazione all'. Lugano.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).