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11.2014.100 • TRAC TI 11.2014.100 Generato dall'IA

Appeal Inadmissibility Due to Premature Filing Against Oral Judgment

Numero d'incarto 11.2014.100
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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In an appeal concerning a lower court's temporary measure ordering spousal support during divorce proceedings, the appellate court ruled the appeal inadmissible because it was filed against only the operative part of the decision without first requesting the written reasoning, as required by procedure when the decision is announced without full justification. The court reasoned that under current procedural law, an appeal filed prematurely against a decision announced only by its disposition must be treated as a timely request for the written grounds, necessitating the transmission of the appeal documents to the lower court for that purpose, while simultaneously rejecting the appellant's request for free legal aid as the appeal was initially procedurally flawed.

Regesto Legislator

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Art. 239 cpv. 1 lett. a CPC, Art. 239 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 238 lett. g CPC, Art. 239 cpv. 2 CPC, Art. 145 cpv. 3 CPC, Art. 239 CPC; Appeal Inadmissibility Due to Premature Filing Against Oral Judgment: The court reasoned that under current procedural law, an appeal filed prematurely against a decision announced only by its disposition must be treated as a timely request for the written grounds, necessitating the transmission of the appeal documents to the lower court for that purpose, while simultaneously rejecting the appellant's request for free legal aid as the appeal was initially procedurally flawed.

Parole chiave

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procedura di divorzio gratuito patrocinio decisioni incidentali dispositivo della sentenza procedura orale domanda tardiva di ricusazione Divorzio: decreto cautelare “intermedio”

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 139 III 88
Nel nuovo diritto tali decreti – qualificati come “intermedi” – possono formare oggetto di appello o di reclamo nel termine di dieci giorni (DTF 139 III 88 consid.
DTF 137 III 417
Superprovisional Measures Not Appealable to Federal Supreme Court Without Exhausting Cantonal Instances
DTF 139 III 83
3 CPC), in difetto di che le ferie ne interrompono il decorso, seppure il destinatario della decisione disponga di adeguate cognizioni giuridiche (DTF 139 III 83 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

Applied to justify waiving the collection of costs based on equity grounds.

art. 117 lett. b CPC

Applied to reject the request for legal aid because the appeal appeared manifestly unproposable.

art. 93 cpv. 1 lett. a LTF

Cited in relation to requirements for a federal appeal concerning the risk of irreparable prejudice, although the main decision was about inadmissibility under Cantonal law.

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Testo completo

Incarto n. 11.2014.100 · Lugano, 4 dicembre 2014/rn · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera: · Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa DM.2014.31 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione dell'8 ottobre 2014 da

AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2 ) contro

AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1 ),

giudicando sull'appello del 24 novembre 2014 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 14 novembre 2014;

Ritenuto

in fatto: A. Nell'ambito di una causa di divorzio promossa l'8 ottobre 2014 da AO 1 (1961) contro il marito AP 1 (1967) il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha emanato a un'udienza del

14 no­­vembre 2014 il seguente decreto cautelare, registrato a verbale:

*Il Pretore*,

nelle more del giudizio, richiamati gli art. 261 segg. CPC, riservato un diverso giudizio a seguito a completa istruttoria, con il conteggio di eventuali conguagli,

*pronuncia*:

1. A favore di AO 1 AO 1 verserà un contributo alimentare di fr. 425.– mensili in via anticipata entro il 5° giorno di ogni mese, con effetto a partire dal mese di dicembre 2014.

2. Gli assegni per figli potranno essere percepiti direttamente dalla madre.

Intimazione alle parti seduta stante.

B. Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera il 24 novembre 2014 per ottenere che, conferito al suo appello effetto sospensivo, il decreto in questione sia annullato, subordinatamente il contributo alimentare a suo carico sia ridotto a fr. 116.75 mensili dal dicembre del 2014. Contestualmente egli postula la concessione del gratuito patrocinio. Il memoriale non è stato comunicato a AO 1 per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. Il giudice può comunicare alle parti la sua decisione in tre modi:

– può consegnare in udienza il solo dispositivo scritto accompagnato da una breve motivazione orale (art. 239 cpv. 1 lett. a CPC),

– può notificare il solo dispositivo scritto (art. 239 cpv. 1 lett. b CPC),

– può notificare sin dall'inizio alle parti la sua decisione motivata per scritto (“se del caso”: art. 238 lett. g CPC).

Ciò vale per tutti i tipi di procedura. Nei primi due casi il giudice fa seguire la motivazione scritta se una parte la chiede entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione; l'omessa richiesta di motivazione si ha per rinuncia all'impugnazione mediante appello o reclamo (art. 239 cpv. 2 CPC).

Ogni decisione dovendo contenere inoltre l'indicazione dei rimedi giuridici (se le parti non hanno rinunciato a ricorrere: art. 238 lett. f CPC), nei due casi appena citati il giudice deve menzionare esplicitamente la possibilità di chiedere la motivazione scritta entro dieci giorni (Tappy in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 10 ad art. 238; Kriech in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische ZPO,

Kommentar, Zurigo/S. Gallo 2011, n. 13 ad art. 238; Naegeli/Mayhall in: Oberhammer/Domej/Haas [curatori], Schweizerische

ZPO, Kurz­kommentar, 2ª edizione, n.

17 ad art. 239; Killias in: Berner Kommentar, ZPO, edizione 2012, n. 27 ad art. 238). Il solo dispositivo non è impugnabile. Il termine di appello o di reclamo decorre, in tali casi, dalla notificazione della motivazione scritta (art. 311 cpv. 1 e 321 cpv. 1 CPC).

2. Nel vecchio

diritto ticinese di procedura i decreti cautelari emessi dai Pretori “nelle more istruttorie”, ovvero dopo che la controparte avesse avuto modo di esprimersi ma prima che si tenesse la discussione finale, non erano impugnabili (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, pag. 846 nota 907). Nel nuovo diritto tali decreti – qualificati come “intermedi” – possono formare oggetto di appello o di reclamo nel termine di dieci giorni (DTF 139 III 88 consid. 1.1.2), diversamente dai decreti emessi senza contraddittorio (DTF 137 III 417).

Per di più, il nuovo diritto prevede – diversamente dal vecchio – l'indicazione obbligatoria dei rimedi giuridici. Ne segue che qualora emanino decreti cautelari “intermedi” senza motivazione scritta i Pretori devono indicare esplicitamente la possibilità per le parti di chiedere la motivazione entro dieci giorni. Non solo: trattandosi di decisioni adottate con la procedura sommaria, essi devono precisare altresì che il termine di dieci giorni non è sospeso dalle ferie (art. 145 cpv. 3 CPC), in difetto di che le ferie ne interrompono il decorso, seppure il destinatario della decisione disponga di adeguate cognizioni giuridiche (DTF 139 III 83 consid. 5).

3. Nella

fattispecie il Pretore ha condannato AP 1 a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 425.– mensili “nelle more istruttorie”, senza dare ragione dei

motivi nel decreto cautelare. Alle parti egli ha comunicato il solo dispositivo, registrato a verbale, non si sa se accompagnato da una motivazione orale. Sta di fatto che il dispositivo in sé non era impugnabile. AP 1 ave­va dieci giorni di tempo per chiedere al Pretore la motivazione scritta del decreto. Il termine d'impugnazione comin­cerà a decorrere quando egli avrà ricevuto tale motivazione. Ne segue che l'appello in esame va dichiarato già di primo acchito irricevibile.

La dottrina è unanime nel ritenere, comunque sia, che appelli e reclami prematuri, diretti contro il solo dispositivo di una decisione, vanno trattati come richie­ste di motivazione e trasmessi al primo giudice, sempre che siano presentati nel termine di dieci giorni (Tappy, op. cit., n. 15 in fine ad art. 239 CPC; Naegeli/

Mayhall, op. cit., n. 16 ad art. 239 CPC; Kriech, op. cit., n. 6 in fine ad art. 239 CPC; D. Staehelin in: Sutter-Somm/Ha­sen­böh­ler/Leuenberger

[curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª edizione, n. 31 ad art. 239; Killias, op. cit., n. 20 ad art. 239 CPC). In concreto l'appello di AP 1 è tempestivo. Va inviato quindi al Pretore per essere trattato come richiesta di motivazione scritta.

4. L'emanazione della presente decisione rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello.

5. Le spese dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), ma nel caso precipuo soccorrono motivi di equità che giustificano di rinunciare a ogni prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato comunicato alla controparte per osservazioni.

Il beneficio del gratuito patrocinio sollecitato dall'appellante non può entrare in linea di considerazione, a prescindere dalle eventuali ristrettezze in cui versa il convenuto. L'appello in effetti appariva manifestamente improponibile fin dal­l'inizio (art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato nemmeno notificato a AO 1.

6. Quanto ai rimedi dati contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), spetterà al convenuto che intenda esperire ricorso in materia civile sostanziare il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, la presente decisione non essendo finale nel senso dell'art. 90 LTF (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF), e un valore litigioso di almeno fr. 30 000.– (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è irricevibile.

2. L'atto è trasmesso al Pretore per essere trattato come richiesta di motivazione scritta del decreto cautelare.

3. Non si riscuotono spese.

4. La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.

5. Notificazione:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).