Child Support Appeal Dismissed Upon Appellant's Withdrawal Without Cost Allocation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual appealed a lower court decision that partially reduced the child support obligation owed to one child while maintaining the obligations for two other children, with the appeal letter also raising an issue about the lack of adjustment for the support of the oldest child after their education concluded. The appellate court noted that the appellant subsequently withdrew the appeal before it was formally served on the opposing parties, leading the court to dismiss the case due to withdrawal (desistenza) pursuant to procedural rules, ruling that although withdrawal generally entails the appellant bearing costs, no costs would be imposed given that the appellant acted without counsel and no counter-party costs (restitutions) were incurred prior to the withdrawal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 241 cpv. 3 CPC, Art. 106 cpv. 1 prima, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 74 LTF, Art. 116 LTF; Child Support Appeal Dismissed Upon Appellant's Withdrawal Without Cost Allocation: The appellate court noted that the appellant subsequently withdrew the appeal before it was formally served on the opposing parties, leading the court to dismiss the case due to withdrawal (desistenza) pursuant to procedural rules, ruling that although withdrawal generally entails the appellant bearing costs, no costs would be imposed given that the appellant acted without counsel and no counter-party costs (restitutions) were incurred prior to the withdrawal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning to justify removing the case from the roll due to withdrawal of the appeal (desistenza).
Cited in the reasoning to establish the general rule that the party withdrawing the appeal must bear the legal costs as if they had lost.
Cited in the reasoning to justify equitably dispensing with the collection of court fees because the appellant acted without legal counsel.
Cited in the reasoning as the basis for allocating court costs according to the outcome of the case (though ultimately waived).
Cited in the reasoning to establish the general rule that withdrawal is equivalent to losing, leading to the obligation to pay costs and reimbursement.
The decision orders that no costs be collected (Order 2), which corresponds to the rules on costs often mirrored by Art. 66 LTF in federal contexts, although Art. 106/107 CPC were applied locally. Given the explicit instruction to only include articles cited in the dispositive, and none of the CPC articles are explicitly repeated in the dispositive orders 1-3, I must check if any costs articles from LTF are cited in the dispositive itself. No LTF articles are cited in the dispositive orders 1, 2, or 3.
Testo completo
Incarto n. 11.2013.96 · Lugano 15 novembre 2013/mc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice: · Giani, vicepresidente,
vicecancelliera: · F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa DM.2011.134 (modifica di contributo alimentare) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 17 novembre 2011 da
AO 1 (patrocinato dal MLaw PA 1 ) contro
PI 1 (2005), (rappresentata dalla madre AP 1, e già patrocinata dall'avv. PA 2, ) e PI 2 (1996), e PI 3 (2000), (rappresentati dalla madre , e patrocinati dall'avv. )
giudicando sull'appello del 6 novembre 2013 presentato da PI 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 4 ottobre 2013;
premesso che con sentenza del 4 ottobre 2013 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha parzialmente accolto un'azione di AO 1, riducendo a fr. 465.– mensili fino al 12° anno di età e a fr. 665.– mensili dopo di allora fino alla maggiore età o al termine di una formazione appropriata il contributo alimentare dovuto alla figlia PI 1 (2005), ma non quello dovuto ai figli PI 2 (1996) e PI 3 (2000) PI 3;
rammentato che in una lettera indirizzata al Pretore il 6 novembre 2013 PI 1 lamenta, in estrema sintesi, il mancato adeguamento del contributo per sé dopo la fine della formazione di PI 2 concludendo che “se ciò non fosse possibile questa lettera vale come ricorso in appello”;
osservato che il Pretore ha trasmesso lo scritto a questa Camera per competenza;
ricordato che l'atto non è stato notificato per osservazioni;
preso atto che il 14 novembre 2013 PI 1 ha dichiarato di ritirare l'appello “per evitare spese inutili”;
ricordato che il ritiro di un appello comporta desistenza, indipendentemente dai motivi che possono avere indotto l'appellante a recedere dalla lite sicché il giudice stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);
stabilito che desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese processuali e delle ripetibili (art. 106 cpv. 1 prima frase CPC);
rilevato che le spese processuali seguirebbero la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), ma il fatto che questi abbia agito da sé senza l'ausilio di un patrocinatore inducono a prescindere equitativamente da ogni prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
ritenuto che non si pone problema di ripetibili, l'appello essendo stato ritirato prima dell'eventuale notificazione alla controparte;
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione a:
– Pretura del Distretto di Bellinzona;
– , .
Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).