Custody Appeal Moot Due to Subsequent Final Decree
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appeal sought to overturn a lower court's interlocutory decision in a divorce case that denied the husband's request for temporary custody of the children, who remained with the mother pending the final decision, and imposed procedural costs on him. The appellate court dismissed the appeal as moot because a subsequent final divorce decree had already been issued, awarding exclusive parental authority over the children to the mother, which the appellant did not contest in his appeal of the final judgment; consequently, the court exercised its discretion to split the procedural costs equally between the parties, compensating for the counterclaims, as the appellant's action in appealing the final ruling on custody rendered his prior interlocutory appeal moot, despite acknowledging the initial urgency caused by the mother's conduct.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 242 CPC, Art. 107 cpv. 1 lett. e CPC, Art. 74 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF, Art. 46 cpv. 2 LTF; Custody Appeal Moot Due to Subsequent Final Decree: The appellate court dismissed the appeal as moot because a subsequent final divorce decree had already been issued, awarding exclusive parental authority over the children to the mother, which the appellant did not contest in his appeal of the final judgment; consequently, the court exercised its discretion to split the procedural costs equally between the parties, compensating for the counterclaims, as the appellant's action in appealing the final ruling on custody rendered his prior interlocutory appeal moot, despite acknowledging the initial urgency caused by the mother's conduct.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to remove the appeal from the role because it had become moot.
Cited as the legal basis for allocating judicial costs 'equitably' when a case becomes moot.
Testo completo
Incarto n. 11.2013.94 · Lugano 6 ottobre 2014/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice: · Giani, vicepresidente
vicecancelliera: · F. Bernasconi
sedente
per statuire nella causa OA.2011.111 (divorzio: provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
promossa con petizione del 10 settembre 2010 da
AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1) contro
AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2)
giudicando sull'appello del 25 ottobre 2013 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 14 ottobre 2013;
Ritenuto
in fatto: che con decreto cautelare del
14 ottobre 2013, emesso in una causa di divorzio promossa il 10 settembre 2010 da AP 1 (1967) contro AO 1 (1972), il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha respinto un'istanza cautelare del marito volta a ottenere la custodia dei figli L__________ (3 dicembre 1998) e P__________ (27 giugno 2000), affidati in pendenza di causa alla madre, ponendo le spese processuali di fr. 1150.– (compresi fr. 650.– di costi peritali) a carico dell'istante, tenuto a rifondere alla moglie fr. 2000.– per ripetibili;
che contro il decreto appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 25 ottobre 2012 (*recte*: 2013) nel quale chiede di accogliere la sua istanza cautelare, di porre le spese processuali e le ripetibili a carico della convenuta e di riformare in tal senso la decisione impugnata;
che nelle sue osservazioni del 27 novembre 2012 AO 1 conclude per la reiezione dell'appello;
che con sentenza del 4 febbraio 2014 il Pretore ha pronunciato il divorzio e ha, in particolare, affidato i figli L__________ e P__________ alla madre con esercizio esclusivo dell'autorità parentale;
che entrambi i coniugi hanno appellato la sentenza di divorzio, ma nessuno, e segnatamente AP 1, ha contestato l'affidamento dei figli alla madre, litigiosi essendo nel suo rimedio i soli contributi alimentari;
e considerando
in diritto: che l'intervenuta sentenza di divorzio, con la quale in particolare L__________ e P__________ sono stati affidati alla madre, ha reso l'appello dell'istante senza oggetto, la questione dell'attribuzione dei figli pendente causa non avendo più alcun interesse pratico né attuale;
che in tale misura l'appello va quindi tolto dai ruoli (art. 242 CPC);
che, ciò premesso, rimane da statuire sulle spese processuali;
che le spese giudiziarie di una causa divenuta senza oggetto vanno attribuite “secondo equità” (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC);
che la ripartizione dipende perciò delle circostanze del caso specifico, considerando equitativamente quale parte abbia provocato l'avvio della causa, quale sarebbe stato presumibilmente l'esito della lite e quale parte sia all'origine dei motivi che hanno reso il
procedimento senza oggetto (FF 2006 pag. 6669 a metà; Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 8 ad art. 107; Sterchi in: Berner Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. I, Berna 2012, n. 18 ad art. 107);
che, in concreto, nella misura in cui l'appellante non ha impugnato nel merito l'attribuzione dei figli alla madre ha reso egli medesimo caduco il rimedio giuridico;
che, d'altro canto la condotta della convenuta, ancorché ritenuta “eccezionale” dal primo giudice, non andava relegata alla banalità e poteva ragionevolmente indurre il padre a tutelare l'incolumità dei propri figli;
che in tale circostanze, trattandosi altresì di una causa del diritto di famiglia, si giustifica equitativamente di suddividere gli oneri processuali tra le parti in ragione di metà ciascuno, compensare le ripetibili;
che, relativamente ai rimedi giuridici, le decisioni inerenti all'affidamento dei figli sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a possibili questioni di valore
decreta: 1. L'appello è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dai ruoli.
2. Le spese processuali di fr. 250.– sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
3. Notificazione a:
– avv.; – avv..
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello
Il vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).