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11.2013.80 • TRAC TI 11.2013.80 Generato dall'IA

Spousal Support Appeal Withdrawal Due to Amicable Settlement

Numero d'incarto 11.2013.80
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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In a marital protection case where the lower court had authorized separation and ordered one spouse to pay the other temporary spousal support amounts, the appealing spouse subsequently withdrew the appeal after the couple reached a new amicable agreement on the support amount moving forward, leading the appellate court to acknowledge the withdrawal (desistence), strike the case from the roll, and refrain from imposing court costs due to the appellant's good faith in reaching the settlement before formal notification to the opposing party.

Regesto Legislator

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Art. 177 CC, Art. 241 cpv. 3 CPC, Art. 106 cpv. 1 prima, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 74 LTF, Art. 116 LTF; Spousal Support Appeal Withdrawal Due to Amicable Settlement: decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

Parole chiave

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composizione amichevole ritiro dell'azione di divorzio coniuge durata del mantenimento post-matrimoniale notifica delle Intese procedura a tutela dell'unione coniugale Stralcio di un appello per desistenza

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 241 cpv. 3 CPC

Applied to strike the case from the roll following the withdrawal of the appeal.

art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC

Cited to establish that withdrawing an appeal implies desistance.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

Used to equitably waive the collection of court fees due to the amicable agreement reached.

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Testo completo

Incarto n. 11.2013.80 · Lugano, 18 ottobre 2013/mc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice: · G. A. Bernasconi, presidente

vicecancelliera: · Baggi Fiala

sedente per statuire nella causa SO.2013.81 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza del 25 gennaio 2013 da

(patrocinata dall'avv. PA 1) contro

AP 1 (già patrocinato dall'avv.),

giudicando sull'appello del 26 settembre 2013 presentato dal convenuto contro la sentenza emessa dal Pretore il 16 settembre 2013;

premesso che con sentenza del 16 settembre 2013, emanata a tutela dell'unione coniugale, il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha autorizzato AP 1 (1942) e AO

1 nata __________ (1947) a vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale di __________ al marito e ha condannato quest'ultimo a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 1510.– mensili dal 1° febbraio al 31 marzo 2013, di fr.1225.– mensili dal 1° aprile al 31 maggio 2013, di fr. 1550.– per il mese di giugno del 2013 e di fr. 1860.– mensili dal 1° luglio 2013 in poi;

accertato che contro tale sentenza AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 26 settembre 2013 volto a ottenere – per quanto fosse dato di capire – l'annullamento del contributo alimentare e la conseguente riforma della decisione impugnata, previo conferimento del gratuito patrocinio;

ricordato che in esito a un contraddittorio tenutosi davanti al Pretore il 14 ottobre 2013 per discutere un'istanza di diffida ai debitori (art. 177 CC) presentata il 19 settembre 2013 da AO 1, i coniugi hanno raggiunto un'intesa sull'assetto della vita separata;

constatato che in tale accordo i coniugi hanno pattuito un contributo alimentare per la

moglie di fr. 1750.– mensili dal 1° luglio 2013 in poi, i contributi per il lasso di tempo anteriore rimanendo invariati, e che in seguito a ciò

AP 1 ha dichiarato al contraddittorio di ritirare l'appello contro la sentenza a protezione dell'unione coniugale;

rammentato che il ritiro di un appello comporta desistenza (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC), indipendente­mente dai motivi che possono avere indotto l'appellante a recedere dalla lite;

considerato che in caso di desistenza il giudice stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv.

3 CPC);

stabilito che desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese processuali e delle ripetibili (art. 106 cpv. 1 prima frase CPC);

rilevato che nella fattispecie si può rinunciare – equitativamente – al prelievo di spese, vista la buona volontà dimostrata dal debitore nell'accedere a un accordo amichevole (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

ritenuto che non si pone problema di ripetibili, l'appello essendo stato ritirato prima dell'eventuale notificazione alla controparte;

decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2. Non si riscuotono spese.

3. Notificazione:

–; –.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).