Appeal Dismissed Due to Unilateral Withdrawal Following Settlement on Spousal Support Modification
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant challenged a lower court's decision regarding the modification of marital protection measures, specifically appealing the order for spousal support following a ruling that allowed the other spouse and children to relocate and established support payments and visitation rights. The court dismissed the appeal by taking note of the appellant's subsequent unilateral withdrawal (desistenza) in light of a comprehensive settlement reached in a concurrent divorce proceeding, ruling that such withdrawal equates to surrendering the appeal, making the appellant responsible for the reduced appeal costs while upholding the parties' agreement to compensate legal fees incurred in the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 241 cpv. 1 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 21 LTG, Art. 74 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF; Appeal Dismissed Due to Unilateral Withdrawal Following Settlement on Spousal Support Modification: The court dismissed the appeal by taking note of the appellant's subsequent unilateral withdrawal (desistenza) in light of a comprehensive settlement reached in a concurrent divorce proceeding, ruling that such withdrawal equates to surrendering the appeal, making the appellant responsible for the reduced appeal costs while upholding the parties' agreement to compensate legal fees incurred in the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the legal basis for concluding that the withdrawal of the appeal constitutes desistment.
Cited to justify that the judge takes note of the withdrawal and strikes the case from the roll.
Cited as the general rule imposing the payment of judicial costs on the party withdrawing the appeal.
Cited to justify the reduction of appeal costs because the procedure ended without a judgment.
Testo completo
Incarto n. 11.2013.77 · Lugano, 12 aprile 2016/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice · G. A. Bernasconi, presidente
vicecancelliera: · F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa SO.2013.2159 (modifica di misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 23 maggio 2013 da
AO 1già in (patrocinata dall'avv. PA 2) contro AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1),
giudicando sull'appello del 20 settembre 2013 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 12 settembre 2013;
Ritenuto
in fatto: A. Con
sentenza del 12 settembre 2013 emessa a modifica di misure protettrici dell'unione coniugale il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato AO 1
(1970) a trasferirsi in __________ insieme con le figlie G__________ (12 gennaio 1999) e T__________ (16 giugno 2001), ha disciplinato le relazioni personali di queste ultime con il padre AP 1 (1965), ha condannato il medesimo a versare un contributo alimentare di fr. 4640.– mensili per la moglie e uno di fr. 1900.– mensili per ogni figlia (assegni familiari non compresi), ha ordinato a AO 1 di restituire al marito una __________ e ha ordinato una restrizione della facoltà di disporre su mobili e suppellettili posti nell'abitazione coniugale. Le spese processuali di fr. 3800.– complessivi sono state addebitate a AP 1, tenuto a rifondere alla moglie fr. 5000.– per ripetibili.
B. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 20 settembre 2013 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di vedere soppresso il contributo alimentare per la moglie. Con osservazioni del 28 ottobre 2013 AO 1 ha proposto di respingere l'appello.
C. Frattanto i coniugi hanno promosso davanti allo stesso Pretore una causa di divorzio su istanza comune (inc. DM.2015.291). A un'udienza del 5 aprile 2016, indetta per la loro audizione congiunta e separata, essi hanno prodotto una convenzione completa sugli effetti del divorzio, AP 1 sollecitando inoltre il Pretore a comunicare a questa Camera il ritiro dell'appello presentato a suo tempo, con assunzione delle relative spese e compensazione delle ripetibili. AO 1 ha aderito alla compensazione delle ripetibili.
Considerando
in diritto: 1. Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte dichiara di rinunciare unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv.
1 CPC (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_602 e 604/2012 dell'11 marzo 2013, consid. 5.2 e 5.3), indipendentemente dai motivi che possono avere spinto l'interessato a recedere dalla lite. Nelle circostanze descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).
2. Desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute alla sua iniziativa processuale (art. 106 cpv. 1 CPC). Nulla impedisce alle parti tuttavia di accordarsi in proposito e di convenire un'altra chiave di suddivisione, segnatamente in materia di ripetibili. È quanto hanno pattuito i coniugi nella fattispecie quando, debitamente patrocinati dinanzi al primo giudice, hanno previsto in la compensazione delle ripetibili. Non v'è ragione per scostarsi da tale accordo in questa sede.
3. L'ammontare delle spese di appello è adeguatamente ridotto, tenuto conto che il processo termina senza sentenza (art. 21 LTG).
Per questi motivi,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
2. Le spese processuali ridotte di fr. 200.– sono poste a carico dell'appellante, compensate le ripetibili.
3. Notificazione:
– avv.; – avv..
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).