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11.2013.76 • TRAC TI 11.2013.76 Generato dall'IA

Clarification of Interest Start Date in Marital Property Liquidation Award

Numero d'incarto 11.2013.76
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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In a divorce proceeding, one party requested clarification regarding a prior appellate ruling that ordered a payment of CHF 423,000 plus interest for the liquidation of the marital property regime, as the ruling's reasoning cited an incorrect interest start date of May 10, 2010, while the operative part clearly stipulated interest from the date of the original judgment, July 29, 2010. The court, exercising its power to interpret or rectify unclear or contradictory dispositions pursuant to procedural rules, found that the mention of May 10, 2010, in the reasoning was a clerical error, and therefore interpreted the consideration to mean that the 5% interest on the liquidation capital was due starting from July 29, 2010, aligning the reasoning with the operative part of the decision.

Regesto Legislator

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Art. 334 cpv. 1 prima, Art. 215 cpv. 2 CC, Art. 218 cpv. 2 CC, Art. 74 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF; Clarification of Interest Start Date in Marital Property Liquidation Award: The court, exercising its power to interpret or rectify unclear or contradictory dispositions pursuant to procedural rules, found that the mention of May 10, 2010, in the reasoning was a clerical error, and therefore interpreted the consideration to mean that the 5% interest on the liquidation capital was due starting from July 29, 2010, aligning the reasoning with the operative part of the decision.

Parole chiave

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pagamento di interessi dispositivo della sentenza utile liquidazione del regime matrimoniale decisioni incidentali data di inoltro Interpretazione di un considerando

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 218 cpv. 2 CC

Cited in the dispositive to determine the start date for the 5% interest on the liquidation sum.

art. 215 cpv. 2 CC

Cited in the dispositive for the rounding of the liquidation sum.

art. 334 cpv. 1 prima frase CPC

Cited in the reasoning to justify the interpretation/rectification of the previous decision, which is then ordered in the dispositive (Order 1).

art. 334 cpv. 2 seconda frase CPC

Cited in the reasoning as the basis for the judge's ability to rule without consulting the parties during the rectification process, which forms the basis for Order 1.

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Testo completo

Incarto n. 11.2013.76 · Lugano 26 settembre 2013/mc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques

vicecancelliera: · Fiscalini

sedente per statuire nella causa OA.2004.24 (divorzio su richiesta unilaterale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione dell'8 gennaio 2004 da

AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 1) contro

AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 2),

riesaminato il dispositivo n. I/8 alla luce del considerando 10 della decisione emessa da questa Camera il 3 settembre 2013 (inc. 11.2010.99);

Ritenuto

in fatto: che in parziale accoglimento di un appello presentato da IS 1 contro una decisione emessa il 29 luglio 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, con

sentenza del 3 settembre 2013 questa Camera ha così statuito:

8. CO 1 è condannato a versare a AP 1 in liquidazione del regime dei beni, entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della presente

sentenza, l'importo di fr. 423 000.– con interessi al 5% dall'ema­nazione della sentenza medesima;

che il 19 settembre 2013 IS 1 ha chiesto a questa Camera di precisare la decorrenza degli interessi al 5% sul ca­pitale di liquidazione, il considerando 10 della sentenza indicando la data del 10 maggio 2010 allorché il Pretore ha giudicato il 29 luglio 2010;

e considerando

in diritto: che a norma dell'art. 334 cpv. 1 prima frase CPC se un dispositivo è poco chiaro, ambiguo o incompleto oppure in contraddizione con i considerandi, su richiesta di parte o d'ufficio il giudice interpreta o rettifica la decisione;

che qualora la rettifica – o l'interpretazione (Schweizer in: CPC commenté, Basilea 2001, n. 17 ad art. 334) – riguardi semplici errori di scrittura o di calcolo il giudice può rinunciare a interpellare le parti (art. 334 cpv. 2 seconda frase CPC);

che nel considerando 10 della sentenza emessa da questa Camera è stata scritta per svista, come decorrenza dell'inte­resse al 5% sul capitale di fr. 423 000.– dovuto da CO

1 in liquidazione del regime dei beni, la data del memoriale conclusivo introdotto dalla convenuta (10 maggio 2010);

che il dispositivo n. I/8 invece fa decorrere chiaramente tale saggio dall'emanazione della decisione pretorile, ossia dal 29 luglio 2010;

che un'interpretazione è volta a restituire alla sentenza il suo vero senso o a chiarirla, non a modificarla né a riformulare dispositivi equivoci o oscuri;

che nella fattispecie occorre interpretare il considerando 10 nella sua vera accezione, precisando che la decorrenza del 10 maggio 2010 deve interpretarsi in realtà come decorrenza dal 29 lu­glio 2010;

che in esito al presente giudizio non si prelevano spese, mentre non si pone problema di ripetibili, l'istanza non essendo stata comunicata a CO 1 per osservazioni;

decide: 1. L'ultima frase del considerando 10 della sentenza emanata da questa Camera il 3 settembre 2013 (inc. 11.2010.99) va interpretata come segue:

L'appello va quindi accolto fino a concorrenza di fr. 423 000.– arrotondati (art. 215 cpv. 2 CC) con interessi al 5% dal 29 luglio 2010 (art. 218 cpv. 2 CC).

2. Non si riscuotono spese.

3. Notificazione:

–; –.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).