Correction of Clerical Error in Appellate Disposition
Sintesi Legislator
Generato dall'IAFollowing an action for reduction where the appellate court had previously ordered one party to pay specific amounts to two other parties, the court addressed a request to correct a clerical error in the previously issued disposition, noting that the amounts ordered to be paid (fr. 8735.– and fr. 58 735.–) contained a clear writing mistake inconsistent with the court's calculation detailed in the reasoning, which established the correct amounts as fr. 8375.– and fr. 58 375.–, thus applying the rule allowing for the rectification of manifest writing or calculation errors without needing to consult the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 334 cpv. 1 prima, Art. 74 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF, Art. 115 LTF; Correction of Clerical Error in Appellate Disposition: 8735.– and fr. 58 735.–) contained a clear writing mistake inconsistent with the court's calculation detailed in the reasoning, which established the correct amounts as fr. 8375.– and fr. 58 375.–, thus applying the rule allowing for the rectification of manifest writing or calculation errors without needing to consult the parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IAThis provision was used to justify the power of the judge to interpret or rectify the decision when the dispositive is unclear, ambiguous, incomplete, or contradictory to the reasoning.
This provision allowed the judge to omit consulting the parties because the rectification concerned simple writing or calculation errors.
This provision regulates the grounds for a subsidiary appeal in matters of constitutional law, mentioned in the section on legal remedies.
This provision regulates the standing to appeal in case of a subsidiary appeal in matters of constitutional law, mentioned in the section on legal remedies.
Testo completo
Incarto n. 11.2013.7 · Lugano, 29 gennaio 2013/mc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques
vicecancelliera: · Billia
sedente per statuire nella causa OA.2005.142 (azione di riduzione) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione del 29 novembre 2005 da
AO 1 e AO 2 (patrocinati dall'avv. PA 2) contro
AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1),
riesaminato il dispositivo n. I/1 della decisione emessa da questa Camera il 19 dicembre 2012 (inc. 11.2009.161);
Ritenuto
in fatto: che in parziale accoglimento di un appello presentato da AP 1 contro una sentenza emessa il 17 agosto 2009 dal
Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord, con sentenza del 19 dicembre 2012 questa Camera ha così statuito:
1. La petizione è parzialmente accolta. Di conseguenza:
– (…)
– AP
1 è condannato a versare a AO 2 l'importo di fr. 8735.– e a AO 1 l'importo di fr. 58 735.–;
che il 22 gennaio 2013 AP 1 ha segnalato a questa Camera un errore di scrittura in tale dispositivo, le somme da versare a AO 2 e AO 1 ammontando in realtà a fr. 8375.– e a fr. 58 375.–;
e considerando
in diritto: che secondo l'art. 334 cpv. 1 prima frase CPC se un dispositivo è poco chiaro, ambiguo o incompleto oppure in contraddizione con i considerandi, su richiesta di parte o d'ufficio il giudice interpreta o rettifica la decisione;
che se la rettifica concerne semplici errori di scrittura o di calcolo il giudice può rinunciare a interpellare le parti (art. 334 cpv. 2 seconda frase CPC);
che nel considerando 11 della sentenza emessa da questa
Camera la porzione legittima di ogni erede è stata accertata nei 3/16 di fr. 311 337.60, ovvero in fr. 58 375.– arrotondati (e non in fr. 58 735.–), di modo che la liberalità elargita a AP 1 lede ogni porzione legittima di fr. 8375.– (e non di fr. 8735.– come figura nel dispositivo n. I/1 della sentenza);
che una rettifica mira a correggere in caso di svista manifesta errori di redazione, di scrittura o di calcolo, ovvero inavvertenze formali (non errori di apprezzamento) desumibili con evidenza dal testo della decisione;
che nella fattispecie si ravvisano già a prima vista i requisiti descritti;
che in esito al presente giudizio non si prelevano spese, mentre non si pone problema di ripetibili, nemmeno richieste;
decide: 1. Il dispositivo n. I/1 della sentenza emanata il 19 dicembre 2012 da questa Camera (inc. 11.2009.161) è rettificato come segue:
1. La petizione è parzialmente accolta. Di conseguenza:
– (…)
– AP
1 è condannato a versare a AO 2 l'importo di fr. 8375.– e a AO 1 l'importo di fr. 58 375.–.
2. Non si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione:
–; –.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.