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11.2013.6 • TRAC TI 11.2013.6 Generato dall'IA

Challenge to Provisional Orders Rendered Moot by Subsequent Trial Court Action

Numero d'incarto 11.2013.6
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A party in a divorce case, challenging prior provisional custody and support orders, filed a complaint alleging a denial of justice due to the lower court's delay in addressing their 2009 motion to modify those provisions. The appellate court reviewed the matter and found the complaint moot because the lower court subsequently issued an order regarding evidence production, scheduling a hearing to take testimony and issue directives to third parties, leading the appellate court to strike the complaint from the record without imposing court fees or granting compensation due to the specific circumstances of the case.

Regesto Legislator

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Art. 95 cpv. 3 lett. c CPC, Art. 74 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF, Art. 115 LTF; Challenge to Provisional Orders Rendered Moot by Subsequent Trial Court Action: The appellate court reviewed the matter and found the complaint moot because the lower court subsequently issued an order regarding evidence production, scheduling a hearing to take testimony and issue directives to third parties, leading the appellate court to strike the complaint from the record without imposing court fees or granting compensation due to the specific circumstances of the case.

Parole chiave

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azione di divorzio istanza istruttoria affidamento provvisorio dei figli rigetto provvisorio dell'opposizione procedura di annullamento azione di contestazione della graduatoria Reclamo per ritardata giustizia: privo d'oggetto

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 95 cpv. 3 lett. c CPC

Cited in the reasoning leading to the decision not to attribute indemnity, although this article is not explicitly in the numbered dispositive orders, it is included here as the text implies this was the legal basis considered for the cost decision.

art. 116 LTF

Mentioned in the 'Rimedi giuridici' section as the basis for the subsidiary appeal in constitutional matters, but not used in the final orders.

art. 115 LTF

Mentioned in the 'Rimedi giuridici' section as the basis for standing in a subsidiary appeal in constitutional matters, but not used in the final orders.

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Testo completo

Incarto n. 11.2013.6 · Lugano 14 febbraio 2013/mc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques

vicecancelliera: · F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa DI.2009.402 (misure provvisionali in pendenza di

divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 31 marzo 2009 da

RE 1 contro

PI 1 (patrocinata dall'avv. PA 1),

*giudicando ora sul reclamo per denegata giustizia del 22 gennaio 2013* presentato da RE 1 nei confronti del

Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;

premesso che davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, pende una causa di divorzio su richiesta comune con accordo parziale promossa il 15 settembre 2006 da PI 1;

rammentato che con decreto cautelare del 2 giugno 2008 emesso “nelle more istruttorie” il Pretore ha affidato i figli B__________ (1995) e G__________ (1999) alla madre, obbligando RE 1 a versare un contributo alimentare di fr. 3000.– mensili per la moglie, uno di fr. 1675.– mensili per ogni figlio e il costo delle rette scolastiche e le spese straordinarie per i figli (inc. DI.2006.1130);

ricordato che con decreto cautelare dell'11 dicembre 2008 i contributi in favore dei figli sono poi stati fissati in fr. 1535.– mensili per B__________ e fr. 1345.– mensili per G__________ (inc. DI.2008.1343);

rilevato che il 31 marzo 2009 AO 1 ha instato per una modifica dell'assetto provvisionale, nel senso di vedere soppresso il contributo alimentare per la moglie e ridotto a complessivi fr. 1366.– mensili i costi dell'abitazione coniugale assegnata alla medesima (inc. DI.2009.402);

osservato che all'udienza del 5 maggio 2009, indetta per la discussione, la moglie ha proposto di respingere l'istanza e le parti hanno offerto svariati mezzi di prova;

preso

atto che con reclamo per ritardata giustizia del 22 gennaio 2013 RE 1 ha chiesto a questa Camera di ingiungere al Pretore di “trattare la pratica e di entrare finalmente

nel merito dell'istanza”;

accertato che il 5 febbraio 2013 il Pretore ha emanato l'ordinanza sulle prove, citando le parti all'udienza del 4 marzo 2013 per l'escussione di tre testimoni, così come un decreto di edizione verso terzi;

considerato che nelle circostanze descritte il reclamo per ritardata giustizia è divenuto privo d'oggetto e va tolto dai ruoli;

ritenuto che le particolarità del caso inducono a non prelevare spese processuali;

stabilito che non si giustifica nemmeno di attribuire indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), per altro non richieste, il reclamante non avendo dovuto far capo al patrocinio di un legale né aven­do dovuto sopportare perdite di guadagno o profuso nella stesura del memoriale (due pagine) un dispendio di tempo rilevante;

decreta: 1. Il reclamo è dichiarato privo d'oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

2. Non si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

–; –; – Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.