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11.2013.36 • TRAC TI 11.2013.36 Generato dall'IA

Withdrawal of Spousal Support Appeal and Cost Allocation

Numero d'incarto 11.2013.36
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellant withdrew an appeal against a lower court decision that had ordered him to pay spousal support, which the appellate court treated as a unilateral withdrawal constituting acquiescence to the original judgment. The court reasoned that withdrawal generally subjects the appellant to court costs, but due to the parties reaching an amicable agreement and the nature of family law, costs would be waived; however, the appellee was awarded CHF 1500 for costs incurred in responding to the appeal, and while the appellant's request for legal aid was mooted by the withdrawal, the appellee was granted state-funded legal aid due to her precarious financial situation after an assessment of the opposing counsel's fees.

Regesto Legislator

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Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 107 cpv. 1 lett. c CPC, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 117 CPC, Art. 74 LTF, Art. 116 LTF; Withdrawal of Spousal Support Appeal and Cost Allocation: The court reasoned that withdrawal generally subjects the appellant to court costs, but due to the parties reaching an amicable agreement and the nature of family law, costs would be waived; however, the appellee was awarded CHF 1500 for costs incurred in responding to the appeal, and while the appellant's request for legal aid was mooted by the withdrawal, the appellee was granted state-funded legal aid due to her precarious financial situation after an assessment of the opposing counsel's fees.

Parole chiave

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revoca del gratuito patrocinio sostegno finanziario spese legali ripartizione delle spese aiuti concessi dagli Stati patrocinatore di controparte Appello stralciato dai ruoli per ritiro

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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5P.220/2003
Attorney Fee Compensation After Client Suicide in Free Legal Aid Case
DTF 139 III 477
che, del resto, la sentenza del Pretore non consta essere affetta da un vizio tanto manifesto e riconoscibile da dover indurre la convenuta ad astenersi dal formulare osservazioni (DTF 139 III 477 in basso);
5P.108/2006
Modification of Child Maintenance Appeal Deadline During Judicial Holidays
DTF 122 I 322
Children's Name Change Legal Aid Appeal
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 1 CPC

Cited as the general principle requiring the appellant who withdraws the appeal to bear the court costs.

art. 107 cpv. 1 lett. c CPC

Cited as a potential equitable ground to waive costs because the case concerned family law.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

Cited as the equitable ground justifying the waiver of court costs due to the goodwill shown by the debtor in reaching an amicable agreement.

art. 117 CPC

Cited as the legal basis for granting free legal aid to the respondent (AO 1) due to severe financial hardship.

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Testo completo

Incarto n. 11.2013.36 · Lugano, 8 aprile 2014/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice: · G. A. Bernasconi, presidente

vicecancelliera: · F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa SO.2011.421 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 18 luglio 2011 da

AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1 ) contro

AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2 ),

giudicando sull'appello del 18 aprile 2013 presentato dall'istante contro la sentenza

emessa dal Pretore il 4 aprile 2013;

Ritenuto

in fatto: che con sentenza del 4 aprile 2013, emanata a protezione dell'unione coniugale, il Pretore della giurisdizione di Locarno Città ha condannato AP 1

(1981) a versare alla moglie AO 1 (1990) un contributo alimentare di fr. 1430.– mensili dal 26 maggio 2011 al 28 febbraio 2012 e di fr. 1050.– mensili dal 1° marzo 2012 in poi;

che contro tale decisione AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 18 aprile 2013 nel quale ha chiesto – previa concessione del gratuito patrocinio – di annullare il contributo ali­mentare per la moglie (subordinatamente di ridurlo a fr. 725.– mensili) e di ordinare la separazione dei beni tra i coniugi, modificando in tal senso il giudizio del Pretore;

che una richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello è stata respinta dal presidente di questa Camera con decreto del 25 aprile 2013;

che, invitata a esprimersi sul rimedio giuridico, nelle sue osservazioni dell'8 maggio 2013 AO 1 ha proposto di respingere l'appello, non senza postulare a sua volta il beneficio del gratuito patrocinio;

che con lettera del 2 aprile 2014 AP 1 comunica ora a questa Camera di ritirare l'appello, avendo raggiunto un accordo con la moglie;

e considerando

in diritto: che il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte dichiara di rinunciare unilateralmente dalle proprie richieste di giudizio, configura desistenza (cfr.

sentenza del Tribunale federale 4A_602 e 604/2012 dell'11 marzo 2013, consid.

5.2 e 5.3), indipendentemente dai motivi che possono avere spinto l'interessato a recedere dalla lite;

che desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC);

che nella fattispecie si può nondimeno rinunciare – equitativamente – al prelievo di spese, non tanto perché la causa verteva sul diritto di famiglia (art. 107 cpv.

1 lett. c CPC), quanto per la buona volontà dimostrata dal debitore nell'accedere a un accordo amichevole (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

che a AO

1 va riconosciuta in ogni modo una congrua indennità per ripetibili, avendo essa introdotto osservazioni all'appello per il tramite di un patrocinatore;

che per quanto riguarda la richiesta di gratuito patrocinio avanzata dall'appellante dinanzi a questa Camera, essa risulta priva d'interesse;

che il diritto

all'assistenza giudiziaria è infatti di natura altamente personale (riferimenti di giurisprudenza in: RtiD II-2006 pag. 614 in basso);

che, di conseguenza, ove una parte in causa perda tale sua qualità durante il processo, il gratuito patrocinio cui essa eventualmente beneficia si estingue (sentenza del Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003, consid. 3.1 con richiami; RtiD II-2006 pag. 614 in basso con numerosi riferimenti);

che ciò vale a maggior ragione qualora al momento di perdere tale sua qualità la parte non abbia ancora ottenuto il gratuito patrocinio, in condizioni del genere venendo meno addirittura un interesse alla decisione sul conferimento del beneficio (loc. cit.);

che nella fattispecie AP 1 ha perduto la qualità di parte davanti a questa Camera allorché ha ritirato l'appello, ponendo fine al processo;

che quando ha ritirato l'appello AP 1 non beneficiava del gratuito patrocinio, ragion per cui è venuto meno il suo interesse a ottenere una decisione in proposito;

che diversa è la situazione di AO 1, la quale è stata chiamata a presentare una risposta all'appello di cui in buona fede non poteva prevedere l'inutilità;

che, del resto, la sentenza del Pretore non consta essere affetta da un vizio tanto manifesto e riconoscibile da dover indurre la convenuta ad astenersi dal formulare osservazioni (DTF 139 III 477 in basso);

che invero l'attribuzione di adeguate ripetibili renderebbe di per sé la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AO 1 senza oggetto (sentenza del Tribunale federale 5P.108/2006 del 22 giugno 2006, consid. 3);

che alla luce della precaria situazione finanziaria di AP 1, la relativa indennità appare tuttavia di difficile (se non impossibile) incasso, di modo che si giustifica di concedere sin d'ora all'interessata, in gravi ristrettezze (art. 117 CPC), il beneficio del gratuito patrocinio, già conferito per altro dal Pretore davanti al primo grado di giurisdizione (DTF 122 I 322);

che per quanto riguarda l'indennità spettante al patrocinatore d'ufficio, essa va commisurata al tempo che un avvocato diligente e sollecito avrebbe profuso nell'assolvimento del mandato;

che nella fattispecie il patrocinio si è esaurito in sostanza nella stesura delle osservazioni all'appello (5 pagine), le quali non hanno implicato alcuna citazione di dottrina né di giurisprudenza e non devono avere richiesto ragionevolmente più di 4 ore di lavoro (retribuite fr. 180.– l'una: art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL 3.1.1.7.1), cui si può aggiungere una mezz'ora per le prestazioni accessorie (telefonate, comunicazioni), le spese (10%) e l'IVA (8%);

che alla convenuta si giustifica di riconoscere perciò un'indennità di gratuito patrocinio di fr. 1000.– arrotondati;

decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

2. Non si riscuotono spese. L'appellante rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.

3. La richiesta di gratuito patrocinio formulata dall'appellante è dichiarata senza interesse.

4. AO 1 è ammessa al gratuito patrocinio dell'avv. PA 2. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per l'appellata alla patrocinatrice d'ufficio un'indennità di fr. 1000.–.

5. Notificazione:

– avv. ; – avv. .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).