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11.2013.35 • TRAC TI 11.2013.35 Generato dall'IA

Support Modification Denial Appeal Dismissed for Lack of Finality

Numero d'incarto 11.2013.35
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant sought an immediate, non-adversarial reduction of court-ordered spousal and child support payments based on alleged changes in circumstances since a final judgment. The lower court rejected this request for immediate, super-provisional measures, confirming a later hearing scheduled for full adversarial proceedings after the respondent submitted updated financial documentation. The appellate court dismissed the appellant's subsequent appeal/complaint, reasoning that a judicial decision denying a request for immediate, *ex parte* (super-provisional) measures is not subject to appeal or complaint because the underlying issue, concerning the provisional modification of support obligations, still requires a full hearing where the opposing party has the right to be heard according to procedural law.

Regesto Legislator

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Art. 319 lett. a CPC, Art. 265 cpv. 2 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF, Art. 74 LTF, Art. 76 LTF; Support Modification Denial Appeal Dismissed for Lack of Finality: The lower court rejected this request for immediate, super-provisional measures, confirming a later hearing scheduled for full adversarial proceedings after the respondent submitted updated financial documentation. The appellate court dismissed the appellant's subsequent appeal/complaint, reasoning that a judicial decision denying a request for immediate, *ex parte* (super-provisional) measures is not subject to appeal or complaint because the underlying issue, concerning the provisional modification of support obligations, still requires a full hearing where the opposing party has the right to be heard according to procedural law.

Parole chiave

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modifica del mantenimento del figlio modifica di misure cautelari pagamento provvisorio mutamento delle circostanze sostegno finanziario audizione delle parti

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 137 III 419
Ciò vale non solo quando il giudice accolga un'istanza supercautelare, ma anche quando la respinga (DTF 137 III 419 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 1 CPC

Applied to determine that costs follow the event (the appeal being dismissed).

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Testo completo

Incarto n. 11.2013.35 · Lugano, 19 aprile 2013/mc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques

vicecancelliera: · F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa CA.2013.107 (protezione dell'unione coniugale: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con

istanza del 5 aprile 2013 da

AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1, ) contro

AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2 ),

giudicando sul reclamo del 12 aprile 2013 presentato da AP 1 contro il decreto supercautelare emesso l'8 aprile 2013 dal Pretore;

Ritenuto

in fatto: A. Con

sentenza del 23 luglio 2012 emessa a protezione dell'unione coniugale il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha condannato AP 1 (1958), tra l'altro, a versare dal 1° gennaio 2012 un contributo alimentare di fr. 192.50

mensili alla moglie AO 1 (1962), un contributo alimentare di fr. 1495.– mensili alla figlia maggiorenne G__________

(11 febbraio 1994) e un contributo alimentare di fr. 1368.50 mensili al figlio M__________ (9 dicembre 1995), assegni familiari non compresi. Tale decisione è passata in giudicato.

B. Il

13 marzo 2013 AP 1 ha chiesto al Pretore di ridurre retroattivamente dal 1° marzo 2013 il contributo alimentare per G__________ a fr. 1353.50 mensili e quello per M__________ a fr. 82.50 mensili. Con ordinanza del 14 marzo 2013 il Pretore ha assegnato a AO 1 un termine di 20 giorni per “presentare tutti i documenti aggiornati su redditi e spese”, convocando i coniugi all'udienza del

22 aprile 2013 per il dibattimento, poi rinviato su iniziativa di AO 1 al 7 maggio 2013. In seguito quest'ultima ha ottenuto una proroga fino al 25 aprile 2013 per produrre i documenti in questione.

C. AP 1 ha instato il 5 aprile 2013 davanti al Pretore perché la riduzione dei contributi alimentari da lui postulata fosse decretata immediatamente in via cautelare, senza contraddittorio, subordinatamente previo contraddittorio. Statuendo con “decreto supercautelare” dell'8 aprile 2013, il Pretore ha respinto la domanda e ha confermato l'udienza del 7 maggio 2013 indetta per il contraddittorio, senza prelevare spese processuali.

D. Contro il decreto predetto AP 1 ha presentato il

12 aprile 2013 un reclamo a questa Camera per ottenere che la decisione impugnata sia riformata nel senso di accogliere la riduzione dei contributi alimentari da lui sollecitata in via cautelare, eventualmente previo contraddittorio. Il reclamo non è stato notificato a AO 1 per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. Le “decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari” sono appellabili, fermo restando che, trattandosi di controversie patrimoniali, l'appello è ammissibile unicamente ove “il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione è di almeno 10 000 franchi” (art. 308 cpv. 1 lett. b combinato con il cpv. 2 CPC). Se la controversia patrimoniale non raggiunge tale valore, la decisione di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari è suscettiva solo di reclamo (art. 319 lett. a CPC). Tanto nell'uno quanto nell'altro caso, in ogni modo, la decisione dev'essere stata presa dal giudice dopo avere dato modo alla controparte di esprimersi. Decreti superprovvisionali non possono essere oggetto di appello né di reclamo (FF 2006 pag. 6729 in alto). Ciò vale non solo quando il giudice accolga un'istanza supercautelare, ma anche quando la respinga (DTF 137 III 419 consid. 1.3 con numerosi richiami). Tanto nell'uno quanto nell'altro caso, infatti, egli deve ancora sentire la parte convenuta (art. 265 cpv. 2 CPC).

2. Nella fattispecie il Pretore ha respinto l'8 aprile 2013 i provvedimenti superprovvisionali chiesti dall'istante il 5 aprile precedente, convocando le parti all'udienza del 7 maggio 2013 per il contraddittorio. AO 1 non ha ancora avuto modo di pronunciarsi sulla riduzione immediata dei contributi alimentari, sempre ch'essa sia abilitata a rappresentare anche la figlia maggiorenne G__________. Potrà esprimersi in proposito all'udienza del 7 maggio 2013 già indetta dal Pretore per discutere il merito dell'istanza di riduzione, una volta prodotti entro il 25 aprile 2013 “tutti i documenti aggiornati su redditi e spese”. Il decreto dell'8 aprile 2013 con cui il Pretore ha respinto la riduzione immediata dei contributi alimentari senza contraddittorio, decreto per altro espressamente designato come “supercautelare” dal primo giudice, non è dunque impugnabile. Nel

suo memoriale AP 1 dà per scontata l'ammissibilità del reclamo (pag. 5 in fondo), ma non illustra minimamente quali argomenti sorreggano la sua ferma convinzione. Men che

meno egli spiega perché nella fattispecie, fosse impugnabile il decreto, sarebbe dato unicamente reclamo allorché il valore litigioso eccede fr. 10 000.– (sopra, consid. 1). Improponibile, il memoriale sfugge così a ogni disamina.

3. Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si attribuiscono ripetibili alla convenuta, che non è stata chiamata dalla Camera a formulare osservazioni al reclamo.

4. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non consta raggiungere la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, ove appena si consideri che il contributo alimentare per M__________ si estinguerà in ogni modo alla maggiore età del figlio, il 9 dicembre prossimo.

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico del reclamante.

3. Notificazione:

– ; – .

Comunicazione:

– G, ;

– M, ;

– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art.

76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.