Enforcement of Italian Liquidation Decision under Lugano Convention
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA claimant sought to enforce a decision from an Italian court regarding the liquidation of fees for services rendered as an official technical consultant in a separation case, requesting the corresponding seizure of wages. The lower court rejected the enforcement request, leading to an appeal. The appellate court dismissed the appeal because the Italian decision only specified a total liquidation amount (€4604.00) and did not explicitly include subsequent unilateral calculations by the claimant for social contributions, VAT, or interest, nor did it explicitly name the debtor or establish joint and several liability, which the court held could not be supplemented from external sources to grant enforcement under the Lugano Convention.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 335 cpv. 3 CPC, Art. 37 cpv. 3 LOG, Art. 339 cpv. 2 CPC, Art. 309 lett. a CPC, Art. 346 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC; Enforcement of Italian Liquidation Decision under Lugano Convention: The lower court rejected the enforcement request, leading to an appeal. The appellate court dismissed the appeal because the Italian decision only specified a total liquidation amount (€4604.00) and did not explicitly include subsequent unilateral calculations by the claimant for social contributions, VAT, or interest, nor did it explicitly name the debtor or establish joint and several liability, which the court held could not be supplemented from external sources to grant enforcement under the Lugano Convention.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court applied this provision to determine that costs follow the event (the losing party pays).
Cited when assessing the admissibility of a potential appeal to the Federal Tribunal based on the litigation value.
Testo completo
Incarto n. 11.2013.33 · Lugano, 24 giugno 2013/mc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques
vicecancelliera: · Chietti Soldati
sedente per statuire nella causa SO.2013.1065 (dichiarazione di esecutività secondo la Convenzione di Lugano e richiesta di sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza dell'8 marzo 2013 dalla
dott. RE 1 (I) (patrocinata dall'avv. PA 1) contro
CO 1,
giudicando sul reclamo del 20 marzo 2013 presentato da contro la sentenza emessa dal Pretore l'11 marzo 2013;
Ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito di una causa di separazione pendente fra __________ e il Tribunale di Como ha nominato
l'11 dicembre 2009 in qualità di consulente tecnico d'ufficio la psicologa dott. RE 1. Questa ha consegnato alla cancelleria del Tribunale una perizia del 21 gennaio 2011, cui ha accluso una nota d'onorario di € 5000.00 (di cui € 204.00 di spese) per 160 ore di lavoro, contributi previdenziali del 2% e IVA del 20% non compresi. Statuendo il 26 gennaio 2011, il Giudice istruttore del Tribunale ha così deciso:
Visto, si liquida complessivamente € 4604.00
di cui € 204.00 per spese, così come per il fondo spese.
Tributi e contributi come per legge.
Il cancelliere del Tribunale ha attestato il 5 luglio 2011 l'esecutività del provvedimento.
B. L'8 marzo 2013 RE 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, chiedendogli di dichiarare esecutivo in Svizzera giusta l'art. 38 n. 1 CLug il provvedimento emanato dal Giudice istruttore del Tribunale di Como e di sequestrare a saldo
della sua nota professionale la retribuzione conseguita da CO 1 lavorando per __________ Vezia, fino a concorrenza di fr. 3242.85. Con
decisione dell'11 marzo 2013, emanata senza contraddittorio, il Pretore ha respinto la richiesta e ha posto le spese processuali di fr. 100.– a carico dell'istante.
C. Contro
la decisione appena citata RE 1 è insorta con un reclamo del 20 marzo 2013 a questa Camera per ottenere che il noto provvedimento emesso il 26 gennaio 2011 dal Giudice
istruttore del Tribunale di Como sia dichiarato esecutivo in Svizzera e che il giudizio del Pretore sia riformato di conseguenza. Il reclamo non è stato notificato a CO 1 per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Il riconoscimento, la dichiarazione di esecutività e l'esecuzione di decisioni straniere sono regolati dagli art. 335 segg. CPC, eccetto che un trattato internazionale o la LDIP dispongano altrimenti (art. 335 cpv. 3 CPC). Competente nel Cantone Ticino è, senza riguardo a questioni di valore, il Pretore (art. 37 cpv. 3 LOG), che statuisce con la procedura sommaria (art. 339 cpv. 2 CPC). La sua decisione non è suscettibile di appello (art. 309 lett. a CPC), ma solo di reclamo (art. 319 lett. a e 327*a* cpv. 1 CPC), dato anche ai terzi toccati nei loro diritti (art. 346 CPC). Applicandosi la Convenzione di Lugano, il termine d'impugnazione è quello dell'art. 43 par. 5 (un mese, rispettivamente due: art. 327*a* cpv. 3 CPC). Tempestivo, il reclamo in oggetto è di conseguenza ricevibile.
2. La decisione di cui è chiesta l'esecutività nella fattispecie consiste nel provvedimento con cui il Giudice istruttore del Tribunale di Como ha liquidato in complessivi € 4604.00 (di cui € 204.00 di spese) la nota d'onorario presentata dall'istante per l'opera svolta come consulente tecnico d'ufficio
nella causa di separazione che oppone __________ a CO 1. L'istante ammette di avere ricevuto € 800.00 al conferimento dell'incarico ed € 2328.04 in
seguito. Al saldo di € 2624.73 (fr. 3242.85) essa giunge in base al seguente conteggio:
rimunerazione tassata dal Giudice istruttore € 4604.00
acconto ricevuto al conferimento dell'incarico € 800.00
€ 3804.00
contributo obbligatorio in Italia (4% su € 3804.00) € 152.16
IVA italiana (21% su € 3890.08) € 830.79
€ 4786.95
“interessi legali italiani sulla sorte capitale”
(€ 3804.00 dal 26 gennaio 2011 all'8 marzo 2013) € 165.82
€ 4952.77
acconto versato € 2328.04
€ 2624.73
Sta di fatto che l'unica cifra figurante nella decisione di cui è chiesta l'esecutività consiste nel citato ammontare di € 4604.00. Le maggiorazioni per contributi obbligatori del 4%, IVA del 21% e “interessi italiani sulla sorte del capitale” sono allegazioni unilaterali dell'istante, estranee alla decisione. Non può quindi essere dichiarata esecutiva una decisione che non li contempla. Su questo punto il reclamo si rivela già di primo acchito destituito di consistenza.
3. Per quanto riguarda il saldo della nota professionale tassata dal Giudice istruttore del Tribunale di Como, la decisione da riconoscere non stabilisce chi ne sia debitore. La reclamante dà per scontato che la somma sia dovuta “da entrambe le parti in causa in via solidale tra loro”, ma il Tribunale di Como nulla ha disposto al riguardo. Certo, secondo la reclamante “in mancanza di indicazione in merito all'imputabilità della spesa, questa è posta a carico di entrambe le parti in via solidale come riconosce la giurisprudenza italiana in modo costante (cfr. sentenza Cassazione civile, Sezione II, 30 dicembre 2009, n. 28 094)”. Ciò sarà anche vero, ma non compete a questa Camera integrare la decisione straniera sulla scorta di elementi estrinseci. Se la rimunerazione del consulente tecnico d'ufficio in una causa di separazione va posta solidalmente a carico dei coniugi e la pretesa va riscossa in Svizzera, per essere riconosciuto a norma dell'art. 38 n. 1 CLug il principio della responsabilità solidale deve trovarsi nella decisione di cui è chiesto l'*exequatur*. Poco importa che – come allega la reclamante – in caso di reclamo l'autorità giudiziaria superiore esamina con cognizione piena i motivi diniego previsti dalla Convenzione di Lugano (art. 327*a* cpv. 1 CPC). Questa Camera non può, comunque sia, riconoscere quanto non sta scritto della sentenza da delibare. Il che non ha del resto alcuna attinenza con i motivi diniego previsti dalla Convenzione di Lugano. Ne segue che, privo di fondamento, il reclamo è destinato all'insuccesso.
4. Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili a CO 1, che non è stata chiamata a formulare osservazioni al reclamo.
5. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. le spese processuali di fr. 300.– sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione:
–; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).