Social Insurance Pension Garnishment Appeal Withdrawal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal was filed against a lower court order, which directed a social insurance institution to withhold and transfer a portion of an individual's old-age pension directly to a creditor; however, the appellant subsequently withdrew the appeal, which the appellate court treated as a withdrawal from the proceedings, equivalent to an admission of defeat, thus leading to the court acknowledging the withdrawal, striking the case from the rolls due to desistance, and obligating the appellant to pay the associated court fees, albeit reduced because the case terminated without a full judgment and no cross-examination was conducted.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 106 cpv. 1 CPC, Art. 107 CPC, Art. 21 LTG, Art. 74 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF; Social Insurance Pension Garnishment Appeal Withdrawal: che desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie (art.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning as the general basis for imposing costs when an appeal is withdrawn, which justifies the cost order in point 2.
Cited in the reasoning as the basis for reducing the court fee because the case concluded without a judgment, justifying the specific cost amount in point 2.
Cited in the section on legal remedies, but not explicitly used in the dispositive orders (points 1-3).
Testo completo
Incarto n. 11.2013.32 · Lugano 12 settembre 2013/mc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice: · Giani, vicepresidente
vicecancelliera: · Baggi Fiala
sedente per statuire nella causa SO.2013.866 (avviso ai debitori) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 26 febbraio 2013 da
AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 1) contro
AP 1
giudicando sull'appello del 25 marzo 2013 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore aggiunto il 12 marzo 2013;
Ritenuto
in fatto: che statuendo su un'istanza introdotta il
26 febbraio 2013 da AO 1, con decisione del 12 marzo 2013 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 6, ha ordinato all'Istituto delle Assicurazioni Sociali di trattenere mensilmente dalla rendita di vecchiaia di AP 1 fr. 1400.00 mensile, riversandolo direttamente su un conto bancario intestato all'istante;
che contro tale decisione AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 25 marzo 2013 per ottenere in riforma del giudizio impugnato la reiezione dell'istanza presentata da AO 1;
che il memoriale non è stato oggetto di notificazione;
che il 6 settembre 2013 AP 1 ha dichiarato di ritirare l'appello;
e considerando
in diritto: che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 3 ad art. 106), indipendentemente dai motivi che possono avere indotto l'appellante a recedere dalla lite;
che desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie (art.
106 cpv. 1 CPC);
che per motivi d'equità il giudice può adottare una diversa ripartizione (art. 107 CPC);
che nella fattispecie, la tassa di giustizia va in ogni modo ridotta, la causa terminando senza sentenza (art. 21 LTG);
che non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato all'istante per osservazioni;
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Le spese processuali di fr. 100.– sono poste a carico dell'appellante.
3. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello
Il vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibi-le contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen-tale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.
76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.