Appeal Withdrawal in Protective Order Case Waiving Costs
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn an appeal concerning a protective order in marital matters that had imposed a representational curatorship over the parties' daughter, the appellate court acknowledged the appellant's withdrawal of the appeal following a transaction reached in the hearing. The court reasoned that withdrawing an appeal constitutes desistance, which typically entails liability for court costs, but based on the parties' cooperative spirit and the other party's deference to the court's judgment, the court deemed it equitable to waive court fees and not award costs to the opposing party, thus striking the case from the roll due to desistance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 106 cpv. 1 CPC, Art. 107 CPC, Art. 74 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF; Appeal Withdrawal in Protective Order Case Waiving Costs: The court reasoned that withdrawing an appeal constitutes desistance, which typically entails liability for court costs, but based on the parties' cooperative spirit and the other party's deference to the court's judgment, the court deemed it equitable to waive court fees and not award costs to the opposing party, thus striking the case from the roll due to desistance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article establishes the general rule that the party withdrawing an appeal must bear the court costs, which serves as the basis for the subsequent cost decision.
This article allows the judge to adopt a different distribution of costs for equitable reasons, justifying the decision not to charge costs.
Testo completo
Incarto n. 11.2013.25 · Lugano 17 luglio 2013/mc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice: · Jaques, giudice presidente
vicecancelliera: · Baggi Fiala
sedente per statuire nella causa SO.2012.2929 (protezione dell’unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 6 luglio 2012 da
AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 ) contro
AP 1
giudicando sull'appello dell’8 marzo 2013 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore aggiunto il 27 febbraio 2013;
Ritenuto
in fatto: che con decreto cautelare del 27 febbraio 2013 emesso nella citata procedura di protezione dell'unione coniugale il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 6, ha in particolare istituito una curatela di rappresentanza nel senso degli art. 394 e 395 CC a favore di S__________, figlia delle parti (dispositivo n. 2);
che contro tale decisione AP 1 è insorto a questa Camera con un appello dell'8 marzo 2013 per ottenere che il dispositivo n. 2 venisse annullato;
che nelle sue osservazioni del 26 marzo 2013 AO 1 si è rimessa al giudizio della Camera;
che nell’ambito di una transazione raggiunta dalle parti nell’udienza del 1° luglio 2013, AP 1 ha dichiarato di ritirare l’appello (verbale, punto 1./10);
e considerando
in diritto: che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 3 ad art. 106), indipendentemente dai motivi che possono avere indotto l'appellante a recedere dalla lite;
che desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie (art.
106 cpv. 1 CPC);
che per motivi d’equità il giudice può adottare una diversa ripartizione (art. 107 CPC);
che nella fattispecie, tenuto conto dello spirito collaborativo dimostrato dalle parti, si giustifica di rinunciare a prelevare spese processuali e ad assegnare ripetibili alla moglie, la quale si è del resto rimessa al giudizio della Camera;
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Non si prelevano spese processuali né si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello
Il giudice presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibi-le contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen-tale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.
76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.