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11.2012.89 • TRAC TI 11.2012.89 Generato dall'IA

Appeal of Revocation of Precautionary Measure Based on Procedural Inadmissibility

Numero d'incarto 11.2012.89
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A party appealed a lower court's decision that revoked an *ex parte* precautionary measure, which had initially restricted the ability to dispose of specific real estate, following a request based on a loan agreement for property development that was allegedly breached by the property owner failing to provide a mortgage certificate as promised. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible, reasoning that under the current procedural law, a precautionary decree issued during the investigative phase ("nelle more istruttorie"), before the judge has fully considered all evidence and ruled on the merits of the precautionary request after hearing both parties, is not subject to appeal, as allowing such appeals would unduly delay the swift resolution required for provisional measures.

Regesto Legislator

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Art. 960 CC, Art. 253 CPC, Art. 265 CPC, Art. 315 cpv. 5 CPC, Art. 154 CPC, Art. 265 cpv. 2 prima; Appeal of Revocation of Precautionary Measure Based on Procedural Inadmissibility: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible, reasoning that under the current procedural law, a precautionary decree issued during the investigative phase ("nelle more istruttorie"), before the judge has fully considered all evidence and ruled on the merits of the precautionary request after hearing both parties, is not subject to appeal, as allowing such appeals would unduly delay the swift resolution required for provisional measures.

Parole chiave

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ritardi procedurali misure cautelari revoca della decisione amministrativa impugnabilità della decisione di rinvio audizione delle parti violazione dei diritti procedurali Inappellabilità di decreti cautelari emessi nelle more istruttorie

Disposizioni normative citate

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Art. 960 CC
This article was cited in the factual summary to describe the measure ordered by the initial preliminary injunction that the appeal sought to reinstate, but it is not cited in the final orders.
Art. 253 CPC
Impugnabili sono anche decisioni con cui il giudice respin­ga immediatamente provvedimenti cautelari senza sentire la controparte (art. 253 CPC), per quanto eventualità del genere dovrebbero rimanere l'ec­cezione (Sprecher in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n.
Art. 265 CPC
Non possono per contro essere oggetto di appello né di reclamo decisioni con cui il giudice di primo grado accolga o respinga provvedimenti *supercautelari* (“superprovvisionali”, stando al titolo dell'art. 265 CPC).
Art. 315 cpv. 5 CPC
Se l'appello contro quest'ultimo decreto sarà provvisto di effetto sospensivo (art. 315 cpv. 5 CPC), in pendenza di procedura
Art. 154 CPC
statuire (art. 154 CPC). Il valore litigioso di fr. 10 000.– è abbondantemente dato. La questione è di sapere, nelle circostanze descritte, se un decreto
Art. 265 cpv. 2 prima
Il contraddittorio orale o scritto che il giudice indice dopo avere emesso un decreto supercautelare (art. 265 cpv. 2 prima frase CPC) deve consentire alle parti di esprimersi appieno, ma deve anche permettere al giudice di statuire con piena cognizione sui provvedimenti richiesti, sia pure a livello di verosimiglianza
Art. 106 cpv. 1 CPC
This article, cited in the reasoning section concerning costs, was superseded in the dispositive by the following specific order regarding costs.
Art. 74 LTF

Giurisprudenza citata

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DTF 137 III 419
Al riguardo la giurisprudenza è chiara (DTF 137 III 419 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 1 CPC

This article, cited in the reasoning section concerning costs, was superseded in the dispositive by the following specific order regarding costs.

art. 960 CC

This article was cited in the factual summary to describe the measure ordered by the initial preliminary injunction that the appeal sought to reinstate, but it is not cited in the final orders.

art. 106 cpv. 1 CPC

This article, cited in the reasoning section concerning costs, was superseded in the dispositive by the following specific order regarding costs.

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Testo completo

Incarto n. 11.2012.89 · Lugano 3 settembre 2012/mc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio

vicecancelliera: · Baggi Fiala

sedente per statuire nella causa CA.2012.14 (restrizione della facoltà di disporre) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 12 giugno 2012 dalla

AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1) contro

AO 1 (patrocinato dall'avv. dott. PA 2),

giudicando sull'appello del 24 agosto 2012 presentato dalla AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 13 agosto 2012;

Ritenuto

in fatto: A. Con istanza del 12 giugno 2012 la AP 1 ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno Città di ordinare in via cautelare il blocco nel registro fondiario delle proprietà

per piani n. 19 427 a 19 439 della particella n. 2045 RFD di __________, appartenenti a AO 1. A sostegno del­l'istanza essa ha invocato un contratto di partecipazione

ai costi di progetto (“Projektkostenbeteili­gungsvertrag”) stipulato il 2 marzo 2010 in virtù del quale AO 1 aveva ricevuto dalla società la som­ma di fr. 250 000.– a titolo di prestito per il finanziamento iniziale dei progetti immobiliari “__________” a __________ e “__________”, e in particolare per l'iscrizione di un diritto di compera in suo favore sul fondo di __________, impegnandosi a consegnare in contropartita una cartella ipotecaria di fr. 250 000.– accesa “presumibilmente” in primo grado su un fondo di __________ (“appartamento di 3.5 locali della __________” in __________). Al convenuto la ditta rimproverava di non avere rispettato tale impegno, onde la richiesta di blocco.

B. Con decreto cautelare emesso il 13 giugno 2012 senza contraddittorio il Pretore ha invitato l'ufficiale del registro fondiario ad annotare sulle citate proprietà per piani una restrizione della facoltà di disporre (art. 960 CC) in favore della AP 1. Contestualmente egli ha convocato le parti al contraddittorio del 23 luglio 2012. Nel corso dell'udienza il conve­nuto ha proposto di respingere l'istanza, previa escussione di due testimoni e interrogatorio delle parti. La AP

1 ha replicato, confermando

l'istan­za. Il convenuto ha duplicato, sollecitando una volta ancora il rigetto dell'istanza. Sulle prove ammesse il Pretore non ha ancora giudicato.

C. Statuendo nelle more istruttorie con decreto cautelare del 13 agosto 2012, il Pretore ha revocato il decreto del 13 giugno 2012 e ha invitato l'ufficiale del registro fondiario a cancellare le restrizioni della facoltà di disporre ordinate senza contraddittorio. La tassa di giustizia di fr. 2500.– è stata posta a carico dell'istante, tenuta a rifondere al convenuto fr. 4000.– per ripetibili.

D. Contro il decreto cautelare appena citato la AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 24 agosto 2012 per ottenere – previa concessione dell'effetto sospensivo all'appello – l'annullamento del decreto stesso e la conferma di quello emanato dal Pretore il 13 giugno 2012 senza contraddittorio o, in subordine, il rinvio degli atti al primo giudice per nuova decisione nel senso dei considerandi. AO 1 non è stato invitato a formulare osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. Le “decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari” possono essere appellate, fermo restando che in caso di controversie patrimoniali l'appello è ammissibile unicamente ove “il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella deci­sione” sia di almeno fr.

10 000.– (art. 308 cpv. 1 lett. b combinato con il cpv. 2 CPC). Se la controversia patrimoniale non raggiunge tale valore, la decisione è suscettiva solo di reclamo (art. 319 lett. a CPC). Impugnabili sono anche decisioni con cui il giudice respin­ga immediatamente provvedimenti cautelari senza sentire la controparte (art. 253 CPC), per quanto eventualità del genere dovrebbero rimanere l'ec­cezione (Sprecher in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 68 ad art. 261).

2. Non possono per contro essere oggetto di appello né di reclamo decisioni con cui il giudice di primo grado accolga o respinga provvedimenti *supercautelari* (“superprovvisionali”, stando al titolo dell'art. 265 CPC). Al riguardo la giurisprudenza è chiara (DTF 137 III 419 consid. 1.3 con riferimento a FF 2006 pag. 6729 in alto e a numerosi autori di dottrina). Impugnabile sarà solo la decisione che il giudice avrà preso dopo avere sentito le parti (art. 265 cpv.

2 seconda frase CPC), confermando, riformando o annullando il decreto supercautelare, sempre che il valore litigioso raggiunga fr. 10 000.–. Se l'appello contro quest'ultimo decreto sarà provvisto di effetto sospensivo (art. 315 cpv. 5 CPC), in pendenza di procedura

rimarrà in vigore – salvo diversa disposizione dell'autorità giudiziaria superiore – il decreto supercautelare (Sprecher, op. cit., n. 46 ad art.

265 CPC).

3. In concreto il Pretore ha emanato il 13 giugno 2012 un decreto supercautelare (esplicitamente designato come tale) con cui ha invitato l'ufficiale del registro fondiario ad annotare sulle proprietà per piani n. 19 427 a 19 439 della particella n. 2045 RFD di __________ una restrizione della facoltà di disporre (art. 960 CC) in favore della AP 1 e ha,

contestualmente, convocato le parti all'udienza del 23 luglio 2012. A tale udienza il convenuto ha notificato prove, sulla cui ammissione il Pretore deve ancora

statuire (art. 154 CPC). Il valore litigioso di fr. 10 000.– è abbondantemente dato. La questione è di sapere, nelle circostanze descritte, se un decreto

cautelare emesso nelle more istruttorie sia appellabile.

4. Sotto l'egida della cessata procedura cantonale la giurisprudenza ticinese ha sempre equiparato i decreti cautelari emessi nelle more istruttorie a decreti

“supercautelari”, valendo come contrad­dittorio solo la discussione finale, tenuta dopo l'istruttoria o dopo che il giudice aveva rifiutato le

prove offerte (Rep. 1983 pag. 280 consid. 1 con rimandi). Tale nozione di “contraddittorio” è sempre rimasta costante (riferimenti in: Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 382). I decreti cautelari adottati dal giudice prima della discussione finale, foss'anche dopo una qualsivoglia udienza destinata all'assunzione di prove (“nelle more istruttorie”), non erano impugnabili “per l'ovvia considerazione” che, in caso contrario, da ogni supercautelare nelle more istruttorie sarebbe sorto un procedimento cautelare *ad hoc*, ciò che sarebbe stato insensato, la pronuncia inserendosi nel solco dell'istanza cautelare iniziale (Cocchi/ Trezzini, op. cit., pag. 846 nota 907). La controparte poteva sì sollecitare una discussione per ottenere la riforma o l'annullamento del decreto cautelare emesso nelle more istruttorie, ma su tale domanda il giudice statuiva una volta ancora con un decreto emesso nelle more istruttorie, ossia non impugnabile (Cocchi/ Trezzini, loc. cit.).

5. Nel nuovo diritto di procedura nulla induce a una conclusione di­versa. Il contraddittorio orale o scritto che il giudice indice dopo avere emesso un decreto supercautelare (art. 265 cpv. 2 prima frase CPC) deve consentire alle parti di esprimersi appieno, ma deve anche permettere al giudice di statuire con piena cognizione sui provvedimenti richiesti, sia pure a livello di verosimiglianza

(criterio che presiede all'adozione di provvedimenti cautelari: FF 2006 pag. 6726 a metà). Ove non abbia ancora deciso se e quali mezzi di prova esperire, il giudice non ha

ancora esaurito il contraddittorio. Si aggiunga che l'impugnazione di decreti cautelari emanati nelle more istruttorie dilazionerebbe la procedura al punto che difficilmente il primo giudice potrebbe ancora statuire “senza indugio” (come prescrive l'art. 265 cpv. 2 seconda frase CPC), a meno di non attendere la sentenza di secondo grado. La quale però si troverebbe superata, in casi del genere, dalla decisione cautelare da lui presa nel frattempo dopo il contraddittorio. Ne segue che, contrariamente a quanto ha indicato il Pretore nei rimedi giuridici figuranti in calce all'atto impugnato, un decreto cautelare emesso nelle more istruttorie non può considerarsi appellabile. Va pertanto dichiarato irricevibile.

6. L'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello.

7. Le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le particolari circostanze della fattispecie inducono eccezionalmente a rinunciare a ogni prelievo. Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art.

76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.