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11.2012.77 • TRAC TI 11.2012.77 Generato dall'IA

Husband's Appeal of Marital Separation Agreement Deemed Inadmissible for Lack of Specific Grounds

Numero d'incarto 11.2012.77
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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In a proceeding for the protection of the marital union where the parties had reached and the lower court had approved a precautionary agreement concerning separation, custody, visitation, and child support, the appeal filed by the husband was deemed inadmissible because it lacked specific conclusions or grounds for reforming the lower court's decision, merely expressing a vague desire for a new protective measure for the child; consequently, the court held that any concerns regarding the child's welfare must first be raised before the initial judge who approved the agreement, as the appellate remedy was not intended for presenting new, unarticulated claims.

Regesto Legislator

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Art. 308 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 311 cpv. 1 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF, Art. 51 cpv. 1 lett. c LTF; Husband's Appeal of Marital Separation Agreement Deemed Inadmissible for Lack of Specific Grounds: Le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma il fatto che il convenuto abbia agito senza l'ausilio di un legale induce – eccezionalmente – a non prelevare oneri (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, l'atto non essendo stato comunicato all'istante per osservazioni.

Parole chiave

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protezione dell'unione coniugale causa di divorzio mantenimento del figlio separazione dei coniugi messa in pericolo del bene del figlio cessazione della convivenza coniugale Protezione dell'unione coniugale

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 137 III 618
1 CPC), intendendosi per “motivato” provvisto delle conclusioni, dall'appello dovendo risultare non solo che la decisione di primo grado è impugnata e per quali ragioni, ma anche come essa debba essere riformata (DTF 137 III 618 consid.
DTF 134 I 86
d LTF), trattandosi in concreto di una decisione cautelare, ovvero incidentale (DTF 134 I 86 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 311 cpv. 1 CPC

The appeal was declared inadmissible because it was not properly motivated as required for an appeal under this article.

art. 308 cpv. 1 lett. b CPC

Cited to establish that the defendant's writing qualified as an appeal against the provisional measure.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

Applied exceptionally to waive the collection of court costs due to the defendant acting without legal counsel.

art. 106 cpv. 1 CPC

Mentioned as the general rule for assessing court costs based on the outcome (although waived by the next article).

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Testo completo

Incarto n. 11.2012.77 · Lugano, 6 agosto 2012/mc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio

vicecancelliera: · Baggi Fiala

sedente per statuire nella causa SO.2012.2062 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 10 maggio 2012 da

AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 1,) contro

AP 1 (già patrocinato dall'avv.,),

giudicando sull'appello del 27 luglio 2012 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore aggiunto il 19 luglio 2012;

Ritenuto

in fatto: A. Nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa con istanza del 10 maggio 2012 da AO 1 (1967) il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 6, ha omologato all'udienza del 19 luglio 2012 un accordo cautelare in cui l'istante e il marito AP 1 (1959) riconoscevano di vivere separati dal 1° maggio 2012, convenivano l'assegnazio­ne dell'alloggio coniugale alla moglie e delle due automobili usate dalle parti al marito, concordavano l'affidamento del figlio A__________ (8 agosto 2004) alla madre, regolavano il diritto di visita paterno e stabilivano che AP 1 avrebbe versato per il figlio un contributo alimentare di fr. 600.– mensili dal 1° settembre 2012 (assegni familiari non compresi). Contestualmente il Pretore aggiunto ha deciso che il figlio A__________ sarebbe stato sentito “indicativamente a ottobre” del 2012. Il decreto cautelare è stato notificato alle parti seduta stante.

B. AP 1 ha inviato a questa Camera uno scritto del 27 luglio 2012 in cui dichiara di voler “precisare alcuni punti non trattati durante l'udienza del 19 luglio 2012, per cautelare la

crescita e l'educazione di mio figlio A__________”. Senza formulare richieste di giudizio esplicite, egli si dice “in attesa di una eventuale nuova decisione che implichi un controllo per tutelare meglio mio figlio A__________”. L'atto non è stato notificato a AO 1 per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. Lo scritto del convenuto può essere trattato solo come appello, unico rimedio giuridico esperibile contro il decreto cautelare del Pretore aggiunto (art. 308 cpv. 1 lett. b CPC). Ora, un appello dev'essere “scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC), intendendosi per “motivato” provvisto delle conclusioni, dall'appello dovendo risultare non solo che la decisione di primo grado è impugnata e per quali ragioni, ma anche come essa debba essere riformata (DTF 137 III 618 consid. 4.2 con riferimenti). Ciò vale altresì nelle cause rette dal principio inquisitorio illimitato, come quelle in materia di filiazione (loc. cit.). Nella fattispecie non è dato di capire in che modo il decreto cautelare del primo giudice andrebbe modificato, il convenuto rimanendo semplicemente “in attesa di una eventuale nuova decisione che implichi un controllo per tutelare meglio mio figlio A__________”. Una richiesta tanto vaga non è ammissibile e basterebbe per dichiarare l'appello irricevibile.

2. Si volesse da ciò prescindere, l'esito del giudizio non muterebbe. Ammesso e non concesso che in concreto l'appellante intenda veder applicare misure a protezione del figlio nel senso degli art. 307 segg. CC, misure che nelle protezioni dell'unione coniugale sono adottate dal giudice (art. 315*a* cpv. 1 CC), la richiesta va sottoposta anzitutto al Pretore aggiunto, davanti al quale pende la causa. Oggetto di appello può essere unicamente il decreto cautelare con cui il primo giudice ha omologato l'intesa cui i coniugi sono pervenuti il 19 luglio 2012. A tale decreto tuttavia l'appellante non muove alcuna critica. Nel suo memoriale riconosce, anzi, di “precisare alcuni punti non trattati durante l'udienza del 19 luglio 2012”. Questa Camera non può essere adita però in alternativa al Pretore aggiunto. Incomberà al convenuto far valere i suoi timori e le sue inquietudini per il bene del figlio davanti al primo giudice nei modi e nelle forme che la procedure dispone. Il rimedio giuridico dell'appello non è dato a tal fine.

3. Le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma il fatto che il convenuto abbia agito senza l'ausilio di un legale induce – eccezionalmente – a non prelevare oneri (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, l'atto non essendo stato comunicato all'istante per osservazioni.

4. Quanto ai rimedi esperibili contro l'odierna decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi in concreto di una decisione cautelare, ovvero incidentale (DTF 134 I 86 consid. 3.1), essa segue la via giudiziaria del­l'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). E la disciplina a protezione dell'unione coniugale può formare

oggetto di ricorso in materia civile sen­za riguardo a questioni di valore (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), non essendo limitata a contestazioni

meramente pecuniarie.

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione:

–; –.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art.

76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.