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11.2012.73 • TRAC TI 11.2012.73 Generato dall'IA

Appeal Inadmissible Due to Unspecified Monetary Claim in Child Support Appeal

Numero d'incarto 11.2012.73
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appellant, challenging a lower court's ruling on child support payments, failed to specify the exact monetary amount sought in the appeal for the revised support period, only inserting an indicator for an unknown sum, which rendered the appeal inadmissible because appellate monetary claims must be precisely quantified for the opposing party to defend itself and for the court to rule on the merits. The court reasoned that while evidence regarding the paying parent's income might otherwise be relevant under the unlimited inquiry principle in paternity law, the appeal could not proceed to that stage due to the formal defect of omitting a specified monetary conclusion, which is required even in cases governed by the inquisitorial principle, and since the desired sum could not be inferred from the appeal's reasoning or the lower decision, the appeal was declared inadmissible, resulting in the rejection of the request for free legal aid as the case lacked a probability of success from the outset.

Regesto Legislator

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Art. 428 cpv. 2 CPC, Art. 405 cpv. 1 CPC, Art. 295 CPC, Art. 311 cpv. 1 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC; Appeal Inadmissible Due to Unspecified Monetary Claim in Child Support Appeal: The court reasoned that while evidence regarding the paying parent's income might otherwise be relevant under the unlimited inquiry principle in paternity law, the appeal could not proceed to that stage due to the formal defect of omitting a specified monetary conclusion, which is required even in cases governed by the inquisitorial principle, and since the desired sum could not be inferred from the appeal's reasoning or the lower decision, the appeal was declared inadmissible, resulting in the rejection of the request for free legal aid as the case lacked a probability of success from the outset.

Parole chiave

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mantenimento del figlio condanna al pagamento pecuniario gratuito patrocinio reddito monetario diritto agli assegni per figli decisione incidentale impugnabile Conclusioni d'appello: richieste di giudizio pecuniarie vanno cifrate

Disposizioni normative citate

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Art. 428 cpv. 2 CPC
Sarebbe stata appellabile così entro 10 giorni (art. 428 cpv. 2 CPC ticinese).
Art. 405 cpv. 1 CPC
Alle impugnazioni si applica tuttavia “il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione” (art. 405 cpv. 1 CPC), ovvero – in concreto – la disciplina degli art.
Art. 295 CPC
Ora, nel nuovo diritto le sentenze relative ad azioni mantenimento (emanate con la procedura semplificata: art. 295 CPC) sono appellabili, dandosi un valore litigioso di almeno fr.
Art. 311 cpv. 1 CPC
This provision defines the formal requirement for an appeal to be 'motivated,' which was violated, leading to the appeal being declared inadmissible in order 1.
Art. 106 cpv. 1 CPC
Le spese processuali di appello seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche verosimilmente difficili in cui versa l'appellante inducono a rinunciare equitativamente a ogni prelievo (art.
Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC
This provision allowed the court to equitably waive the collection of appeal costs due to the appellant's likely difficult financial situation, as stated in order 2.
Art. 117 lett. b CPC
This provision sets the condition for granting legal aid ('gratuito patrocinio'), which was not met because the appeal appeared inadmissible from the start, leading to the rejection in order 3.
Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF
ai rimedi esperibili contro l'odierna decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è verosimilmente proponibile

Giurisprudenza citata

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DTF 128 III 413
Tali mezzi istruttori appaiono di per sé proponibili, tanto più che nel diritto di filiazione vige il principio inquisitorio illimitato (DTF 128 III 413 in alto, 120 II 231 consid.
DTF 137 III 618
Per “motivato” si intende provvisto delle conclusioni, dall'appello dovendo risultare non solo che la sentenza di primo grado è impugnata e per quali ragioni, ma anche in che misura ne sia chiesta la riforma (DTF 137 III 618 consid.
DTF 137 III 619
adeguatamente e valutare – dandosi il caso – se introdurre un appello incidentale (DTF 137 III 619 consid.
DTF 137 III 620
Ciò vale anche per le cause rette dal principio inquisitorio, il quale non esonera dal formulare pretese pecuniarie cifrate (DTF 137 III 620 consid.
DTF 137 III 621
4.5 con riferimenti), nemmeno nei processi in cui il giudice non è vincolato alle conclusioni delle parti (DTF 137 III 621 consid.
DTF 137 III 622
Se anche tale ricerca risulta infruttuosa, nondimeno, l'appello va dichiarato irricevibile, senza che l'appellante possa contare sull'assegnazione di un termine supplementare entro cui sanare il difetto (DTF 137 III 622 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 311 cpv. 1 CPC

This provision defines the formal requirement for an appeal to be 'motivated,' which was violated, leading to the appeal being declared inadmissible in order 1.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

This provision allowed the court to equitably waive the collection of appeal costs due to the appellant's likely difficult financial situation, as stated in order 2.

art. 117 lett. b CPC

This provision sets the condition for granting legal aid ('gratuito patrocinio'), which was not met because the appeal appeared inadmissible from the start, leading to the rejection in order 3.

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Testo completo

Incarto n. 11.2012.73 · Lugano, 25 luglio 2012/mc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio

vicecancelliera: · Baggi Fiala

sedente per statuire nella causa DI.2008.186 (azione di mantenimento) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 28 luglio 2008 da

AP 1 (2004), (rappresentata dalla madre RA 1 e patrocinata dall'avv. PA 1) contro

AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2),

giudicando sull'appello dell'11 luglio 2012 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore l'11 giugno 2012;

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza dell'11 giugno 2012 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha condannato AO 1 (1973) a versare ogni mese a RA 1 (1972) i seguenti contributi alimentari indicizzati per la figlia AP 1 (nata il 29 gennaio 2004):

fr. 1345.– dal 1° luglio 2007 al 28 febbraio 2008, fr. 1050.– dal 1° marzo al 31 dicembre 2008, fr. 630.– dal 1° gennaio al 30 giugno 2009, fr. 1050.– dal 1° luglio 2009 al 30 aprile 2010, fr. 1500.– dal 1° maggio al 30 settembre 2010, fr. 1170.– dal 1° ottobre al 31 dicembre 2010, fr. 1430.– dal 1° gennaio al 31 marzo 2011,

fr. 1300.– dal 1° al 30 aprile 2011,

fr. 780.– dal 1° maggio 2011 al 31 dicembre 2015, fr. 860.– dal 1° gennaio 2016 alla maggiore età, assegni familiari non compresi. La tassa di giustizia e le spese (fr. 1600.– complessivi) sono state poste per un quarto a carico di AP 1 e per il resto a carico di AO 1, tenuto a rifondere alla figlia fr. 3000.– per ripetibili ridotte. AP 1 e AO 1 sono stati ammessi entrambi al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

B. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello dell'11 luglio 2012, redatto dal proprio avvocato, in cui chiede che la

sentenza del Pretore sia riformata nel senso di obbligare AO 1 a versarle

“fr. *xxx* dal 1° maggio 2011 alla maggiore età” (punto 1).

L'appello non è stato comunicato a AO 1 per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La decisione impugnata è stata emessa con la procedura speciale degli art. 425 segg. CPC ticinese che fino al 31 dicembre 2010 regolava – tra l'altro – le azioni di mantenimento. Sarebbe stata appellabile così entro 10 giorni (art. 428 cpv. 2 CPC ticinese). Alle impugnazioni si applica tuttavia “il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione” (art. 405 cpv. 1 CPC), ovvero – in concreto – la disciplina degli art. 308 segg. CPC. Ora, nel nuovo diritto le sentenze relative ad azioni mantenimento (emanate con la procedura semplificata: art. 295 CPC) sono appellabili, dandosi un valore litigioso di almeno fr. 10 000.–, nel termine di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC). Introdotto entro quest'ultima scadenza, l'appello in esame è pertanto tempestivo.

2. Nel memoriale l'appellante offre una serie di prove nuove (docu­menti, testimoni, interrogatorio del convenuto) intese a dimostrare che AO 1 si sottrae – come la di lui moglie

– all'accertamento dei propri redditi. Tali mezzi istruttori appaiono di per sé proponibili, tanto più che nel diritto di filiazione vige il principio inquisitorio illimitato (DTF 128 III 413 in alto, 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II 294). Non sono tuttavia di alcuna presumibile utilità ai fini della decisione, destinata a risolversi – come si vedrà oltre – in un giudizio di non entrata in materia.

3. Un appello dev'essere “scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC). Per “motivato” si intende provvisto delle conclusioni, dall'appello dovendo risultare non solo che la sentenza di primo grado è impugnata e per quali ragioni, ma anche in che misura ne sia chiesta la riforma (DTF 137 III 618 consid. 4.2 con riferimenti). Pretese pecuniarie, in particolare, devono essere cifrate, sia perché l'appello preclude l'efficacia e l'esecutività della decisione impugnata unicamente nei limiti delle conclusioni, sia perché entro tali limiti l'autorità superiore deve statuire nel merito (e non può – almeno di norma – rinviare gli atti in prima sede per nuovo giudizio), sia perché la controparte deve avere modo di difendersi

adeguatamente e valutare – dandosi il caso – se introdurre un appello incidentale (DTF 137 III 619 consid. 4.3 con riferimenti). Ciò vale anche per le cause rette dal principio inquisitorio, il quale non esonera dal formulare pretese pecuniarie cifrate (DTF 137 III 620 consid. 4.5 con riferimenti), nemmeno nei processi in cui il giudice non è vincolato alle conclusioni delle parti (DTF 137 III 621 consid. 5 con riferimenti). Le richieste di contributi ali­mentari per figli minorenni non sfuggono dunque alla regola.

È vero che l'esigenza di formulare conclusioni pecuniarie cifrate non deve trascendere nell'eccesso di formalismo. Un appello con richieste pecuniarie non quantificate può rivelarsi eccezionalmente ammissibile, di conseguenza, ove dalla sua motivazione

– eventualmente in combinazione con la sentenza impugnata – si evinca quale sia l'ammontare della somma pretesa (DTF 137 III 621 consid. 6.2 con riferimenti). Se anche tale ricerca risulta infruttuosa, nondimeno, l'appello va dichiarato irricevibile, senza che l'appellante possa contare sull'assegnazione di un termine supplementare entro cui sanare il difetto (DTF 137 III 622 consid. 6.4 con riferimenti).

4. Nella fattispecie l'appellante non indica, nella richiesta di giudizio, quale

contributo alimentare dovrebbe versarle il padre a decorrere dal 1° maggio 2011 in luogo e vece dell'importo stabilito dal Pretore (fr. 780.– mensili fino al 31 dicembre 2015,

fr. 860.– mensili dal 1° gennaio 2016 fino alla maggiore età, assegni familiari non compresi). La questione è di sapere perciò se in via eccezionale la cifra possa desumersi dalla motivazione, eventualmente facendo capo alla sentenza impugnata. Sta di fatto che nella motivazione l'appellante contesta il reddito del convenuto e quello della di lui moglie, denuncia situazioni finanziarie poco chia­re e manovre della controparte intese a occultare i propri introiti, notifica un serie di prove nuove, ma all'entità del contributo alimentare chiesto in riforma della decisione impugnata dopo il 1° maggio 2011 neppure allude. In simili circostanze anche la decisione del Pretore non può essere di alcun ausilio interpretativo.

Del resto, avesse inteso ribadire in appello – per ipotesi – la conclusione di fr. 1450.– mensili avanzata davanti al Pretore, mal si comprenderebbe perché l'interessata abbia sostituito tale cifra con l'indicazione “fr. *xxx*”. Men che meno ove si pensi ch'essa è patrocinata da un legale. Che poi questa Camera non sarebbe stata vincolata alla cifra richiesta, il diritto di filiazione essendo governato – come detto – dal principio inquisitorio illimitato (consid. 2), poco importa (consid. 3). Ne segue che, carente di presupposti formali, l'appello non adempie i requisiti dell'art. 311 cpv. 1 CPC e va dichiarato irricevibile.

5. Nell'appello l'interessata chiede altresì che gli oneri di prima sede siano posti a carico del convenuto, il quale va tenuto a rifonderle fr. 4000.– per ripetibili. La conclusione è subordinata tuttavia all'accoglimento dell'appello, che nella fattispecie non entra in linea di conto. Senza portata propria, dato l'esito del giudizio essa si rivela senza oggetto.

6. Le spese processuali di appello seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche verosimilmente difficili in cui versa l'appellante inducono a rinunciare equitativamente a ogni prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Né si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato a AO 1 per osservazioni. La richiesta di gratuito patrocinio, per contro, non può essere accolta, simile beneficio potendo essere conferito solo quando “la domanda non appaia priva di probabilità di successo” (art. 117 lett. b CPC). Nel caso in esame l'appello denotava sin dall'inizio la sua irricevibilità. La concessione dell'assistenza giudiziaria è dunque esclusa.

7. Quanto

ai rimedi esperibili contro l'odierna decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è verosimilmente proponibile

sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF ancorché non sia dato di sapere quale sia il valore litigioso delle “conclusioni rimaste controverse dinanzi all'autorità inferiore” (art. 51 cpv. 1 lett. a LTF), AP 1 non avendo formulato in appello alcuna conclusione cifrata.

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese processuali.

3. La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.

4. Notificazione:

–; –.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art.

76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.