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11.2012.56 • TRAC TI 11.2012.56 Generato dall'IA

Guardianship Interdiction Mootness Appeal Relocation Fee Waiver

Numero d'incarto 11.2012.56
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A regional guardianship commission initiated proceedings for the interdiction of an elderly individual based on mental incapacity, leading to the provisional appointment of a representative, against which the individual appealed and sought the immediate suspension of the representative's activities; subsequently, the individual permanently relocated abroad, causing the supervisory authority to declare the interdiction request moot and dismiss the procedure, which in turn rendered the appeal to the court of appeal moot, leading the court to strike the case from the roll, ultimately deciding not to impose court fees because the mootness was caused by the appellant's own conduct of moving abroad, though waiving collection due to the case's particularities.

Regesto Legislator

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Art. 369 CC, Art. 386 cpv. 2 CC, Art. 72 PC, Art. 74 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF; Guardianship Interdiction Mootness Appeal Relocation Fee Waiver: se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Parole chiave

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autorità tutoria legittimazione a ricorrere incapacità di discernimento stato richiedente direzione del processo riscossione di tasse Interdizione; stralcio per ricorso divenuto privo d'oggetto

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 72 PC per analogia

Cited in the reasoning to justify the procedure for assessing costs when the appeal becomes moot, analogous to the civil procedure rule.

art. 100 cpv. 1 e 2 LTF

Cited in the section on legal remedies to state the time limit for filing an appeal to the Federal Tribunal, although this provision is not directly applied in the dispositive orders which relate to the current appeal's outcome.

art. 113 LTF

Cited in the section on legal remedies to indicate the subsidiary constitutional appeal is possible, but not applied in the dispositive orders.

art. 115 LTF

Cited in the section on legal remedies to state the standing to appeal for the subsidiary constitutional appeal, but not applied in the dispositive orders.

art. 116 LTF

Cited in the section on legal remedies to state the grounds for the subsidiary constitutional appeal, but not applied in the dispositive orders.

art. 74 LTF

Cited in the section on legal remedies to state the threshold for admissibility of an appeal in pecuniary matters, but not applied in the dispositive orders.

art. 76 LTF

Cited in the section on legal remedies to state the standing to appeal for an appeal in civil matters, but not applied in the dispositive orders.

art. 90 a 93 LTF

Cited in the section on legal remedies to list the types of decisions appealable to the Federal Tribunal, but not applied in the dispositive orders.

art. 95 a 98 LTF

Cited in the section on legal remedies to list the grounds for appeal to the Federal Tribunal, but not applied in the dispositive orders.

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Testo completo

Incarto n. 11.2012.56 · Lugano 12 settembre 2012/mc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio

vicecancelliera: · F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa n.17.2012 (interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del

27 febbraio 2012 dalla

Commissione tutoria regionale 6, Agno nei confronti di RI 1 ora in ( ) (patrocinata dall'avv. PA 1 );

premesso

che il 27 febbraio 2012 la Commissione tutoria regionale 6 ha invitato l'Autorità di vigilanza sulle tutele a pronunciare l'interdizione di RI 1 nata RI 1

(1927) sulla base dell'art. 369 CC (infermità o debolezza mentale) e ha ordinato misure preventive nel senso dell'art. 386 cpv. 2 CC, in specie privando l'interessata dell'esercizio dei diritti civili e designandole un rappresentante provvisorio nella persona dell'avv. __________;

ricordato che, dopo avere introdotto il 12 marzo 2012 una dichiarazione di ricorso contro

l'istanza di interdizione appena citata, il 24 aprile 2012 RI 1 ha chiesto all'Autorità di vigilanza sulle tutele di ordinare l'immediata sospensione di ogni attività

del rappresentante provvisorio fino alla decisione sul­l'istanza di interdizione;

considerato che il 4 maggio 2012 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha rammentato alla ricorrente come la decisione della Commissione tutoria regionale del 27 febbraio 2012 fosse immediatamente esecutiva e non sussistessero quindi “motivi né presupposti legali per intervenire”;

preso

atto che mediante ricorso del 29 maggio 2012 a questa Camera RI 1 ha impugnato tale comunicazione, postulandone l'annullamento o chiedendo, in via subordinata, di

accertare un caso di denegata giustizia e di invitare l'Autorità di vigilanza sulle tutele “a emanare senza ulteriore indugio la decisione che le è stata richiesta dalla ricorrente il 24 aprile 2012”;

rilevato che il ricorso non è stato intimato alla Commissione tutoria regionale per osservazioni;

accertato che il 12 giugno 2012 RI 1 ha lasciato la Svizzera per stabilirsi definitivamente

negli Stati Uniti, di modo che il 9 agosto 2012 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha dichiarato l'istanza di interdizione priva d'oggetto e

ha stralciato la procedura dai ruoli;

constatato che, venuta meno la procedura di interdizione, il ricor­so a questa Camera si rivela anch'esso privo d'oggetto e va a sua volta stralciato dai ruoli;

ritenuto che qualora un ricorso divenga privo d'oggetto o d'interesse giuridico, ai fini delle spese e delle ripetibili l'autorità valuta – sommariamente – quale sarebbe stato il presumibile esito dell'impugnazione se la procedura non andasse tolta dai ruoli (Bovay, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 459 in fondo con richiamo alla nota 2040), analogamente a quanto vale nella procedura civile (art. 72 PC per analogia; RtiD I-2004 pag. 488 in alto con rinvii);

osservato che tale principio trova nondimeno i suoi limiti ove la caducità del ricorso sia dovuta al comportamento della parte stessa, la quale è chiamata in tal caso a rispondere dei costi processuali insorti (I CCA, sentenza inc. 11.2001.66 del 28 marzo 2002, consid. 4; sentenza inc. 11.2006.23 del 27 febbraio 2009, consid. 5);

appurato che nella fattispecie la ricorrente ha reso essa medesima il ricorso senza oggetto, avendo trasferito il domicilio negli Stati Uniti in pendenza di causa, ragione per cui la tassa di giustizia andrebbe posta a suo carico;

stabilito tuttavia che le particolarità del caso inducono a rinunciare a ogni prelievo, mentre non si pone problema di ripetibili, il ricorso non essendo stato notificato per osservazioni;

decreta: 1. Il ricorso è dichiarato privo d'oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

2. Non si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione:

– ; – Dipartimento delle istituzioni Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

Comunicazione alla Commissione tutoria regionale 6, Agno.

Per la prima Camera civile del Tribunale di appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.