Contractor Lien Dispute Settlement and Appeal Dismissal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA contractor sought the provisional registration of several artisan and builder's liens against various condominium units following an initial ex parte order by the lower court judge, which was later overturned after a contradictory hearing, leading the contractor to appeal this cancellation order. However, during the appeal process, the contractor reported reaching a settlement with another involved party, conditional on the cancellation of the provisional liens, which resulted in the appellate court dismissing the appeal due to transaction, ordering the cancellation of the provisional liens, and allocating the court costs to the appellant, who had agreed to bear them without claiming reimbursement from the opposing parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 241 cpv. 3 CPC, Art. 21 LTG, Art. 74 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF; Contractor Lien Dispute Settlement and Appeal Dismissal: However, during the appeal process, the contractor reported reaching a settlement with another involved party, conditional on the cancellation of the provisional liens, which resulted in the appellate court dismissing the appeal due to transaction, ordering the cancellation of the provisional liens, and allocating the court costs to the appellant, who had agreed to bear them without claiming reimbursement from the opposing parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was struck from the rolls due to a settlement (transazione).
Cited to justify the reduction of the court fee because the appeal procedure ended without a judgment.
This article, although mentioned in the context of the appeal's subject matter (artisans' liens), is NOT cited in the final dispositive orders (1-4) concerning the verdict, procedure, or costs.
This article (or its canton equivalent, likely Art. 66 LTF concerning court costs) is the basis for imposing court costs on the appellant in order 3.
Testo completo
Incarto n. 11.2012.34 · Lugano 19 luglio 2012/jm · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio
vicecancelliera: · Baggi Fiala
sedente per statuire nelle cause SO.2011.1103 e SO.2011.1132 (iscrizione provvisoria di ipoteche legali degli artigiani e imprenditori) della Pretura del Distretto di Bellinzona promosse con istanze del 14 e del 20 ottobre 2011 dalla
AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1) contro
AO 1 AO 2 AO 3 e AO 4 AO 5 AO 7 e AO 6 AO 8 e AO 9 AO 11 e AO 10 AO 12 e AO 13 AO 14 AO 15 e AO 16 (patrocinati dall'avv. PA 2) e AO 17 (patrocinato dall'avv. PA 3);
premesso che con decreti cautelari del 17 e del 21 ottobre 2011, emessi senza contraddittorio, il Pretore del Distretto di Bellinzona ha ordinato l'iscrizione provvisoria delle seguenti ipoteche legali degli artigiani e degli imprenditori in favore della ditta AP 1, per l'ammontare di fr. 39 471.15 complessivi:
– fr. 2841.92 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011 sulla proprietà per piani n. 5499 (72/1000), appartenente a AO 4 e AO
3 in ragione di metà ciascuno,
– fr. 1263.07 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011 sulla proprietà per piani n. 5500 (32/1000), appartenente a AO 3 e AO
4 in ragione di metà ciascuno,
– fr. 1263.07 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011 sulla proprietà per piani n. 5501 (32/1000), appartenente a AO 17,
– fr. 2210.38 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011 sulla proprietà per piani n. 5502 (56/1000), appartenente a AO 5,
– fr. 2920.86 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011 sulla proprietà per piani n. 5503 (74/1000), appartenente a AO 6 e AO
7 in ragione di metà ciascuno,
– fr. 1263.07 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011 sulla proprietà per piani n. 5504 (32/1000), appartenente a AO 8 e AO 9 in ragione di metà ciascuno,
– fr. 1263.07 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011 sulla proprietà per piani n. 5505 (32/1000), allora appartenente a AO
1 e AO 2 in ragione di metà ciascuno,
– fr. 2526.15 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011 sulla proprietà per piani n. 5506 (64/1000), allora appartenente a AO
1 e AO 2 in ragione di metà ciascuno,
– fr. 2920.86 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011 sulla proprietà per piani n. 5507 (74/1000), appartenente a AO 10 e AO 11 in ragione di metà ciascuno,
– fr. 1263.07 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011 sulla proprietà per piani n. 5508 (32/1000), allora appartenente a AO
1 e AO 2 in ragione di metà ciascuno,
– fr. 1263.07 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011 sulla proprietà per piani n. 5509 (32/1000), appartenente a AO 1 e AO
2 in ragione di metà ciascuno,
– fr. 2526.15 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011 sulla proprietà per piani n. 5510 (64/1000), appartenente a AO 1 e AO
2 in ragione di metà ciascuno,
– fr. 2920.86 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011 sulla proprietà per piani n. 5511 (74/1000), appartenente a AO 12 e AO 13 in ragione di metà ciascuno,
– fr. 1263.07 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011 sulla proprietà per piani n. 5512 (32/1000), appartenente a AO 14,
– fr. 1263.07 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011 sulla proprietà per piani n. 5513 (32/1000), allora appartenente a AO
1 e AO 2 in ragione di metà ciascuno,
– fr. 2526.15 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011 sulla proprietà per piani n. 5514 (64/1000), allora appartenente a AO
1 e AO 2 in ragione di metà ciascuno,
– fr. 2920.86 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011 sulla proprietà per piani n. 5515 (74/1000), appartenente a AO 15 e AO 16 in ragione di metà ciascuno,
– fr. 1263.07 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011 sulla proprietà per piani n. 5516 (32/1000), allora appartenente a AO
1 e AO 2 in ragione di metà ciascuno,
– fr. 1263.07 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011 sulla proprietà per piani n. 5517 (32/1000), allora appartenente a AO
1 e AO 2 in ragione di metà ciascuno e
– fr. 2526.15 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011 sulla proprietà per piani n. 5518 (64/1000), allora appartenente a AO
1 e AO 2 in ragione di metà ciascuno
della particella n. 721 RFD di __________;
appurato che, sentite le parti al contraddittorio del 5 marzo 2012, con decisione del 16 marzo 2012 il Pretore aggiunto ha respinto l'istanza e ordinato all'ufficiale del registro fondiario la cancellazione delle iscrizioni provvisorie decretate senza contraddittorio;
preso atto che contro la decisione appena citata è insorta la AP 1 mediante appello del 30 marzo 2012 per vedere accolta la propria istanza e riformata in tal senso la decisione impugnata;
rammentato che la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello è stata accolta dal presidente di questa Camera con decreto del 5 aprile 2012;
constatato che nelle loro osservazioni del 23 e 24 aprile 2012 i convenuti hanno proposto di respingere l'appello;
stabilito che il 13 luglio 2012 la AP 1 ha comunicato a questa Camera di avere raggiunto con la __________ SA (appaltatrice: appello, pag. 7 punto 4) un accordo subordinato alla cancellazione delle ipoteche legali gravanti le proprietà per piani della particella n. 721 RFD di __________;
accertato che, in conseguenza di ciò, la AP 1 chiede nella lettera di stralciare l'appello dai ruoli e di ordinare all'ufficiale del registro fondiario la cancellazione delle ipoteche legali iscritte provvisoriamente sulle citate proprietà per piani, dichiarando da parte sua di assumere le spese processuali, le controparti avendo rinunciato a ripetibili;
rilevato che lo scambio di corrispondenza prodotto dall'appellante con lo scritto citato (lettere dell'11 luglio 2012 dell'avv. __________ all'avv. PA 1, dell'avv. PA 1 all'avv. PA 2 e dell'avv. PA 3 all'avv. PA 1) attesta come tra l'appellante e la M__________ SA sia stato effettivamente raggiunto un accordo nel senso testé evocato;
ritenuto che di conseguenza l'appello va stralciato dai ruoli per transazione (art. 241 cpv. 3 CPC);
precisato che per quanto attiene agli oneri processuali non v'è ragione di scostarsi dagli accordi presi dalle parti, fermo restando che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, la procedura di appello terminando senza sentenza (art. 21 LTG);
decreta: 1. Si prende atto dell'intervenuto accordo. La causa è stralciata dai ruoli per transazione.
2. L'ufficiale del registro fondiario del Distretto di Bellinzona è invitato a cancellare le seguenti ipoteche legali iscritte provvisoriamente in favore della ditta AP 1:
– di fr. 2841.92 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011 sulla proprietà per piani n. 5499 (72/1000),
DG 8305 del 21 ottobre 2011,
– di fr. 1263.07 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011 sulla proprietà per piani n. 5500 (32/1000),
DG 8118 del 18 ottobre 2011,
– di fr. 1263.07 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011 sulla proprietà per piani n. 5501 (32/1000),
DG 8119 del 18.10.2011,
– di fr. 2210.38 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011 sulla proprietà per piani n. 5502 (56/1000),
DG 8306 del 21 ottobre 2011,
– di fr. 2920.86 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011 sulla proprietà per piani n. 5503 (74/1000),
DG 8307 del 21 ottobre 2011,
– di fr. 1263.07 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011 sulla proprietà per piani n. 5504 (32/1000),
DG 8308 del 21 ottobre 2011,
– di fr. 1263.07 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011 sulla proprietà per piani n. 5505 (32/1000),
DG 8123 del 18 ottobre 2011,
– di fr. 2526.15 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011 sulla proprietà per piani n. 5506 (64/1000),
DG 8124 del 18 ottobre 2011,
– di fr. 2920.86 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011 sulla proprietà per piani n. 5507 (74/1000),
DG 8309 del 21 ottobre 2011,
– di fr. 1263.07 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011 sulla proprietà per piani n. 5508 (32/1000),
DG 8126/18 ottobre 2011,
– di fr. 1263.07 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011 sulla proprietà per piani n. 5509 (32/1000),
DG 8127 del 18 ottobre 2011,
– di fr. 2526.15 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011 sulla proprietà per piani n. 5510 (64/1000),
DG 8128 del 18 ottobre 2011,
– di fr. 2920.86 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011 sulla proprietà per piani n. 5511 (74/1000),
DG 8310 del 21 ottobre 2011,
– di fr. 1263.07 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011 sulla proprietà per piani n. 5512 (32/1000),
DG 8311 del 21 ottobre 2011,
– di fr. 1263.07 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011 sulla proprietà per piani n. 5513 (32/1000),
DG 8131 del 18 ottobre 2011,
– di fr. 2526.15 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011 sulla proprietà per piani n. 5514 (64/1000),
DG 8132 del 18 ottobre 2011,
– di fr. 2920.86 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011 sulla proprietà per piani n. 5515 (74/1000),
DG 8312 del 21 ottobre 2011,
– di fr. 1263.07 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011 sulla proprietà per piani n. 5516 (32/1000),
DG 8134 del 18 ottobre 2011,
– di fr. 1263.07 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011 sulla proprietà per piani n. 5517 (32/1000),
DG 8135 del 18 ottobre 2011 e
– di fr. 2526.15 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011 sulla proprietà per piani n. 5518 (64/1000),
DG 8136 del 18 ottobre 2011
della particella n. 721 RFD di __________.
3. Le spese processuali di fr. 200.– sono poste a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
4. Notificazione:
–; –; – – Ufficio del registro fondiario del Distretto di Bellinzona (in estratto, per esecuzione del dispositivo n. 2).
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale di appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.
76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.