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11.2012.32 • TRAC TI 11.2012.32 Generato dall'IA

Appeal Regarding International Relocation Mooted by Subsequent Custody Order

Numero d'incarto 11.2012.32
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appellant sought reversal of a lower court's decision that denied authorization for her and her daughter to permanently move abroad, upholding a temporary prohibition on international relocation during marital protection proceedings. The appellate court found the appeal moot because a subsequent decision on the merits of the marital protection request had already been issued, which authorized the separation, entrusted custody to the mother, but explicitly barred any transfer of the minor abroad until the end of the current school year, a limitation later confirmed in another temporary measure. Consequently, the appeal was removed from the docket as it concerned a matter already superseded, and the court deemed it equitable to waive court fees and costs given the appellant's likely difficult economic situation, also rendering her request for legal aid without effect as she ceased to be a proper party to the now-concluded appeal procedure.

Regesto Legislator

Ufficiale

Misure a protezione dell'unione coniugale. Divieto cautelare di trasferimento della figlia all'estero. Stralcio dell'appello in seguito all'adozione della decisione di merito

Parole chiave

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procedura di gratuito patrocinio trasferimento della custodia trasferimento privo d'oggetto misura di allontanamento nel diritto degli stranieri protezione internazionale decisione incidentale impugnabile

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 242 CPC

The appeal was declared moot (without object) based on this provision.

art. 107 cpv. 1 lett. e CPC

This provision was cited to determine how judicial costs should be allocated for a case that became moot.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

This provision was cited as the basis for exceptionally waiving the collection of any costs due to the appellant's difficult economic situation.

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Testo completo

Incarto n. 11.2012.32 · Lugano 7 agosto 2013/mc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice: · Jaques, giudice presidente

vicecancelliera: · F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa SO.2011.221 (misure a tutela dell'unione coniugale: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6 promossa con istanza del 26 maggio 2011 da

AP 1 (ora patrocinata dall'avv.) contro

AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2)

giudicando sull'appello del 23 marzo 2012 presentato da AP 1 contro il decreto emesso dal pretore il 16 marzo 2012;

Ritenuto

in fatto: che nella procedura di protezione dell'unione coniugale avviata il 26 maggio 2011 da AP 1 contro il marito AO 1 (SO.2011.2221), con decreto cautelare del 16 marzo 2012 il

Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha respinto la richiesta dell’istante con cui chiedeva di essere autorizzata a lasciare la Svizzera definitivamente e a trasferirsi con la figlia S__________ a __________, confermando

il divieto decretato in via supercautelare il 17 febbraio 2012;

che contro

tale decisione AP 1 è insorta con un appello del 23 marzo 2012 a questa Camera, postulando l'accoglimento dell'istanza del 5 marzo 2012, l'autorizzazione del trasferimento definitivo di S__________ all'estero e la revoca del decreto

supercautelare del 17 febbraio 2012;

che l'appello non è stato intimato per osservazioni;

che statuendo il 15 marzo 2013 sull’istanza del 26 maggio 2011, il Pretore ha tra l’altro autorizzato i coniugi a vivere separati e affidato S__________ alla madre per cura e educazione, “ritenuto comunque che fino alla fine del corrente anno scolastico rimane escluso ogni trasferimento all’estero della minore”;

che nella procedura di divorzio promossa da AO 1 l’8 luglio 2013 (DM.2013.205/CA 2013.242-3), lo stesso giorno il Pretore ha respinto la contestuale istanza supercautelare con cui l’attore chiedeva il divieto per la moglie di trasferire la figlia all’estero, l’obbligo di depositare tutti i documenti di legittimazione e la modifica dell’affidamento della figlia e della disciplina del diritto di visita;

che con scritto del 26 luglio 2013, il patrocinatore dell’appellante ha chiesto lo stralcio della procedura d’appello senza assegnazione di ripetibili e possibilmente senza prelievo di spese, la cliente avendo nel frattempo trasferito il suo domicilio e quello della figlia a __________ (__________);

e considerando

in diritto: che in concreto può essere lasciata aperta la questione di sapere se il trasferimento dell’appellante e della figlia all’estero abbia in sé reso l’appello senza oggetto, in assenza di un formale ritiro dello stesso;

che infatti lo era già divenuto con la decisione del 15 marzo 2013 sul merito dell’istanza di tutela dell’unione coniugale, avendo la stessa sostituito il decreto cautelare impugnato;

che il limite temporale del divieto di trasferimento all’estero (“fino alla fine del corrente anno scolastico”) è poi stato confermato con il decreto supercautelare dell’8 luglio 2013;

che nelle circostanze descritte l'appello va tolto dai ruoli perché diventato privo di oggetto (art. 242 CPC);

che le spese giudiziarie di una causa divenuta senza oggetto vanno attribuite “secondo equità” (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC);

che nel caso specifico le condizioni economiche verosimilmente difficili in cui versa l'appellante inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo (art.

107 cpv. 1 lett. f CPC);

che non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato a AO 1 per osservazioni;

che per quanto riguarda la richiesta di assistenza giudiziaria, tale diritto è di natura altamente personale e decade – ove non sia ancora stato accordato, come nella fattispecie – qualora il richiedente venga meno come parte al processo, poco importa per quale motivo (RtiD II-2006 pag. 614 n. 3c);

che in concreto l'appellante, con la fine della procedura diventata senza oggetto, ha perduto la qualità di parte, onde la caducità della richiesta di assistenza giudiziaria;

decreta: 1. L'appello è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

2. Non si riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.

3. La domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante è dichiarata senza interesse.

4. Notificazione:

–; –.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il giudice presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.