Appeal of Provisional Child Support Order Withdrawn After Private Settlement
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual appealed a lower court's temporary order compelling the payment of provisional child support, but the appellate court took note that the underlying main action had been settled privately between the parties, wherein the paying parent agreed to a reduced monthly contribution, leading the original lower court proceeding to be struck from the roll; consequently, the appellant withdrew the appeal, which the appellate court treated as a voluntary withdrawal equivalent to conceding the matter, though it waived court costs given the amicable settlement demonstrated by the parent, and no further action was taken regarding costs or fees due to the timing of the withdrawal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 106 cpv. 1 CPC, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 74 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF; Appeal of Provisional Child Support Order Withdrawn After Private Settlement: cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court cited this article when establishing the general rule that the party withdrawing the appeal must bear the costs.
The court cited this provision to justify equitably waiving the collection of judicial costs due to the amicable agreement reached.
Testo completo
Incarto n. 11.2012.29 · Lugano, 18 dicembre 2012/mc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio
vicecancelliera: · Baggi Fiala
sedente per statuire nella causa SO.2011.638 (provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza del 29 settembre 2011 da
AO 1(E) (patrocinata dall'avv. PA 2) contro
AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1),
giudicando sull'appello del 12 marzo 2012 presentato dal convenuto contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 28 febbraio 2012;
premesso
che il 29 settembre 2011 AO 1 (1993) ha introdotto davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud un'istanza
di provvedimenti cautelari, chiedendo la condanna di suo padre AP 1 (1969) al versamento immediato di un contributo alimentare di fr. 1300.– mensili retroattivamente dal luglio del 2011 e di fr. 5200.– con interessi per contributi arretrati dal marzo al giugno del 2011;
ricordato che con decreto cautelare del 28 febbraio 2012, emanato previo contraddittorio, il Pretore ha obbligato AP 1 a versare a AO 1 un contributo alimentare di
fr. 580.– mensili dall'ottobre del 2011 in poi, fissando all'istante un termine di 30 giorni per promuovere l'azione di merito con l'avvertimento che,
decorso infruttuoso il termine, il provvedimento cautelare sarebbe decaduto;
accertato che contro tale decreto AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 12 marzo 2012 volto a ottenere l'annullamento del contributo alimentare e la conseguente riforma della decisione pretorile;
preso atto che con decreto del 26 novembre 2012 il Pretore, accertata un'intervenuta transazione nell'ambito della quale AP 1 si impegnava a versare per la figlia un contributo alimentare di fr. 350.– mensili (assegni familiari non compresi), ha stralciato il procedimento cautelare dai ruoli senza riscuotere spese e compensando le ripetibili;
ritenuto che nelle circostanze descritte il convenuto, interpellato dal presidente di questa Camera, ha dichiarato di ritirare l'appello, ormai superato dagli eventi;
rammentato che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 3 ad art. 106), indipendentemente dai motivi che possono avere indotto l'appellante a recedere dalla lite;
considerato che desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC);
rilevato che nella fattispecie si può rinunciare – equitativamente – al prelievo di spese, vista la buona volontà dimostrata dal debitore nell'accedere a un accordo amichevole (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
stabilito che non si pone problema di ripetibili, l'appello essendo stato ritirato prima dell'eventuale notificazione alla controparte;
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Non si riscuotono spese giudiziarie.
3. Notificazione:
–; –.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.
76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.