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11.2012.19 • TRAC TI 11.2012.19 Generato dall'IA

Guardianship Appeal Dismissed for Procedural Deficiencies

Numero d'incarto 11.2012.19
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The reviewing court addressed an appeal concerning a guardianship order predicated on the appellant's chronic alcoholism, incipient cognitive decline, and resulting inability to manage personal and financial affairs, which a psychiatric evaluation confirmed and whose deterioration subsequently prompted the final interdiction decision under Article 370 of the Civil Code. The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant's written challenge, though timely, was merely a declaration of appeal that failed to specify the grounds or address the factual and medical justifications (alcoholism and the need for protection) cited by the supervisory authority for imposing the protective measure, thus violating formal procedural requirements, although no court costs were assessed due to the appellant's lack of legal representation.

Regesto Legislator

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Art. 369 CC, Art. 370 CC, Art. 397 CC, Art. 373 CC, Art. 46 cpv. 2 LPAmm, Art. 420 CC; Guardianship Appeal Dismissed for Procedural Deficiencies: The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant's written challenge, though timely, was merely a declaration of appeal that failed to specify the grounds or address the factual and medical justifications (alcoholism and the need for protection) cited by the supervisory authority for imposing the protective measure, thus violating formal procedural requirements, although no court costs were assessed due to the appellant's lack of legal representation.

Parole chiave

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autorità tutoria controllo della procedura sentenza civile impugnabilità della decisione di rinvio tutela legale riesame medico Interdizione per abuso di sostanze spiritose: appello irricevibile

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 46 cpv. 2 LPAmm

The appeal was declared inadmissible based on this procedural rule concerning the formal requirements of the appeal.

art. 112 cpv. 1 lett. d LTF

Cited to inform the parties about the possibility of appealing the decision to the Federal Supreme Court regarding remedies available against the judgment.

art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF

Cited in the section on legal remedies, indicating admissibility requirements for an appeal in civil matters concerning interdiction.

art. 74 LTF

Cited in the section on legal remedies regarding the admissibility threshold for appeals in pecuniary matters.

art. 76 LTF

Cited in the section on legal remedies regarding the standing to appeal.

art. 116 LTF

Cited in the section on legal remedies regarding the grounds for a subsidiary appeal in constitutional law matters.

art. 113 LTF

Cited in the section on legal remedies regarding the admissibility of a subsidiary appeal in constitutional law matters when a civil appeal is inadmissible.

art. 115 LTF

Cited in the section on legal remedies regarding the standing to file a subsidiary appeal in constitutional law matters.

art. 31 LPAmm

Analogously cited for the allocation of costs in the present judgment, although the court ultimately waived any collection.

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Testo completo

Incarto n. 11.2012.19 · Lugano 9 novembre 2012/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio

vicecancelliera: · Billia

sedente per statuire nella causa n. 515.2010 (interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 21 febbraio 2011 dalla

Commissione tutoria regionale 6,Agno nei confronti di

RI 1,

giudicando sul ricorso del 24 febbraio 2012 presentato da RI 1 contro la decisione emessa il 9 febbraio 2012 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

Ritenuto

in fatto: A. La Commissione tutoria regionale 6 ha istituito il 24 gennaio 2011 una curatela amministrativa volontaria in

favore di RI 1 (1963), nominando come curatrice __________, e il 21 febbraio successivo

ha invitato l'Autorità di vigilanza sulle tutele a pronunciare l'interdizione della curatelata sulla base dell'art.

369 CC (infermità o debolezza di mente). A sostegno dell'istanza essa ha

allegato una richiesta del 1° giugno 2010 in cui l'ufficio sociale del Comune di __________ postulava una valutazione delle capacità psico-cognitive dell'interessata

e un'analisi degli interventi possibili, una segnalazione 7 giugno 2010 della fondazione __________, relazioni del 20 settembre, del 4 ottobre e del

7 otto­bre 2010 della clinica __________ di __________ e un rapporto medico 8 novembre 2010 del Servizio psico-sociale di __________. RI 1 ha dichiarato il 28 febbraio 2011 di opporsi all'interdizione.

B. Il

27 luglio 2011 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha invitato il dott. __________, psichiatra e psicoterapeuta, a esaminare RI 1, verificandone l'eventuale infermità o debolezza di mente, l'alcolismo e la necessità di misure di protezione. Nel suo referto del 7

agosto 2011 lo specialista ha accertato che la paziente “è affetta da una dipendenza cronica dalle bevande alcoliche (ICD

10: F 10.2), in associazione a un incipiente decadimento cognitivo e a cirrosi epatica etiltossica”, ciò che le pregiudica la capacità di provvedere in modo autonomo ai propri interessi personali e gestionali. Per lo psichiatra la curatela amministrativa “potrebbe per il momento bastare nella misura in cui l'interdicenda sia in grado di dimostrare un sufficiente grado di

collaborazione e di aderenza alle proposte”. Sentita l'interessata, il 9 set­tembre 2011 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha deciso di sospendere la procedura per sei mesi. Il 31

gennaio 2012 la Commissione tutoria regionale 6 ha sollecitato la riattivazione della procedura sulla base di un rapporto del Servizio

psico-sociale in cui si accertava un deterioramento della situazione della

curatelata. Statuendo il 9 febbraio 2012, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha pronunciato l'interdizione “in base all'art. 370 CC”,

invitando la Commissione tutoria regionale a designare la persona del tutore. Essa non ha prelevato tasse né spese.

C. Contro

la decisione appena citata RI 1 è insorta il 24 febbraio 2012 a questa Camera con una lettera nella quale afferma di “fare ricorso alla decisione di

interdizione con conseguente misura di tutela nei miei confronti”. L'atto non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili a questa Camera, dal 1° gennaio 2011, con ricorso entro 30 giorni dalla notificazione (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2). Tempestivo, lo scritto dell'interessata può dunque essere trattato come ricorso. Quanto alla procedura applicabile davanti alla Camera, essa è regolata dall'art. 74*b* LPAmm, che rinvia sussidiariamente alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

2. Un interdicendo è legittimato ad appellare personalmente, nella misura in cui sia capace di discernimento (Schnyder/Murer in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 42 ad art. 397 CC con rinvio ai n. 114, 115 e 169 ad art. 373 CC; Geiser in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 9 e 11 ad art. 397). Il ricorso deve contenere almeno una concisa esposizione dei fatti con l’indicazione dei mezzi di prova richiesti, una breve motivazione e le conclusioni (art. 46 cpv. 2 LPAmm). In materia di tutele, nondimeno, tali esigenze di forma vanno per certi versi attenuate: trattandosi di un tutelato – o di un tutelando

– che insorga egli medesimo contro una decisione a lui sfavorevole, è sufficiente che le richieste di giudizio e i motivi di impugnazione possano desumersi dall'insieme del ricorso (Geiser, op. cit., n. 41 ad art. 420 CC).

3. In concreto l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha pronunciato l'interdizione per

abuso di sostanze spiritose (art. 370 CC) fondandosi sul citato rapporto del 7 agosto 2011 dello psichiatra __________, dal quale risulta

che RI 1 è affetta da dipendenza cronica da bevande alcoliche associata a un incipiente decadimento cognitivo e a cirrosi epatica etiltossica, ciò che pregiudica all'interessata la capacità di provvedere in modo autonomo ai propri interessi personali e gestionali. Appurato un peggioramento della situazione dopo la relazione peritale dovuto ancora all'abuso di bevande alcoliche, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha pronunciato l'interdizione, “unica misura in grado di salvaguardare gli interessi personali e patrimoniali dell'interessata”.

4. Nella lettera del 24 febbraio 2012 a questa Camera l'interessata afferma di “fare ricorso alla decisione di interdizione con conseguente misura di tutela nei miei confronti”, senza avanzare precise richieste di giudizio e senza spendere una parola sulla motivazione addotta dall'Autorità di vigilanza sulle tutele. Essa non si confronta neppure di scorcio tuttavia con i motivi addotti dall'Autorità di vigilanza sulle tutele a sostegno del provvedimento, tant'è che sorvola sui problemi di alcolismo e sulla necessità di durevole assistenza e protezione. In simili condizioni non è dato di capire perché l'interdizione in base all'art.

370 CC sarebbe priva di fondamento o anche solo inopportuna. Pur con tutta la comprensione dovuta a un soggetto che insorge personalmente contro l'istituzione di una tutela, in concreto il rimedio giuridico si esaurisce praticamente in una dichiarazione di ricorso. Si rivela pertanto, già di primo acchito, irricevibile (art. 46 cpv. 2 LPAmm).

5. Le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 31 LPAmm per analogia), ma nel caso precipuo si giustifica di rinunciare a ogni prelievo, la ricorrente essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore. Non si pone invece problema di ripetibili, il ricorso non essendo stato intimato per osservazioni.

6. Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi interdizione è dato ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF).

Per questi motivi,

decide: 1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione a:

– Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

–, __________.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.