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11.2012.157 • TRAC TI 11.2012.157 Generato dall'IA

Appeal of Interdiction Dismissed for Untimely Filing

Numero d'incarto 11.2012.157
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellant appealed a supervisory authority's decision, issued on October 8, 2012 based on expert reports finding multiple psychoactive substance dependence and resulting personality changes, which had imposed an interdiction; however, the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the filing, submitted on November 12, 2012, was clearly filed after the statutory 30-day appeal deadline, which began on October 10, 2012, the day after the appellant received the decision notification on October 9, 2012, rendering any examination of the merits unnecessary, though no court costs were assessed due to the appellant's lack of legal counsel.

Regesto Legislator

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Art. 370 CC, Art. 39 LAC, Art. 31 LPAmm, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF, Art. 74 LTF, Art. 76 LTF; Appeal of Interdiction Dismissed for Untimely Filing: che quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente decisione (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi inter­dizione un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile (art. 72 cpv. 2 lett. b n.

Parole chiave

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deposito tardivo notificazione della decisione interdizione civile termine legale decisione incidentale impugnabile perenzione dell'esecuzione della decisione Interdizione: ricorso tardivo

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 72 cpv. 2 lett. b n. 5 LTF

This provision is cited in the reasoning section concerning the possibility of a federal civil appeal against the decision regarding interdiction, although the primary decision in the dispositive is based on inadmissibility.

art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2

This provision established the procedural deadline according to which the appeal was ultimately deemed inadmissible.

art. 21 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele con rinvio all'art. 31 LPAmm per analogia

This provision was cited in the reasoning regarding the general rule for imposing procedural costs, although the court ultimately waived them.

art. 93 LTF

This provision is cited in the 'Rimedi giuridici' section as a potential basis for admissibility of a federal appeal, although it does not appear in the operative orders.

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Testo completo

Incarto n. 11.2012.157 · Lugano, 5 dicembre 2012/mc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio

vicecancelliera: · Billia

sedente per statuire nella causa n. 351.2012 (interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 14 giugno 2012 dalla

Commissione tutoria regionale 1, Chiasso nei confronti di

RI 1,

giudicando sul ricorso presentato da RI 1 contro la decisione emessa l'8 ottobre 2012 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

Ritenuto

in fatto: che

il 12 giugno 2012 la Commissione tutoria regionale 1 ha privato RI 1 (1974) della libertà a scopo di assistenza (art. 397*a* cpv. 1 CC) e il 14

giugno successivo ne ha chiesto l'interdizione all'Autorità di vigilanza sulle tutele (art. 11 lett. h del regolamento cantonale in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2.1);

che, commissionato un rapporto peritale al dott. __________, medico assistente nella

Clinica __________, con decisione dell'8 ottobre 2012 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha pronunciato l'interdizione sulla base dell'art. 370 CC

per dipendenza da sostanze psicoattive multiple e conseguenti modificazioni rilevanti della personalità, in particolare tratti paranoidi e impulsivi del carattere;

che contro la decisione appena citata RI 1 ha presentato a questa Camera un'“opposizione interdizione” del­-

­l'8 novembre 2012, consegnata alla posta il 12 novembre seguente, nella quale postula l'assunzione di una nuova perizia e l'annullamento dell'interdizione;

che non sono state sollecitate osservazioni al memoriale;

e considerando

in diritto: che le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili a questa Camera con ricorso entro 30 gior­ni dalla notificazione (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia anche l'art. 39 LAC);

che tale indicazione figurava, del resto, anche nel dispositivo n. 3 della decisione impugnata;

che l'“opposizione interdizione” di RI 1 va trattata quin­di come ricorso;

che in concreto la decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele è stata spedita per raccomandata lunedì 8 ottobre 2012, giorno della sua emanazione, ed è pervenuta l'indomani alla Clinica __________, dove RI 1 si trovava ricoverato (attestazione postale EasyTrack dell'invio __________agli atti);

che quello stesso martedì 9 ottobre 2012 il plico raccomandato è stato consegnato dal personale dell'istituto a RI 1, come risulta dalla fotocopia della ricevuta interna firmata dal destinatario;

che l'indicazione contenuta nel memoriale a questa Camera, secondo cui l'Autorità di vigilanza sulle tutele avrebbe comunicato la sua decisione “il 10 ottobre 2012”, è pertanto inesatta;

che, ciò premesso, nella fattispecie il termine di ricorso è cominciato a decorrere mercoledì 10 ottobre 2012 ed è giunto a scadenza giovedì 8 novembre 2012;

che, consegnato all'ufficio postale di __________ lunedì 12 novembre 2012, il ricorso di RI 1 risulta dunque tardivo;

che la situazione non sarebbe diversa, per altro, nemmeno se la decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele fosse stata consegnata il 10 ottobre 2012 al destinatario, come questi pretende, poiché in tale ipotesi il termine di ricorso sarebbe scaduto ad

ogni modo venerdì 9 novembre 2012;

che nelle circostanze descritte il ricorso, improponibile, sfugge a qualsiasi esame;

che le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 21 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele con rinvio all'art. 31 LPAmm per analogia), ma che nel caso specifico si giustifica di rinunciare a ogni prelievo, il ricorrente essendo privo di formazione giuridica e avendo agito senza il patrocinio di un legale;

che quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente decisione (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi inter­dizione un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile (art. 72 cpv. 2 lett. b n.

5 LTF) senza riguardo a questioni di valore;

decide: 1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione:

–; – Commissione tutoria regionale 1, Chiasso.

Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.