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11.2012.121 • TRAC TI 11.2012.121 Generato dall'IA

Wife Withdraws Appeal Regarding Alimony and Child Support Increase

Numero d'incarto 11.2012.121
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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In an appeal concerning spousal separation and support obligations that had previously set various monthly alimony amounts for the wife and two daughters, the appellant wife requested an increase in her support payments and challenged a reduction in the children's support for a specific period; however, the appellant subsequently withdrew the appeal shortly before the hearing, prompting the appellate court to acknowledge the withdrawal, deem it a desistment, and consequently dismiss the case from the docket, ordering the appellant to bear the reduced court costs while compensating the respective party's attorney fees based on mutual agreement.

Regesto Legislator

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Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 21 LTG, Art. 74 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF; Wife Withdraws Appeal Regarding Alimony and Child Support Increase: se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Parole chiave

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aumento del mantenimento del figlio riduzione della mercede d'avvocato ritiro dell'azione di divorzio caso di rigore coniugale durata del mantenimento post-matrimoniale modifica del mantenimento post-divorzio Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 21 LTG

The court reduced the court fee because the appeal procedure ended without a decision on the merits.

art. 106 cpv. 1 CPC

The appellant is liable for court costs because withdrawing the appeal is equivalent to conceding defeat.

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Testo completo

Incarto n. 11.2012.121 · Lugano 26 ottobre 2012 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio

vicecancelliera: · Billia

sedente per statuire nella causa SO.2011.432 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza del 28 giugno 2011 da

AP 1 , (patrocinata dall'avv. PA 1) contro

AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2),

giudicando sull'appello del 12 ottobre 2012 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 2 ottobre 2012 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;

premesso che con decisione del 2 ottobre 2012 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha autorizzato AO 1 (1962)

e la moglie AP 1 nata __________ (1969) a vivere separati dal 1° ottobre 2009, ha affidato le figlie A__________ (nata il 15 luglio 1996) e V__________ (nata il 30 maggio 2002)

alla madre e ha regolato il diritto di visita paterno, obbligando AO 1 a versare i seguenti contributi alimentari mensili:

*dal 1° agosto al 31 dicembre 2011*:

fr. 3744.55 per la moglie,

fr. 1340.– per V__________ e

fr. 1790.– per A__________, assegni familiari compresi;

*dal 1° gennaio al 31 maggio 2012*:

fr. 3016.25 per la moglie,

fr. 1273.80 per V__________ e

fr. 1656.60 per A__________; assegni familiari compresi;

*dal 1° giugno 2012 in poi*:

fr. 2694.55 per la moglie,

fr. 1340.– per V__________ e

fr. 1790.– per A__________, assegni familiari compresi,

come pure la retta della scuola privata seguita da A__________;

preso atto che contro tale sentenza AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del

12 ottobre 2012 volto a ottenere un aumento del contributo alimentare per sé a fr. 4522.80 mensili dal 1° agosto al 31 dicembre 2011 e a fr. 4210.20 mensili dal 1° gennaio 2012 in poi, oltre all'annullamento della riduzione del contributo alimentare per le figlie dal 1° gennaio al 31 gennaio 2012;

accertato che il 24 ottobre 2012 AP 1 ha comunicato a questa Camera di ritirare l'appello, “avendo cambiato opinione”;

ricordato che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 3 ad art. 106), indipendente­mente dai motivi che possono avere indotto l'appellante a recedere dalla lite;

considerato che desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC);

rilevato che nella fattispecie non v'è motivo di scostarsi da tale principio, ma che l'ammontare della tassa di giustizia va ridotto, la procedura di appello terminando senza decisione di merito (art. 21 LTG);

stabilito che in materia di ripetibili giova attenersi a quanto le parti hanno liberamente pattuito, compensando le rispettive indennità;

decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2. Le spese processuali di fr. 150.– sono poste a carico dell'appellante, compensate le ripetibili.

3. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.