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11.2012.114 • TRAC TI 11.2012.114 Generato dall'IA

Jurisdictional Transfer to Austrian Youth Welfare Authority Upheld

Numero d'incarto 11.2012.114
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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In a separation case involving parents whose children ultimately resided in Austria, the lower court determined it lacked jurisdiction over child protection matters given the parties' established habitual residence abroad, and thus ruled to transfer jurisdiction to the Austrian youth welfare authority, designating a specific local agency. The appellate court, hearing an appeal from the Austrian youth welfare authority challenging the specific designation of the local agency, reasoned that while the lower court correctly recognized its own loss of jurisdiction under international conventions because the children were habitually resident in Austria, the specific designation of the receiving Austrian authority was not subject to review by the Swiss court, as determining the competent domestic Austrian authority falls under Austrian sovereignty; therefore, the appeal concerning the specific designation was declared inadmissible, confirming the transfer of jurisdiction in principle.

Regesto Legislator

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Art. 129 prima, Art. 8 LOG, Art. 132 cpv. 1 CPC, Art. 311 cpv. 1 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF; Jurisdictional Transfer to Austrian Youth Welfare Authority Upheld: The appellate court, hearing an appeal from the Austrian youth welfare authority challenging the specific designation of the local agency, reasoned that while the lower court correctly recognized its own loss of jurisdiction under international conventions because the children were habitually resident in Austria, the specific designation of the receiving Austrian authority was not subject to review by the Swiss court, as determining the competent domestic Austrian authority falls under Austrian sovereignty; therefore, the appeal concerning the specific designation was declared inadmissible, confirming the transfer of jurisdiction in principle.

Parole chiave

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determinazione della competenza separazione dei coniugi residenza abituale del minore sovranità principio costituzionale messa in pericolo del bene del figlio Trasferimento della residenza abituale del figlio in pendenza di procedura

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning (but not the dispositive) regarding costs if the appeal were lost, which is relevant context but not part of the final ruling.

art. 112 cpv. 1 lett. d LTF

Cited in the section on legal remedies, indicating the possibility of federal appeal against decisions concerning child custody.

art. 95 a 98 LTF

Cited in the section on legal remedies, detailing the grounds for an ordinary civil appeal to the Federal Tribunal.

art. 100 cpv. 1 e 2 LTF

Cited in the section on legal remedies, detailing the deadline for filing an ordinary civil appeal to the Federal Tribunal.

art. 72 segg. LTF

Cited in the section on legal remedies, defining the admissibility of the ordinary civil appeal to the Federal Tribunal.

art. 74 LTF

Cited in the section on legal remedies, defining the admissibility requirements (value in dispute) for the ordinary civil appeal.

art. 76 LTF

Cited in the section on legal remedies, defining the standing to appeal for the ordinary civil appeal.

art. 116 LTF

Cited in the section on legal remedies, detailing the grounds for a subsidiary constitutional appeal.

art. 113 LTF

Cited in the section on legal remedies, referring to the subsidiary constitutional appeal.

art. 115 LTF

Cited in the section on legal remedies, defining the standing to file a subsidiary constitutional appeal.

art. 129 prima frase CPC

Cited in the reasoning regarding the language of proceedings, not the final orders.

art. 8 LOG

Cited in the reasoning regarding the language of proceedings, not the final orders.

art. 132 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning regarding the language of proceedings, not the final orders.

art. 311 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning regarding the appeal deadline, not the final orders.

art. 308–318

Cited in the reasoning regarding the admissibility of the appeal by a third party, not the final orders.

art. 29 n. 1

Cited in the reasoning regarding the proper authority to address in Austria, not the final orders.

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Testo completo

Incarto n. 11.2012.114 · Lugano, 9 novembre 2012/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio

vicecancelliera: · Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa OA.2010.437 (separazione su richiesta comune con accordo completo) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con

istanza del 18 giugno 2010 da

AO 1 attualmente in __________ __________ (ora patrocinata dall'avv. PA 1) e

AO 2 attualmente in __________ __________,

giudicando sull'appello (*Berufung*) del 25 settembre 2012 presentato dal

Jugendwohlfahrtsträger, Land Kärnten,

__________ (A)

(rappresentato dal Magistrat __________,

Abteilung Jugend und Familie)

contro la decisione emessa il 4 settembre 2012 dal Pretore aggiunto;

Ritenuto

in fatto: A. Nell'ambito di una causa di separazione su richiesta comune con accordo completo promossa il 18 giugno 2010 da AO 2 (1946), cittadino olandese, ed AO 1 (1967), cittadina austriaca, il Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 6, ha istituito il 1° marzo 2011 in favore del figlio C__________ (nato l'8 gennaio 1996) una curatela educativa che la Com­missione tutoria

regionale 6 ha affidato il 10 giugno 2011 a __________ di __________. Con decreto cautelare del 16 ago­sto 2011 il Pretore

ha poi privato AO 1 della custodia parentale su C__________, di cui ha deciso il collocamento provvisionale in una “struttura adeguata”, e ha istituito anche in favore della figlia J__________ (nata il 20 aprile 2002) una curatela educativa che la Commissione tutoria regionale 6 ha affidato il 9 settembre 2011 allo stesso __________.

B. Con decreto cautelare dell'8 novembre 2011 il Pretore ha deciso il ricovero del figlio C__________, affetto da gravi problemi mentali, in una clinica specializzata a __________ e successivamente, con decreto cautelare dell'8 giugno 2012, nella Clinica psichiatrica cantonale di __________. Il 10 agosto 2012 tuttavia C__________ si è allontanato dalla Clinica psichiatrica cantonale, verosimilmente con l'aiuto del padre che lo ha portato in Austria. Venuto a sapere che entrambi i genitori si erano annunciati al controllo abitanti di __________, in Carinzia, il Pretore aggiunto ha chiesto il 14 agosto 2012 al *Bundesministerium für Justiz* austriaco che il figlio fosse riaccompagnato in Svizzera. L'autorità austriaca ha risposto il

3 settembre 2012 che avrebbe esaminato la possibilità di riconoscere ed ese­guire il decreto cautelare del 16 agosto 2011 con cui la madre era stata privata della custodia parentale su C__________ ed era stato deciso il collocamento provvisionale di quest'ultimo in una “struttura adeguata”.

C. “Vista la necessità di adottare velocemente misure adeguate allo stato di salute mentale e fisica di C__________” e considerato come questi non si trovasse più in Svizzera, mentre “le autorità austriache non intendono decidere a breve il rimpatrio del minore”, con decisione del 4 settembre 2012 il Pretore aggiunto ha affidato il figlio “al Jugendamt di __________” e ha trasferito all'Austria “la competenza in merito all'adozione di misure di protezione del minore”. Egli ha convocato inoltre i coniugi personalmente a un'udienza del 19 settembre 2012 per proseguire la causa di separazione, con l'avvertenza che se entrambi fossero rimasti assenti ingiustificati la procedura sarebbe stata stralciata dal ruolo. All'udienza del 19 settembre 2012 è comparsa la sola legale della moglie, che non è stata in grado di indicare dove risiedesse precisamente la sua assistita. AO 2 è rimasto assente a sua volta senza giustificazione. Accertato ciò, con decreto del 19 settembre 2012 il Pretore aggiunto ha stralciato la causa dal ruolo e ha posto le spese processuali di fr. 5000.– a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

D. Contro la decisione del 4 settembre 2012 con cui il Pretore aggiunto ha affidato il figlio “al Jugendamt di __________” è insorto a questa Camera il *Jugendwohlfahrtsträger*, *Land Kärnten*, con un appello (*Berufung*) del 25 settembre 2012, redatto in tedesco, nel quale chiede di annullare il giudizio impugnato. L'atto non è stato comunicato alle parti per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. Un procedimento civile si svolge, in Svizzera, nella lingua ufficiale del Cantone (art. 129 prima frase CPC). Nel Ticino la lingua del procedimento davanti alle autorità giudiziarie è l'italiano (art. 8 LOG). In concreto andrebbe dunque fissato un termine all'appellante per tradurre il memoriale (art.

132 cpv. 1 CPC). Dato nondimeno che l'appello non è stato intimato alle parti per osservazioni e che l'attuale giudizio appare destinato all'insuccesso, conviene prescindere eccezionalmente da tale esigenza.

2. La decisione con cui il Pretore aggiunto ha affidato il figlio “al Jugendamt di __________” e ha trasferito all'Austria “la competenza in merito all'adozione di misure di protezione del minore” non ha indole meramente cautelare, giacché che con la sua emanazione il primo giudice ha accertato la propria incompetenza a statuire sugli effetti della separazione riguardanti C__________. Tale decisione era impu­gnabile così entro 30 giorni dalla notifica (art. 311 cpv. 1 CPC). Sotto questo profilo l'appello in esame è sicuramente tem­pestivo.

3. Il *Jugendwohlfahrtsträger*, *Land Kärnten* (ovvero i servizi sociali dello Stato della Carinzia) non sono stati parte alla procedura davanti al Pretore. Ad appellare però sono legittimate non solo le parti, ma anche terzi i cui diritti siano toccati dalla decisione di primo grado (Reetz in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 35 alle note preliminari degli art. 308–318, pag. 1819 a metà con esempi). La questione è di sapere pertanto se la sentenza impugnata leda in qualche modo i diritti dell'appellante.

4. Nell'appello il *Jugendwohlfahrtsträger*, *Land Kärnten*, non contesta di dover assumere “la competenza in merito all'adozione di misure di protezione del minore”, in sostituzione dell'autorità svizzera. Fa valere tuttavia che il nuovo recapito comunicato il 10 agosto 2012 da __________ e AO 2 al controllo abitanti di __________ (__________) è puramente formale, il primo risiedendo in realtà a __________ (__________) e la seconda, insieme con la figlia J__________, a __________, nel distretto di __________ e non nel comprensorio della città statutaria di __________. Quanto a C__________, egli è ricoverato dal 12 agosto 2012 nel reparto di neurologia e psichiatria minorile del Policlinico di __________, ma tale soggiorno fonda la competenza dei servizi sociali di __________ solo per misure urgenti secondo il § 35 della legge della Carinzia sull'assistenza ai giovani (*Kärntner Jugendwohlfahrts­gesetz*). A torto perciò – conclude l'appellante – il Pretore aggiunto ha affidato il figlio C__________ ai servizi sociali della città.

5. Che nella fattispecie le autorità svizzere non siano più competenti per adottare misure a protezione di C__________ non è contestato – a ragione – nemmeno dall'appellante. Come questa Camera ha già avuto modo di ricordare, il giudice svizzero del divorzio o della separazione non è competente a statuire sull'affidamento, le relazioni personali e i contributi alimentari per figli con dimora abituale all'estero se i figli si trovano in uno Stato che ha ratificato la Convenzione dell'Aia concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minori, del 5 ottobre 1961 (RtiD I-2010 pag. 832 n. 68c con richiami). Ciò vale anche se il figlio cambia residenza abituale pendente causa (loc. cit.), a maggior ragione ove il nuovo Stato di residenza abituale abbia ratificato – come l'Austria – la Convenzione dell'Aia sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, del 19 ottobre 1996 (art. 5 n. 2; RS 0.211.231.011), che sostituisce quella del 1961. Nella fattispecie le parti e i figli risiedono ormai stabilmente nello Stato della Carinzia. A giusto titolo quindi il Pretore aggiunto ha accertato la propria incompetenza a regolare lo statuto dei figli nell'ambito della causa di separazione. Che poi la competenza sia passata alla Repubblica d'Austria “di pieno diritto” e non perché l'abbia “trasferita” il Pretore aggiunto poco importa. Al riguar­do non è dato a divedere come mai la sentenza impugnata dovrebbe incorrere nell'annullamento.

6. L'appellante si duole del fatto che il Pretore aggiunto abbia affidato C__________ __________ “al Jugendamt __________”. Ora, si conviene che la formulazione del dispositivo è infelice, sia perché il Pretore aggiunto non era più competente il 4 settembre 2012 a statuire sull'affida­mento di C__________, la cui residenza abituale era ormai in Austria, sia perché non spettava al Pretore aggiunto decidere quale fosse l'autorità austriaca competente a prendere misure per la protezione del figlio. L'art. 29 n. 1 della citata Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 prevede che “ogni Stato contraente designa un'Autorità centrale incaricata di adempiere gli obblighi che gli sono imposti dalla Convenzione”. Accertato che i servizi sociali della Carinzia non intendevano assumere il caso per intesa diretta (promemoria del 13 settembre 2012 nella rubrica “note telefoniche”), il Pretore aggiunto avrebbe dovuto trasmettere gli atti al *Bundesministerium für Justiz* a Vienna, Autorità centrale austriaca (www.hcct.net/index_fr.php?act=authorities.details&aid=888), responsabile di adempiere gli obblighi derivanti dalla Convenzione. Tanto più che – contrariamente a quanto reputa il Pretore aggiunto – solo AO 1 è stata privata della custodia parentale su C__________ con decreto cautelare del 16 agosto 2011. Al padre la custodia parentale risulta essere stata tolta con un

“decreto supercautelare” emes­so dal Pretore il 16 agosto 2007 in una precedente procedura a tutela dell'unione coniugale (nella rubrica “richiamo CTR 6”, ultimi due fogli). Perché i servizi sociali di __________ assumessero la custodia di C__________ occorreva

dunque il riconoscimento di quei due decreti da parte austriaca.

Ciò premesso, il fatto che il Pretore aggiunto abbia affidato C__________ “al Jugendamt di __________” ancora non comporta l'annullamento della decisione impugnata. In primo luogo perché nemmeno l'appellante contesta che la residenza abituale di C__________ sia – come quello dei genitori – nello Stato della Carinzia. In secondo luogo perché la designazione “Jugendamt di __________” è meramente generica e non indica quale unità amministrativa debba concretamente occuparsi del caso. Non ha quindi alcuna portata vincolante. In terzo luogo perché l'appellante sarà tenuto ad assumere l'affidamento di C__________ solo qualora le autorità austriache riconosceranno i due decreti cautelari con cui i genitori sono stati privati della custodia parentale. Infine perché non spetta alla giurisdizione svizzera dirimere eventuali conflitti negativi di competenza fra servizi sociali esteri né

appurare se il reca­pito indicato dai coniugi in __________ a __________ sia – come sostiene l'appellante – di mera forma. Decidere quale

autorità giudiziaria o amministrativa sia competente, dandosi il caso, per adottare misure tendenti alla protezione del figlio rientra nelle attribuzioni della sovranità austriaca, e dello Stato della Carinzia in particolare. Non può essere dunque sindacato da questa Camera. In proposito l'appello sfugge finanche a ogni disamina e va dichiarato irricevibile.

7. Le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le particolarità del caso inducono a rinunciare a ogni prelievo. Non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato comunicato alle parti per osservazioni.

8. Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art.

112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni relative all'affidamento di figli minorenni sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore.

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata nel senso dei considerandi.

2. Non si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione al Magistrat

Comunicazione:

–.

–

–

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.