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11.2012.111 • TRAC TI 11.2012.111 Generato dall'IA

Appeal Withdrawal and Dismissal Due to Desistance in Mortgage Dispute

Numero d'incarto 11.2012.111
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appellant sought a provisional injunction to block the disposition of several condominium units, citing a loan agreement obligating the property owner to grant a second-rank mortgage securing the loan; the lower court initially granted the injunction without adversarial proceedings but later revoked it after hearing both parties, prompting the appellant to appeal that decision. The appellate court ultimately recorded the withdrawal of the appeal, equating it to a voluntary withdrawal from litigation, and consequently dismissed the case due to desistance, ordering the appellant to bear the reduced court costs as they effectively failed to prosecute their appeal before a decision on the merits was reached.

Regesto Legislator

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Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 21 LTG, Art. 74 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF; Appeal Withdrawal and Dismissal Due to Desistance in Mortgage Dispute: The appellate court ultimately recorded the withdrawal of the appeal, equating it to a voluntary withdrawal from litigation, and consequently dismissed the case due to desistance, ordering the appellant to bear the reduced court costs as they effectively failed to prosecute their appeal before a decision on the merits was reached.

Parole chiave

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credito ipotecario desistenza sfratto del conduttore abbandono definitivo del procedimento unità di proprietà per piani opposizione tardiva Stralcio dai ruoli di un appello in seguito a ritiro

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning to establish the general principle that withdrawing an appeal entails the obligation to bear the court costs.

art. 21 LTG

Cited in the reasoning to justify the reduction of the court fee because the appeal procedure ended without a decision on the merits.

art. 106 cpv. 1 CPC

This provision mandates that the appellant bears the court costs after withdrawing the appeal, as ordered in order 2.

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Testo completo

Incarto n. 11.2012.111 · Lugano, 30 ottobre 2012/lw · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio

vicecancelliera: · F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa CA.2012.13 (provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 30 maggio 2012 dalla

AP 1 (patrocinata dall'avv. RA 1) contro

AO 1 (patrocinato dall'avv. dott. PA 1),

giudicando sull'appello del 27 settembre 2012 presentato dall'istante contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 13 settembre 2012;

premesso che la AP 1 ha chiesto il

30 maggio 2012 al Pretore della giurisdizione di Locarno Città di ordinare in via cautelare il blocco nel registro fondiario delle proprietà per piani n. 19 427 a 19 439 della particella n. 2045 RFD di __________, appartenenti a AO 1, invocando un contratto di mutuo stipulato l'8 ottobre 2010 nel quale il convenuto si impegnava a consegnarle in contropartita di un prestito ricevuto

(fr. 1 500 000.–) una cartella ipotecaria di fr. 1 725 000.– da accendere in secondo grado su quella stessa particella n. 2045;

ricordato che con decreto cautelare emesso il 5 giugno 2012 senza contraddit­torio il Pretore ha invitato l'ufficiale del registro fondiario ad annotare sulle citate proprietà per piani una restrizione della facoltà di disporre (art. 960 CC) in favore della AP 1;

ritenuto che, statuendo il 13 settembre 2012 dopo il contraddittorio, il Pretore non ha confermato il decreto del 5 giugno 2012 e ha invitato l'ufficiale del registro fondiario a cancellare, al passaggio in giudicato della decisione, le restrizioni della facoltà di disporre ordinate inaudita parte;

preso atto che contro tale decreto la AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 13 settembre 2012 per ottenere l'accoglimento della propria istanza o, in subordine, l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti al primo giudice per nuova decisione nel senso dei considerandi;

accertato che il 26 ottobre 2012 la AP 1 ha comunicato alla Camera di ritirare l'appello;

rammentato che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 3 ad art. 106), indipendente­mente dai motivi che possono avere indotto l'appellante a recedere dalla lite;

considerato che desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC);

rilevato che nella fattispecie non v'è motivo di scostarsi da tale principio, ma che l'ammontare della tassa di giustizia va ridotto, la procedura di appello terminando senza decisione di merito (art. 21 LTG);

stabilito che non si pone problema di ripetibili, l'appello essendo stato ritirato prima dell'eventuale notificazione alla controparte;

decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2. Le spese processuali di fr. 150.– sono poste a carico dell'appellante.

3. Notificazione:

–; –.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.