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11.2011.95 • TRAC TI 11.2011.95 Generato dall'IA

Appeal Dismissed for Inadmissibility in Guardianship Records Access Case

Numero d'incarto 11.2011.95
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An interested party, appealing a prior decision upholding the refusal to allow access to tutelage records concerning a property co-owner under guardianship, filed a revision application seeking to review the prior ruling based on expert opinions supposedly showing a lower property value and to cancel associated judicial fees. The court dismissed the revision application as inadmissible because it was filed before the previous decision was final and because it failed to meet any of the statutory grounds for revision, such as presenting new decisive facts, arguing instead for a simple re-examination of the merits; furthermore, the court noted the applicant lacked legitimate interest to consult the records as they held no right of acquisition for the property share being valued for sale under the tutelage mandate.

Regesto Legislator

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Art. 404 cpv. 3 CC, Art. 35 LPAmm, Art. 650 cpv. 1 CC, Art. 31 LPAmm, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF, Art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; Appeal Dismissed for Inadmissibility in Guardianship Records Access Case: The court dismissed the revision application as inadmissible because it was filed before the previous decision was final and because it failed to meet any of the statutory grounds for revision, such as presenting new decisive facts, arguing instead for a simple re-examination of the merits; furthermore, the court noted the applicant lacked legitimate interest to consult the records as they held no right of acquisition for the property share being valued for sale under the tutelage mandate.

Parole chiave

Generato dall'IA
tutela diritto di visita revisione di una decisione sindacato giurisdizionale perizia fondata sugli atti presupposti legali Domanda di revisione contro una sentenza della Camera in materia tutelare

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 74*b* cpv. 4 LPAmm

This provision is referenced as governing the procedure for the current judgment, which resulted in costs being imposed.

art. 31 LPAmm

Cited as the basis for imposing court costs based on the losing party in the current proceedings.

art. 650 cpv. 1 CC

Mentioned in the reasoning regarding the right of the party to request the dissolution of co-ownership, although not directly used in the final operative order (which declared inadmissibility).

art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF

Mentioned in the reasoning regarding the potential appeal route against previous decisions, not applied in the operative orders of this decision.

art. 113 segg. LTF

Mentioned in the reasoning regarding the potential appeal route against previous decisions, not applied in the operative orders of this decision.

art. 90 lett. a LPAmm

Cited as part of the procedural framework governing revision requests (listing the grounds for revision).

art. 35 segg. LPAmm

Cited as the primary regulation governing the admissibility and procedure of the revision request reviewed in this decision.

art. 112 cpv. 1 lett. d LTF

Mentioned in the reasoning regarding potential federal remedies against the current judgment, not applied in the operative orders.

art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

Mentioned in the reasoning regarding the monetary threshold for an appeal in civil matters to the Federal Tribunal, not applied in the operative orders.

art. 95 a 98 LTF

Mentioned in the 'Rimedi giuridici' section detailing grounds for appeal to the Federal Tribunal, not applied in the operative orders.

art. 100 cpv. 1 e 2 LTF

Mentioned in the 'Rimedi giuridici' section detailing appeal deadlines to the Federal Tribunal, not applied in the operative orders.

art. 76 LTF

Mentioned in the 'Rimedi giuridici' section detailing appeal legitimacy to the Federal Tribunal, not applied in the operative orders.

art. 116 LTF

Mentioned in the 'Rimedi giuridici' section detailing grounds for subsidiary constitutional appeal, not applied in the operative orders.

art. 115 LTF

Mentioned in the 'Rimedi giuridici' section detailing legitimacy for subsidiary constitutional appeal, not applied in the operative orders.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision is not explicitly cited in the operative orders (1, 2, 3).

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Testo completo

Incarto n. 11.2011.95 · Lugano, 2 agosto 2011/rs · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio

vicecancelliera: · Rossi Tonelli

sedente per statuire nella causa n. 236.1990/R.96.2010 (tutela: diritto di consultare gli atti) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

IS 1 alla

CO 1,

per quanto riguarda l'acquisto a trattative private di un fondo appartenente a

CO 3

(rappresentato dalla tutrice CO 2),

giudicando sulla domanda di revisione presentata il 24 giugno 2011 da IS 1 contro la decisione emessa il 20 giugno 2011 da questa Camera (inc. 11.2010.151);

Ritenuto

in fatto: A. Nel 1990 la Delegazione tutoria di __________ ha istituito in favore di CO 3 (1948) una tutela volontaria, che la CO 1 – subentrata alla Delegazione tutoria – ha confermato il 3 ottobre 2002, designando in qualità di tutriceCO 2. CO 3 è proprietario per un quarto della particella n.

506 RFD di __________ (“grotto”, 17 m²). I rimanenti tre quarti appartengono a AP 1.

B. Il

28 agosto 2007 la Commissione tutoria regionale ha

deciso la vendita a AP 1 per fr. 8000.– della quota in comproprietà di PI 1. L'Autorità di vigilanza sulle tutele ha approvato l'alienazione

a trattative private il 13 settembre 2007 (art. 404 cpv. 3 CC). Un

appello (”ricorso”) presentato il 12 novembre 2007 da AP 1, che chiedeva di ridurre il prezzo di vendita a fr. 2500.–, è stato

dichiarato irricevibile da questa Camera con sentenza del 22 febbraio 2008 (inc. 11.2007.178). Una domanda di revisione introdotta da AP 1 quello stesso

12 novembre 2007 all'Autorità di vigilanza sulle tutele è stata dichiarata a sua volta irricevibile con decisione del 10 dicembre 2007.

C. PI 1

è tuttora comproprietario della particella n. 506. AP 1 ha chiesto ripetutamente alla Commissione tutoria regionale di poter consultare, negli atti della

tutela, un referto ordinato a suo tempo alla ditta __________ di __________, dal quale si evince che la quota in comproprietà di PI 1 vale fr. 8000.–. La Commissione tutoria regionale ha risposto il 19 luglio 2010 che l'atto non è a disposizione di terzi. Un ricorso esperito da AP 1 contro tale rifiuto è stato dichiarato irricevibile dall'Autorità di vigilanza sulle tutele con decisione del 29 novembre 2010. Statuendo su appello di IS 1, con sentenza del 20 giugno 2011 questa Camera ha confermato la decisione dell'Autorità di vigilanza (inc. 11.2010.151).

D. Il

24 giugno 2011 IS 1 ha introdotto una domanda di revisione a questa Camera con la quale chiede di essere autorizzata a esaminare, negli atti del procedimento tutelare in favore di PI 1, “una perizia che valutava l'intero mappale n. 506 RFD di __________ in fr. 5000.–”, come pure una “perizia dell'Ufficio cantonale di stima” che attribuirebbe alla particella un valore venale di fr. 9000.–, e che sia annullata la tassa di giustizia applicata il 20 giugno 2011 da questa Camera. La richiesta non ha formato oggetto di notifica per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La decisione di questa Camera è stata emanata ancora sotto l'egida del Codice di procedura civile ticinese, l'Autorità di vigilanza sulle tutele avendo statuito il 29 novembre 2010 (sentenza del 20 giugno 2010, consid. 1). Agli appelli contro le decisioni dell'Autorità di vigilanza sulle tutele si applicava allora la procedura ordinaria degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità dell'art. 424*a* CPC (RDAT II-2003 pag. 51 consid. 1). La revisione di decisioni comunicate secondo il vecchio diritto di procedura è disciplinata nondimeno dal diritto nuovo (l'art. 405 cpv. 2 del nuovo CPC fissa un principio identico). E secondo il nuovo diritto questa Camera non applica più, in materia di tutele, la procedura civile, bensì il nuovo art. 74*b* LPAmm, che richiama

– nella misura in cui non disponga altrimenti – la procedura davanti al Tribunale cantonale amministrativo. La domanda di revisione in esame è retta pertanto dagli art. 35 segg. LPAmm.

2. L'art.

35 LPAmm prevede che il rimedio della revisione è dato:

*a)* se l'autorità ha aggiudicato a una parte più di quanto essa ha domandato o meno di quanto la controparte ha riconosciuto o altra cosa senza che una speciale norma lo consenta;

*b)* se essa non ha apprezzato, per inavvertenza, fatti rilevanti che risultano dagli atti o se la decisione contiene disposizioni fra di loro contraddittorie;

*c)* se da un procedimento penale risulta che un crimine o un delitto ha influito sulla decisione a pregiudizio dell'istante;

*d)* se l'istante, dopo la decisione, è venuto a conoscenza di fatti nuovi rilevanti o ha scoperto prove decisive che non aveva potuto fornire, senza sua colpa, nella procedura precedente.

La revisione è ammissibile unicamente, per principio, nei confronti di decisioni passate in giudicato (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 1 ad art. 35 LPAmm), il suo scopo essendo quello di perseguire la verità materiale correggendo –

per titoli precisi – una decisione erronea avente carattere definitivo. Decisioni che non hanno ancora acquisito forza di giudicato vanno

impugnate invece, di regola, con i normali rimedi di diritto offerti dall'ordinamento giuridico. Trattandosi di tutele, le sentenze emanate da questa Camera sono impugnabili al Tribunale federale o con ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) oppure, ove questo non fosse proponibile, con ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

3. Nella fattispecie la sentenza emessa da questa Camera il 20 giugno 2011 non era ancora passata in giudicato allorché IS 1 ha introdotto la domanda di revisione, quattro giorni dopo l'intimazione del giudizio. In sé la richiesta potrebbe quindi essere dichiarata irricevibile già per tale motivo. Si volesse da ciò prescindere, l'esito del giudizio non muterebbe. L'interessata non allega in effetti alcun titolo di revisione: non asserisce che questa Camera abbia aggiudicato a una parte più di quanto essa avesse domandato o meno di quanto la controparte avesse riconosciuto o abbia attribuito altra cosa senza che una speciale norma lo consenta, né che questa Camera abbia trascurato per inavvertenza fatti rilevanti che risultavano dagli atti o che la decisione contenga disposizioni fra loro contraddittorie, né che da un procedimento penale sia risultato un crimine o un delitto avente inciso sulla decisione a pregiudizio dell'istante, né – tanto meno – che dopo la decisione di questa camera siano emersi fatti nuovi rilevanti o si siano scoperte prove decisive. Quanto essa chiede è, in definitiva, un riesame della sentenza. Tale non è tuttavia la finalità di una domanda di revisione. Ne segue che, inoltrata non senza leggerezza, la richiesta va dichiarata già di primo acchito irricevibile.

4. Si aggiunga, per mera abbondanza, come la richiedente insista nel non capire che nella fattispecie le fa difetto ogni interesse legitti­mo a consultare gli atti della tutela in favore di PI 1. Essa crede di poter contestare l'offerta di fr. 8000.– a lei rivolta dalla tutrice (e approvata dall'Autorità di vigilanza

sulle tutele) per comperare il quarto in comproprietà della particella n. 506 RFD di __________, sostenendo che i referti

specialistici assunti dalla Commissione tutoria regionale dimostrerebbero un valore venale inferiore. In realtà essa non può vantare alcun diritto all'acquisto e non può quindi contestare l'offerta. Può – evidentemente – respingerla, al limite può finanche rivolgersi al giudice per chiedere lo scioglimento della comproprietà immobiliare (art. 650 cpv. 1 CC), ma non può pretendere di intromettersi negli atti della tutela per sapere su quali elementi la Commissione tutoria regionale abbia fondato la proposta né, men che meno, per esigerne una più vantaggiosa. Certo, essa sembra voler consultare i referti anche per farsi un'idea propria del valore che la quota di comproprietà può avere. Neppure tale proposito assurge però a interesse legittimo, l'interessata potendo interpellare essa medesima uno specialista di fiducia per fugare i suoi dubbi, senza ingerirsi per ciò negli atti della tutela.

5. La richiedente chiede altresì che sia annullata la tassa di giustizia applicata da questa Camera alla sentenza del 20 giugno 2011. La domanda di revisione essendo destinata all'insuccesso, la rivendicazione cade nel vuoto.

6. La tassa di giustizia e le spese dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 31 LPAmm, cui rinvia l'art. 74*b* cpv. 4), non giustificandosi di derogare a tale precetto in procedure di eminente carattere pecuniario.

7. Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore della quota di comproprietà in rassegna non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– posta dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF nel caso di un ricorso in materia civile.

Per questi motivi,

decide: 1. La domanda di revisione è irricevibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 500.– sono poste a carico della richiedente.

3. Intimazione:

–; –.

Comunicazione:

– __________ __________;

– Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv.

1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno

30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art.

76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.