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11.2011.88 • TRAC TI 11.2011.88 Generato dall'IA

Withdrawal of Defensive Brief and Reduced Judicial Costs in Appeal of Precautionary Measures

Numero d'incarto 11.2011.88
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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In a proceeding where one party sought to prevent the granting of a suspensive effect to a potential appeal against provisional precautionary measures ordered by a lower court, the appellate court noted that the party who had filed a defensive brief had subsequently withdrawn it. Consequently, the court decided to remove the brief from the records and, citing relevant procedural commentary regarding similar circumstances, ordered the opposing party to bear reduced judicial costs.

Regesto Legislator

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Art. 74 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF, Art. 115 LTF, art. 270; Withdrawal of Defensive Brief and Reduced Judicial Costs in Appeal of Precautionary Measures: Consequently, the court decided to remove the brief from the records and, citing relevant procedural commentary regarding similar circumstances, ordered the opposing party to bear reduced judicial costs.

Parole chiave

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spese di procedura ritiro dell'effetto sospensivo misure cautelari eccezioni processuali sindacato giurisdizionale riduzione della mercede d'avvocato Memoria difensiva: stralcio dai ruoli

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 270

This article (or its interpretation) is mentioned as the basis for setting reduced judicial costs following the withdrawal of the defense brief.

art. 66 cpv. 1 LTF

This provision is typically the basis for imposing court costs, which is done in order 2.

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Testo completo

Incarto n. 11.2011.88 · Lugano, 24 agosto 2011/rs · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio

vicecancelliera: · Chietti Soldati

vista la memoria difensiva del 7 giugno 2011 presentata dalla

IS 1 (patrocinata dall'. PA 1 ) perché fosse rifiutato il conferimento dell'effetto sospensivo a un eventuale appello introdotto dall'

CO 1 (già patrocinata dall'. __________,)

contro i provvedimenti cautelari (inc. CA.2011.117) disposti dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, statuendo il 31 maggio 2011 nella causa SO.2011.1641 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti) promossa mediante istanza del 21 aprile 2011 dalla IS 1;

preso atto che il 4 luglio 2011 la IS 1 ha dichiarato di ritirare la memoria difensiva;

considerato che, ciò premesso, l'atto va tolto dai ruoli;

ritenuto che in simili circostanze si riscuotono spese giudiziarie ridotte (cfr. Hess-Blumer in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 38 ad art. 270; Huber in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/ Leuen­berger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurigo/Basi­lea/Gine­vra 2010, n. 19 ad art. 270);

decreta: 1. Si prende atto della dichiarazione di ritiro. La memoria difensiva è stralciata dai ruoli.

2. Le spese giudiziarie di fr. 100.– sono poste a carico della CO 1.

3. Intimazione all'.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.