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11.2011.84 • TRAC TI 11.2011.84 Generato dall'IA

Settlement Agreement Terminating Spousal Support Appeal

Numero d'incarto 11.2011.84
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali ripartite

Sintesi Legislator

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In an appeal proceeding regarding spousal support obligations and related financial matters following a marital separation decree, both the husband and the wife subsequently informed the appellate court that they were withdrawing their respective appeals due to a comprehensive settlement agreement covering all ancillary divorce consequences. The court accepted the withdrawal, treating it as a voluntary desistment, which generally results in the withdrawing party bearing the costs, but reduced the judicial fee because the appeal process terminated without a decision on the merits; consequently, the court ordered the judicial costs to be split equally between the parties, while the issue of legal costs reimbursement was settled by adhering to the parties' mutual agreement to compensate one another.

Regesto Legislator

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Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 21 LTG, Art. 74 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF; Settlement Agreement Terminating Spousal Support Appeal: The court accepted the withdrawal, treating it as a voluntary desistment, which generally results in the withdrawing party bearing the costs, but reduced the judicial fee because the appeal process terminated without a decision on the merits; consequently, the court ordered the judicial costs to be split equally between the parties, while the issue of legal costs reimbursement was settled by adhering to the parties' mutual agreement to compensate one another.

Parole chiave

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convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio separazione dei coniugi durata del mantenimento post-matrimoniale sostegno finanziario conseguenze del ritiro rimborso delle spese

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 21 LTG

The amount of the court fee was reduced because the appeal procedure ended without a substantive decision.

art. 106 cpv. 1 CPC

Cited implicitly in the reasoning section concerning the obligation to bear court costs upon withdrawal, although the final order uses a different cost allocation rule.

art. 76 LTF

Cited in the section on legal remedies regarding the standing to appeal, but not in the dispositive orders.

art. 90 a 93 LTF

Cited in the section on legal remedies regarding decisions open to appeal, but not in the dispositive orders.

art. 95 a 98 LTF

Cited in the section on legal remedies regarding the grounds for appeal, but not in the dispositive orders.

art. 100 cpv. 1 e 2 LTF

Cited in the section on legal remedies regarding the deadline for appeal, but not in the dispositive orders.

art. 72 segg. LTF

Cited in the section on legal remedies regarding the admissibility of the civil appeal, but not in the dispositive orders.

art. 74 LTF

Cited in the section on legal remedies regarding the threshold for pecuniary disputes, but not in the dispositive orders.

art. 116 LTF

Cited in the section on legal remedies regarding the grounds for subsidiary constitutional appeal, but not in the dispositive orders.

art. 113 LTF

Cited in the section on legal remedies regarding the admissibility of the subsidiary constitutional appeal, but not in the dispositive orders.

art. 115 LTF

Cited in the section on legal remedies regarding the standing to file a subsidiary constitutional appeal, but not in the dispositive orders.

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Testo completo

Incarto n. 11.2011.84 · Lugano 8 maggio 2012/lw · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio

vicecancelliera: · Baggi Fiala

sedente per statuire nella causa DI.2010.1268 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 19 agosto 2010 da

AP 1 (patrocinata dall' PA 1) contro

AO 1 (patrocinato dall' PA 2)

giudicando sull'appello del 14 giugno 2011 presentato da AP 1 e sull'appello del 15 giugno 2011 presentato da AO 1 contro la sentenza emessa il 1° giugno 2011 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

premesso che AO 1 (1971) e AP 1 (1970) si sono sposati a Mendrisio il 15 ottobre 1999 e che dal matrimonio è nato N__________, il 22 gennaio 2006;

rammentato che con decisione del 1° giugno 2011 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato i coniugi a vivere separati dal 1° ottobre 2009, ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie, cui ha affidato il figlio N__________, ha regolato il diritto di visita paterno, ha obbligato AO 1 a versare dal maggio del 2010 un contributo alimentare di fr. 2527.– mensili per la moglie, oltre a uno di fr. 1800.– mensili per il figlio (assegno familiare non compreso) e ha pronunciato la separazione dei beni dal

20 agosto 2010, ponendo la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 3000.– per due quinti a carico del marito e per il resto a carico della moglie, tenuta a rifondere al marito fr. 2000.– per ripetibili ridotte;

preso atto che contro tale sentenza AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del

14 giugno 2011

volto a ottenere l'aumento del contributo alimentare per sé a fr. 3319.– mensili e una diversa ripartizione degli oneri processuali e delle ripetibili;

ricordato che il 15 giugno 2011 ha appellato anche AO 1, postulando una riduzione del contributo alimentare per la moglie a fr. 1500.– mensili dall'agosto del 2010;

ritenuto che nelle loro osservazioni del 5 e 11 luglio 2011 le parti concludono vicendevolmente per il rigetto dell'appello avversario;

accertato che il 3 maggio 2012 AP 1 ha comunicato a questa Camera di ritirare l'appello in ossequio a un accordo “inerente tutte le conseguenze accessorie del divorzio, che comprende il ritiro dei rispettivi appelli contro la sentenza PUC del 1° giugno 2011 della Pretura di Lugano, sez. 6 (inc. DI.2010.1268)”;

appurato che analoga comunicazione è stata presentata da AO 1 il 4 maggio 2012;

ricordato che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 3 ad art. 106), indipendente­mente dai motivi che possono avere indotto l'appellante a recedere dalla lite;

considerato che desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC);

rilevato che nella fattispecie non v'è motivo di scostarsi da tale principio, ma che l'ammontare della tassa di giustizia va ridotto, la procedura di appello terminando senza decisione di merito (art. 21 LTG);

stabilito che per quanto attiene alle ripetibili giova attenersi a quanto le parti hanno liberamente pattuito, compensando le rispettive indennità;

decreta: 1. Si prende atto del ritiro degli appelli presentati da AP 1 e da AO 1. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 300.– sono poste a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno, compensate le ripetibili.

3. Notificazione a:

–;.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.