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11.2011.82 • TRAC TI 11.2011.82 Generato dall'IA

Appeal Dismissed for Untimely Filing in Marital Protective Measures Case

Numero d'incarto 11.2011.82
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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In an appeal concerning a decision on protective measures for a marital union that authorized separation and set spousal and child support amounts, the court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed one day after the ten-day deadline expired, as calculated from the date the appealing party's counsel received the decision; consequently, the court rejected the request for free legal aid as the grounds for appeal concerned a time-barred procedural act, though it exceptionally waived the collection of court costs due to the appellant's presumed financial hardship.

Regesto Legislator

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Art. 314 cpv. 1 CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 142 cpv. 1 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 117 lett. b CPC; Appeal Dismissed for Untimely Filing in Marital Protective Measures Case: che le spese processuali seguirebbero soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma tenuto conto delle ristrettezze economiche in cui si trova verosimilmente l'interessato si giustifica di rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo (art. 107 cpv.

Parole chiave

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deposito tardivo procedura a tutela dell'unione coniugale separazione dei coniugi unione coniugale termine processuale perentorio mantenimento del figlio Protezione dell'unione coniugale: appello tardivo

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning as the basis for awarding procedural costs, although the final order decides not to collect them.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

Cited in the reasoning as the exceptional basis for waiving the collection of court costs due to the appellant's financial difficulties.

art. 117 lett. b CPC

Cited as the basis for rejecting the request for legal aid because it concerned a late procedural act.

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Testo completo

Incarto n. 11.2011.82 · Lugano 26 ottobre 2011/rs · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio

vicecancelliera: · Billia

sedente per statuire nelle cause DI.2010.290 (protezione dell'unione coniugale), CA. 2011.10 e CA. 2011.12 (provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promosse con istanze del 15 dicembre 2010, del 29 marzo e del 12 aprile 2011 da

AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2 ) contro

AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1 ),

giudicando sull'appello del 9 giugno 2011 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore il 26 maggio 2011;

Ritenuto

in fatto: che con decisione del 26 maggio 2011, emanata a protezione dell'unione coniugale, il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha autorizzato AP 1 (1984) e AO

1 (1988) a vivere separati, ha affidato le figlie K__________ (21 marzo 2008) e A__________ (2 gennaio 2010) alla madre, riservato il diritto di visita del padre, obbligando il AP 1 a versare da marzo a maggio del 2011 un contributo alimentare per moglie e figlie di complessivi fr. 1800.– mensili (assegni familiari compresi), oltre ad assumere il costo dell'abitazione coniugale e il premio della cassa malati per tutta la famiglia;

che nella decisione medesima il Pretore ha fissato i contributi ali­mentari dal 1° giugno 2011 in fr. 808.45 mensili per la moglie, in fr. 562.30 mensili per K__________ e in fr. 517.65 mensili per A__________, più una quota della tredicesima di pari importo entro il 5 gennaio di ogni anno, autorizzando AO 1 a riscuotere direttamente eventuali assegni di prima infanzia e assegni integrativi per le figlie;

che contro tale sentenza AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 9 giugno 2011 volto a ottenere – previa concessione del gratuito patrocinio – una riduzione del contributo alimentare per la moglie e per le figlie;

che l'appello non è stato intimato all'istante per osservazioni;

e considerando

in diritto: che le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono emanate, dal 1° gennaio 2011, con la procedura som­maria dell'art. 271 segg. CPC, in esito alla quale il Pretore statuisce mediante decisione impugnabile entro 10 giorni per mezzo di appello (art. 314 cpv. 1 CPC) o reclamo (art. 321 cpv. 2 CPC);

che in concreto la decisione del Pretore, spedita il 27 maggio 2011, è giunta al patrocinatore del convenuto lunedì 30 maggio 2011 (timbro postale sulla busta d'intimazione);

che di conseguenza il termine di ricorso è cominciato a decorrere martedì 31 maggio 2011 (art. 142 cpv. 1 CPC) ed è giunto a scadenza giovedì 9 giugno 2011;

che il plico contenente l'appello del 9 giugno 2011 è stato consegnato allo sportello postale di Coldrerio venerdì 10 giugno 2011 alle ore 15.14 (attestazione postale sulla busta d'invio raccomandato);

che nelle circostanze descritte l'appello si rivela tardivo, senza per altro che l'interessato postuli un'eventuale restituzione del termine di ricorso (art. 148 CPC), onde la manifesta inammissibilità dell'impugnazione;

che le spese processuali seguirebbero soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma tenuto conto delle ristrettezze economiche in cui si trova verosimilmente l'interessato si giustifica di rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo (art. 107 cpv.

1 lett. f CPC);

che non si pone invece il problema di spese ripetibili, l'appello non essendo stato intimato alla controparte;

che la richiesta di gratuito patrocinio non può trovare accoglimento, il beneficio richiesto non essendo destinato a coprire spese per un atto processuale tardivo (art. 117 lett. b CPC);

che quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile;

decide: 1. L'appello è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese processuali.

3. La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.

4. Intimazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.