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11.2011.8 • TRAC TI 11.2011.8 Generato dall'IA

Appeal on Procedural Costs After Moot Marital Residence Dispute

Numero d'incarto 11.2011.8
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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An appeal challenging a lower court's temporary order assigning marital residence pending divorce became moot regarding the residence itself because a final divorce decree and a subsequent appellate decision on post-divorce housing had already been issued, thus rendering the provisional measure without legal interest. However, the appeal retained interest concerning the associated procedural costs and fees awarded against the appellant, leading the appellate court to review the presumed outcome of the merits, finding that the lower court erred by failing to justify its rejection of an offered witness examination, resulting in the cancellation of the cost allocation and imposing costs and reimbursement of fees upon the opposing party.

Regesto Legislator

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Art. 292 CP, Art. 351 cpv. 1 CPC, Art. 405 cpv. 1 CPC, Art. 21 vLTG, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF, Art. 74 LTF; Appeal on Procedural Costs After Moot Marital Residence Dispute: However, the appeal retained interest concerning the associated procedural costs and fees awarded against the appellant, leading the appellate court to review the presumed outcome of the merits, finding that the lower court erred by failing to justify its rejection of an offered witness examination, resulting in the cancellation of the cost allocation and imposing costs and reimbursement of fees upon the opposing party.

Parole chiave

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sentenza di divorzio spese di procedura costi d'alloggio esame di merito caso di rigore coniugale legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 351 cpv. 1 CPC

Used to declare the appeal regarding the provisional allocation of the family home inadmissible because it had become devoid of legal interest.

art. 405 cpv. 1 CPC

Cited as the applicable provision for the procedural steps regarding the appeal concerning the provisional allocation of the family home.

art. 103 cpv. 3 LTF

Mentioned in relation to the possibility for the opposing party to request the suspension of execution from the Federal Tribunal.

art. 104 LTF

Mentioned in relation to the possibility for the opposing party to request provisional measures from the Federal Tribunal.

art. 117 LTF

Mentioned in relation to the possibility for the opposing party to request provisional measures from the Federal Tribunal.

art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

Cited to determine the inapplicability of an appeal in civil matters to the Federal Tribunal due to the dispute value not reaching the threshold.

art. 112 cpv. 1 lett. d LTF

Cited regarding the reviewability of the decision by the Federal Tribunal.

art. 95 LTF

Cited as a basis for recourse to the Federal Tribunal in the section detailing legal remedies.

art. 98 LTF

Cited as a basis for recourse to the Federal Tribunal in the section detailing legal remedies.

art. 116 LTF

Cited as the basis for subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.

art. 113 LTF

Cited regarding the possibility of subsidiary constitutional appeal when the ordinary civil appeal is inadmissible.

art. 90 LTF

Cited as a type of decision reviewable by the Federal Tribunal.

art. 93 LTF

Cited as a type of decision reviewable by the Federal Tribunal.

art. 21 vLTG

Used by analogy to justify the reduction of the judicial fee.

art. 46 cpv. 2 LTF

Cited regarding the suspension of the appeal deadline during judicial holidays, except for provisional measures.

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Testo completo

Incarto n. 11.2011.8 · Lugano, 17 novembre 2014/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

segretaria: · Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente

per statuire nella causa DI.2009.94 (divorzio: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa

con istanza del 14 dicembre 2009 da

AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1) contro

AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 4 gennaio 2011 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare (“sentenza”) emesso il 29 dicembre 2010 dal Pretore del Distretto di Vallemaggia;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che AP 1 (1950) e AO 1 (1944) si sono sposati a __________, dove risiedevano, il 24 aprile 1981;

che dal matrimonio non sono nati figli;

che tra il 1981 e il 1982 i coniugi si sono stabiliti in __________, in una casa situata sulla particella n. __________ RFD di __________, sezione di __________, proprietà del marito;

che costoro vivono separati dalla fine di febbraio del 2005, quando su ingiunzione cautelare emanata dal Pretore il 25 gennaio 2005 nell'ambito di misure a tutela dell'unione coniugale AP 1 ha dovuto lasciare l'abitazione per trasferirsi, sempre a __________, in un rustico preso in locazione dalla sorella e, durante l'estate, in un rustico di sua proprietà sui monti di __________, sopra il paese;

che con sentenza del 15 giugno 2005 il Pretore ha attribuito l'uso dell'abitazione familiare alla moglie, obbligando AP 1 ad assumere direttamente tutte le spese relative all'immobile;

che l'11 giugno 2007 AP 1 ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore, chiedendo – fra l'altro – di rientrare in possesso dell'abitazione (inc. OA.2007.7);

che con istanza cautelare del 14 dicembre 2009 egli ha sollecitato l'assegnazione dell'alloggio familiare a sé medesimo, con ordine alla moglie di trasferirsi altrove entro il 31 marzo 2010 o, al più tardi, entro il 30 giugno successivo;

che all'udienza del 1° febbraio 2010, indetta per il contraddittorio, AO 1 ha proposto di respingere l'istanza;

che, statuendo con decreto cautelare (“sentenza”) del 29 dicembre 2010, il Pretore ha respinto l'istanza e ha posto la tassa di giustizia di fr. 300.– con le spese a carico di AP 1, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 500.– per ripetibili;

che contro tale decreto AP 1 è insorto a questa Camera mediante appello del 4 gennaio 2011 nel quale chiede di annullare il giudizio impugnato o, subordinatamente, di riformarlo nel senso di attribuirgli l'abitazione familiare pendente causa e di ingiungere a AO 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP e del­l'esecuzione effettiva – di lasciare lo stabile entro due mesi dall'intimazione della sentenza;

che nelle sue osservazioni del 7 febbraio 2011 AO 1 ha proposto di respingere l'appello;

che con sentenza del 23 dicembre 2013 il Pretore ha pronunciato il divorzio fra le parti e in liquidazione del regime dei beni ha accertato la proprietà esclusiva di AP 1 sulla particella n. __________, ingiungendo a AO 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di liberare l'immobile nel termine di tre mesi;

che con sentenza di data odierna questa Camera ha respinto un appello presentato da AO 1 per ottenere – fra l'altro – l'assegnazione dell'alloggio familiare dopo il divorzio o, in subordine, un diritto d'abitazione per due anni dietro versamento di fr. 500.– mensili (inc. 11.2014.10);

e considerando

in diritto: che l'emanazione di una sentenza di divorzio fa decadere – come ogni decisione di merito – i provvedimenti cautelari adottati in pendenza di causa, comprese eventuali misure a protezione dell'unione coniugale;

che nelle circostanze descritte non ha più senso statuire in concreto sull'assegnazione provvisionale dell'abitazione familiare decretata dal Pretore, la questione essendo disciplinata ormai dalla sentenza pronunciata oggi da questa Camera;

che la decisione emanata da questa Camera è esecutiva, anche se AO 1 potrà chiedere al Tribunale federale il conferimento dell'effetto sospensivo a un possibile ricorso, rispettivamente l'adozione di provvedimenti cautelari nell'ambito di un tale rimedio giuridico (art. 103 cpv. 3, 104 e 117 LTF);

che, ciò premesso, l'appello sull'assegnazione provvisionale dell'alloggio familiare risulta senza interesse e dev'essere stralciato dai ruoli conformemente all'art. 351 cpv. 1 CPC ticinese, ancora applicabile in virtù dell'art. 405 cpv. 1 CPC, il decreto impugnato essendo stato notificato il 29 dicembre 2010 (DTF 137 III 130);

che l'appello in esame conserva ancora interesse, per contro, nella misura in cui il Pretore ha deciso di addebitare a AP 1 la tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese del decreto cautelare, così come di obbligarlo alla rifusione di fr. 500.– per ripetibili a AO 1;

che per sapere se tale dispositivo resista alla critica occorre esa­minare quale sarebbe stato il presumibile esito dell'appello nel caso in cui questo non fosse divenuto privo d'interesse giuridico (criterio applicabile in linea di principio, nella vecchia procedura, ogni qual volta un appello andasse stralciato dai ruoli per soprav­venuta mancanza d'intesse: RtiD I-2004 pag. 488 consid. 7 con riferimenti);

che nell'appello AP 1 rimproverava al Pretore, anzitutto, di non essersi pronunciato sull'escussione di una testimone (H__________) da lui offerta al contraddittorio cautelare del 1° febbraio 2010 e alla cui audizione si opponeva la convenuta;

che la doglianza era fondata, il Pretore avendo statuito con il decreto cautelare impugnato senza indicare nemmeno di scorcio come mai l'audizione della testimone non sembrasse dover apportare elementi di rilievo per l'emanazione del giudizio (“apprezzamento anticipato delle prove”);

che nelle condizioni illustrate il decreto cautelare sarebbe quindi stato annullato per difetto di motivazione e gli atti rinviati al Pretore perché giustificasse il rifiuto di assumere la prova notificata dall'istante;

che di conseguenza, nella misura in cui è ancora provvisto d'interesse giuridico, l'appello va accolto e il dispositivo del decreto impugnato sugli oneri processuali e le ripetibili annullato;

che, chiarito ciò, gli oneri di appello sono a carico della convenuta, la quale ha chiesto a torto di respingere l'impugnazione;

che la tassa di giustizia dev'essere ad ogni modo ridotta (art. 21 vLTG per analogia);

che AO 1 rifonderà inoltre al marito un'equa indennità per ripetibili, commisurata al tempo e all'impegno che un avvocato solerte e speditivo avrebbe profuso nella stesura dell'appello per censurare in modo stringato e conciso il vizio di forma;

che per quanto attiene ai rimedi giuridici esperibili contro il presente decreto sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non appare raggiungere la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, il valore locativo dell'abitazione rivendicata in uso da AO 1 per la presumibile durata residua della causa di merito al momento di adire questa Camera non risultando di tale entità;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Nella misura in cui non è divenuto senza interesse giuridico, l'appello è accolto e il decreto impugnato è annullato.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 200.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 250.–

da anticipare dall'appellante, sono posti a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 1500.– per ripetibili.

3. Notificazione:

–; –.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).