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11.2011.75 • TRAC TI 11.2011.75 Generato dall'IA

Curator Fee Reduction and Account Settlement Appeal Dismissed for Lack of Specific Grounds

Numero d'incarto 11.2011.75
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appellant sought to overturn a supervisory authority's decision that upheld a regional tutelary commission's rejection of the 2009 account settlement submitted by a voluntary curator, which also ordered a reduction in the curator's fee and repayment of funds allegedly withdrawn without permission. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to substantively address the specific criticisms raised by the supervisory authority regarding poor creditor management, unauthorized fund withdrawals, and excessive delegation, rendering the appeal essentially unmotivated and justifying the imposition of court costs on the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 39 LAC, Art. 423 cpv. 1 CC, Art. 423 cpv. 2 CC, Art. 417 cpv. 2 CC, Art. 31 LPAmm, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF; Curator Fee Reduction and Account Settlement Appeal Dismissed for Lack of Specific Grounds: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to substantively address the specific criticisms raised by the supervisory authority regarding poor creditor management, unauthorized fund withdrawals, and excessive delegation, rendering the appeal essentially unmotivated and justifying the imposition of court costs on the appellant.

Parole chiave

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revoca della curatela riduzione delle spese giudiziarie diritto regionale legittimazione a ricorrere surrogazione dell'ente pubblico aggiudicazione all'incanto Approvazione di rendiconti e approvazione della mercede del curatore

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 113 II 233
istruzioni relative alla contabilità dell'amministrazione e al rendiconto (DTF 113 II 233 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 72 segg. LTF

This article governs the admissibility of the civil law appeal to the Federal Tribunal, referenced in the section detailing legal remedies against the decision.

art. 90 a 93 LTF

These articles define the types of decisions against which a civil law appeal to the Federal Tribunal is admissible, referenced in the section detailing legal remedies.

art. 95 a 98 LTF

These articles outline the grounds for filing a civil law appeal to the Federal Tribunal, referenced in the section detailing legal remedies.

art. 100 cpv. 1 e 2 LTF

This article sets the time limit for filing a civil law appeal to the Federal Tribunal, referenced in the section detailing legal remedies.

art. 74 LTF

This article establishes the threshold for admissibility of the civil law appeal in pecuniary matters, referenced when assessing potential appeal to the Federal Tribunal.

art. 76 LTF

This article regulates the standing to appeal (legitimation to appeal) to the Federal Tribunal, referenced in the section detailing legal remedies.

art. 113 LTF

This article governs the admissibility of the subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal when the civil law appeal is not admissible, referenced in the section detailing legal remedies.

art. 116 LTF

This article lists the grounds for filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal, referenced in the section detailing legal remedies.

art. 115 LTF

This article regulates the standing to file a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal, referenced in the section detailing legal remedies.

art. 31 LPAmm per analogia

This procedural rule was applied by analogy to determine the allocation of court costs based on the outcome of the appeal.

art. 112 cpv. 1 lett. d LTF

This article was referenced to discuss the possibility of appealing the current judgment to the Federal Tribunal concerning guardianship matters.

art. 72 cpv. 2 lett. b n. 5 LTF

This article was referenced to confirm that the approval of guardianship accounts and curator fees can generally be subject to a civil law appeal.

art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

This article was referenced in relation to the minimum monetary threshold required for a civil law appeal to the Federal Tribunal.

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Testo completo

Incarto n. 11.2011.75 · Lugano, 20 giugno 2011/rs · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti, supplente

vicecancelliera: · Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa n.700.2008/R.51.2010 (curatela volontaria: approvazio­ne di rendiconto e mercede del curatore) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

AP 1 alla

Commissione tutoria regionale 14, Bellinzona

come curatore di

PI 1,

riguardo alla mancata approvazione del rendiconto 2009;

giudicando sul ricorso (“appello”) del 14 maggio 2011 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 28 marzo 2011 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

Ritenuto

in fatto: A. Con decisione del 29 dicembre 2008 la Commissione tutoria regionale

15 ha istituito in favore di PI 1 (1984) una curatela volontaria, affidata a AP

1. PI 1 essendosi trasferita da __________ a __________, il 25 agosto 2009 la Commissione tutoria regionale 14 ha assunto il caso. Su richiesta della curatelata, AP 1 è poi stato sostituito nel gennaio del 2010 da PI 2.

B. Il 1° febbraio 2010 AP 1 ha sottoposto alla Commissione tutoria regionale 14 il rendiconto 2009 della curatelata, non controfirmato da quest'ultima. Con decisione del 29 aprile 2010 la Commissione tutoria regionale ne ha respinto l'approvazione, rilevando che il curatore avrebbe dovuto ridurre il proprio onorario da fr. 2190.– a fr. 550.– e rimborsare alla curatelata fr. 1505.75 prelevati senza permesso dalla sostanza di lei. La tassa di giustizia e le spese (fr. 100.– complessivi) sono state poste a carico di PI 1.

C. Contro

la decisione della Commissione tutoria regionale AP 1 ha ricorso il 6 maggio 2010 all'Autorità di vigilanza sulle tutele per ottenere l'approvazione del

rendiconto. Statuendo con decisione del 28 marzo 2011, l'Autorità di vigilanza ha respinto il ricorso, ha confermato la decisione impugnata e ha posto

la tassa di giustizia con le spese (fr. 400.– complessivi) a carico del ricorrente. La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

D. Insorto con appello del 12 maggio 2011 a questa Camera, AP 1 chiede di essere sentito, di vedersi riconoscere la mercede da lui esposta nel rendiconto 2009 della curatelata e di annullare la condanna al versamento di fr. 400.– per oneri processuali. L'appello non è stato notificato per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. Le decisioni intimate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele fino al 31 dicembre 2010 erano impugnabili con appello entro venti gior­ni dalla notifica (vecchio art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, cui rinviava anche l'art. 39 LAC). Le decisioni intimate dopo di allora sono impugnabili invece con *ricorso* – e non più appello, come indica l'Autorità di vigilanza nel dispositivo sui rimedi giuridici della decisione impugnata – entro 30 giorni (nuovo art. 48 della legge medesima, RL 4.1.2.2). La procedura applicabile è di conseguenza, ora, quella degli art. 60 segg. LPAmm applicabile davanti al Tribunale cantonale amministrativo (nuovo art. 74*b* LOG per analogia, con le particolarità che figurano nella norma stessa).

2. L'autorità tutoria deve esaminare le relazioni e i conti periodici del tutore e richiederne, ove sia necessario, la completazione e la correzione (art. 423 cpv. 1 CC). Essa accorda o nega l'approvazione alle relazioni e ai conti del tutore e prende, ove occorra, le misure necessarie per garantire i beni del tutelato (art. 423 cpv. 2 CC). Identici principi valgono per le relazioni e i conti periodici presentati da curatori e assistenti (Geiser in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 2 ad art. 423). Nel caso in cui l'autorità tutoria non approvi tali consuntivi, anche il tutore – rispettivamente il curatore o l'assistente – può ricorrere contro

istruzioni relative alla contabilità dell'amministrazione e al rendiconto (DTF 113 II 233 consid. 2). Toccato nei suoi propri interessi, il curatore può ricorrere inoltre

– evidentemente – contro l'ammontare della mercede riconosciutagli dall'autorità tutoria (art. 417 cpv. 2 CC).

3. In concreto il ricorrente chiede anzitutto di essere sentito personalmente. Non spiega tuttavia perché, né pretende di non essersi potuto esprimere appieno davanti all'Autorità di vigilanza sulle tutele o nel ricorso dinanzi a questa Camera. D'altro lato il ricorrente non può invocare nemmeno un diritto – non previsto dalla legge – di completare oralmente i motivi del gravame una volta decorso il termine d'impugnazione. La sua richiesta di indire un'udienza in appello non può pertanto trovare accoglimento.

4. Nel merito il ricorrente allega di avere regolarmente sottoposto il rendiconto 2009 alla Commissione tutoria regionale, di assolvere tutele e curatele sin dal 2003, di essersi sempre attenuto nello svolgimento dei mandati a criteri ben precisi, di avere sollecitato nel frattempo un esonero dalle sue funzioni per motivi di salute e di avere sì delegato certe mansioni a terzi, ma sempre sotto sua responsabilità. Con riferimento al caso specifico egli sottolinea di avere chiesto che l'Autorità di vigilanza sulle tutele lo convocasse per spiegare il suo modo di procedere. Quanto al fatto poi che talune esecuzioni a carico di PI

1 siano terminate con attestati di carenza beni (circostanza rimproveratagli dalla Commissione tutoria regionale e dall'Autorità di vigilanza), egli reputa ciò “pacifico” ogni qual volta un escusso non abbia sostanza né patrimonio e viva con risorse inferiori al minimo esistenziale.

5. Nella decisione impugnata l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha spiegato in sintesi che, visti i debiti della curatelata, il ricorrente avrebbe dovuto pianificare meglio la tacitazione dei creditori, evitando che certuni continuassero le procedure esecutive fino all'emissione di attestati di carenza beni (consid. 6). Essa ha ricordato altresì che un tutore (o curatore o assistente che sia) non può prelevare denaro dalla sostanza del pupillo senza avere prima sottoposto la sua nota d'onorario all'autorità tutoria (consid. 7). Inoltre essa ha deplorato il fatto che AP 1 avesse largamente delegato la gestione della curatela a un'impiegata della __________ di __________, dedicando quasi sempre altrettanto tempo per verificarne operato (consid. 9). Oltre a ciò, egli risultava essersi attivato solo nell'aprile del 2009, pur avendo fatturato prestazioni sin dal gennaio. Secondo l'Autorità di vigilanza, in definitiva, a giusto titolo la Commissione tutoria regionale aveva ridotto la mercede del curatore da fr. 2190.– (51 ore di lavoro e fr. 150.– di spese) a fr. 550.– (10 ore di lavoro e fr. 150.– di spese).

6. Con gli addebiti a lui mossi nella decisione impugnata il ricorrente non si confronta. Egli non pretende che gli fosse impossibile pianificare razionalmente la tacitazione dei creditori della curatelata, né che fosse suo

diritto prelevare fondi dalla sostanza della pupilla, né che l'impiegata della __________ fosse in grado di assicurare la gestione della curatela senza onerosi controlli, né – tanto meno – ch'egli si sarebbe attivato nell'amministrazione della curatela fin dal gennaio del 2009. Si limita, come detto, a difendere genericamente il proprio operato e a definire “pacifico” che esecuzioni contro debitori in difficoltà finanziarie terminino con attestati di carenza beni, ma sorvola sui rimproveri che l'Autorità di vigilanza gli ha partitamente rivolto. Egli lascia intendere per vero che tale autorità avrebbe dovuto sentirlo personalmente prima di decidere, ma così argomentando dimentica che toccava anzitutto a lui spiegare perché la decisione della Commissione tutoria regionale fosse erronea o censurabile, non all'Autorità di vigilanza indagare d'ufficio. Che, poi, non si potesse esigere da lui un'esposizione scritta all'Autorità di vigilanza sulle tutele delle ragioni per cui la Commissione tutoria regionale avesse sbagliato negando l'approvazione del rendiconto 2009 egli non sostiene. Ne segue che, sostanzialmente privo di motivazione, il ricorso sfugge a qualsiasi esame e va dichiarato irricevibile.

7. Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza del ricorrente (art.

31 LPAmm per analogia). La tassa di giustizia è commisurata alla circostanza, nondimeno, che l'attuale decisione si esaurisce in un giudizio di non entrata in materia.

8. Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'approvazione di rendiconti

di un curatelato e l'entità della mercede spettante al curatore possono formare

– in sé – oggetto di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n.

5 LTF). Il valore litigioso nel caso specifico (fr. 1640.– di riduzione d'onorario, di cui fr. 1505.75 da rimborsare alla curatelata) non raggiunge tuttavia la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide: 1. Il ricorso è irricevibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 300.– complessivi sono poste a carico del ricorrente.

3. Intimazione:

– – –

Comunicazione:

–

– Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.