Spousal Support Termination Appeal Withdrawal Costs
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant sought to overturn a lower court decision that had terminated a lifetime spousal support obligation originally imposed during a 1995 divorce, despite the appellant appealing to have the request dismissed and seeking reinstatement of support. The appellate court acknowledged the appellant's subsequent withdrawal of the appeal due to a private settlement between the parties, ruling that such withdrawal constitutes desistance, which generally obligates the withdrawing party to bear the procedural costs, thus ordering the appellant to pay a reduced court fee while denying the counterparty reimbursement because the appeal had not been formally served for observations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 106 cpv. 1 CPC, Art. 21 LTG, Art. 74 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF; Spousal Support Termination Appeal Withdrawal Costs: The appellate court acknowledged the appellant's subsequent withdrawal of the appeal due to a private settlement between the parties, ruling that such withdrawal constitutes desistance, which generally obligates the withdrawing party to bear the procedural costs, thus ordering the appellant to pay a reduced court fee while denying the counterparty reimbursement because the appeal had not been formally served for observations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe principle of imposing judicial costs on the appellant who withdrew the appeal is cited as the basis for the cost allocation.
Cited to justify the reduction of the judicial fee because the appeal ended without a decision on the merits.
Testo completo
Incarto n. 11.2011.72 · Lugano 19 aprile 2013/mc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques
vicecancelliera: · F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa inc. OA.2010.11 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione dell'11 gennaio 2010 da
AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 1 ) contro
AP 1 ,
giudicando sull'appello del 26 maggio 2011 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 4 aprile 2011 dal Pretore;
premesso che con sentenza del 25 gennaio 1995 il Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6, ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il 14 novembre 1964 a __________ tra AO 1 (1941) e AP 1 (1940), obbligando il marito – tra
l'altro – a versare alla moglie una rendita d'indigenza vita natural durante di fr. 590.– mensili;
rammentato che con sentenza del 4 aprile 2011, in accoglimento di una petizione dell'11 gennaio 2010 presentata da AO 1, il Pretore ha soppresso tale contributo di mantenimento dal 12 gennaio 2010 e posto gli oneri processuali a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, senza assegnare ripetibili né indennità di inconvenienza;
accertato
che contro tale sentenza AP 1 è insorta con un appello del 26 maggio 2011 a questa Camera per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di dichiarare
irricevibile la richiesta dell'ex marito, ritornare gli atti al Pretore “affinché venga eseguita l'istruttoria come richiesto sulle prove richieste assolutamente influenti” e condannare AO 1 a versarle fr. 268.55 mensili quale contributo d'indigenza;
ritenuto che l'appello non è stato intimato alla controparte per osservazioni;
preso atto che il 12 aprile 2013 AP 1 ha comunicato a questa Camera di ritirare l'appello, avendo le parti raggiunto un accordo;
ricordato che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 3 ad art. 106), indipendentemente dai motivi che possono avere indotto l'appellante a recedere dalla lite;
considerato che desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC);
rilevato che nella fattispecie non v'è motivo di scostarsi da tale principio, ma che l'ammontare della tassa di giustizia va ridotto, la procedura di appello terminando senza decisione di merito (art. 21 LTG);
stabilito che non si giustifica di attribuire ripetibili a AO 1, cui l'appello non è stato notificato per osservazioni;
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Le spese processuali di fr. 100.– sono poste a carico dell'appellante.
3. Notificazione:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.