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11.2011.7 • TRAC TI 11.2011.7 Generato dall'IA

Guardian Removal Appeal Moot Due to Guardian Replacement and Cost Assessment

Numero d'incarto 11.2011.7
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appeal was filed against a supervisory authority's decision upholding the rejection of a request to remove a guardian and co-guardian for an interdicted person, where the appellant sought the removal based on a lack of trust and the guardians' ineffectiveness. The court declared the appeal moot and struck the case from the record because, during the appeal proceedings, the original guardian had been replaced due to retirement, and the co-guardian had subsequently resigned, rendering the specific removal requests obsolete; consequently, the court assessed that the appeal would likely have failed anyway, as the lower authority correctly attributed the ineffectiveness of the tutelage primarily to the appellant's admitted aggressive or non-conforming behavior toward the former guardian, leading to the appellant being held responsible for the procedural costs of the appeal, though the court reduced the judicial fee due to the procedural termination without a full judgment.

Regesto Legislator

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Art. 372 CC, Art. 351 cpv. 1 CPC, Art. 445 CC, Art. 148 cpv. 1 CPC, Art. 21 LTG, Art. 74 LTF; Guardian Removal Appeal Moot Due to Guardian Replacement and Cost Assessment: The court declared the appeal moot and struck the case from the record because, during the appeal proceedings, the original guardian had been replaced due to retirement, and the co-guardian had subsequently resigned, rendering the specific removal requests obsolete; consequently, the court assessed that the appeal would likely have failed anyway, as the lower authority correctly attributed the ineffectiveness of the tutelage primarily to the appellant's admitted aggressive or non-conforming behavior toward the former guardian, leading to the appellant being held responsible for the procedural costs of the appeal, though the court reduced the judicial fee due to the procedural termination without a full judgment.

Parole chiave

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tutore spese di procedura materia tutelare allontanamento stralcio del procedimento esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento Interdizione: rimozione del tutore

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 351 cpv. 1 CPC ticinese

This provision was cited as the basis for striking the appeal from the record because it had become moot.

art. 148 cpv. 1 CPC ticinese

This principle was applied to order the appellant to bear the procedural costs of striking the case from the record (principle of losing party).

art. 21 LTG

This article was cited to justify the reduction of the court fee because the appeal procedure concluded without a judgment.

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Testo completo

Incarto n. 11.2011.7 · Lugano 23 gennaio 2012/rs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio

segretaria: · Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa 250.2002/R.50.2010 (interdizione: rimozione di tutori) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

RI 1,e RI 1, ora in (patrocinati dall' PA 1,) alla

Commissione tutoria regionale 8, Pregassona

per quanto riguarda la rimozione di

PI 3, , e

PI 2,

contutori della stessa PI 1;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 30 dicembre 2010 presentato da RI 1 contro la decisione emessa il

13 dicembre 2010 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Con

decisione del 4 giugno 2002 la Commissione tutoria regionale 4 ha istituito una curatela volontaria in favore di PI 1 (1983). Il 18 settembre 2003 essa ha sostituito

la curatela con una tutela volontaria (art. 372 CC), designando quale tutore PI 3, dell'Ufficio del tutore ufficiale.

B. Nel luglio del 2005 l'incarto è stato passato per competenza alla Commissione tutoria 8, che il 5 dicembre 2006 ha designato a PI 1 un contutore nella persona di PI

2. Una prima richiesta introdotta dal fratello della tutelata, RI 1, per ottenere la rimozione del tutore PI 3 è stata respinta dalla Commissione tutoria regionale l'8 giugno 2006. Una seconda richiesta in tal senso è stata nuovamente respinta dalla Commissione tutoria regionale il 26 giugno 2007 e tale decisione è stata confermata dall'Autorità di vigilanza prima, il 14 agosto 2007, e da questa Camera poi, il 12 ottobre 2007 (inc. 11.2007.162).

C. Il 9 dicembre 2009 PI 1 e RI 1 hanno postulato congiuntamente la rimozione di entrambi i contutori. La Commissione tutoria regionale ha respinto la richiesta il 22 aprile 2010. Statuendo su ricorso del 5 maggio 2010 presentato da PI 1 e RI 1, il 13 dicembre 2010 l'Autorità di vigilanza sulle tutele l'ha respinto e ha confermato la decisione impugnata.

D. Contro la decisione appena citata RI 1 è insorto a questa Camera con un appello del 30 dicembre 2010 nel quale chiede di accogliere il suo ricorso del 5 maggio 2010 e di riformare conseguentemente la decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele. L'appello non è stato notificato per osservazioni. In pendenza di appello, il 7 aprile 2011, la Commissione tutoria regionale ha sostituito PI 3, che il 31 dicembre 2010 ha lasciato l'Ufficio del tutore ufficiale, con __________. Contestualmente essa ha accettato le dimissioni del contutore PI 2.

Considerando

in diritto: 1. La

postulata rimozione del tutore PI 3 è divenuta senza oggetto il 7 aprile 2011 in esito alla sostituzione di lui con __________. Lo stesso RI 1, che prevedeva tale circostanza,

ne dà atto nell'appello, specificando di limitarsi ormai a chiedere la destituzione di PI 2 (memoriale, pag. 4 punto 5). Se non che, tale richiesta è divenuta a sua volta priva d'oggetto, la Com­missione tutoria regionale avendo accettato nel frattempo anche le dimissioni del contutore. Ne segue che, interamente caduco, l'appello va stralciato dai ruoli (art. 351 cpv. 1 CPC ticinese).

2. Rimane da statuire sugli oneri processuali e sulle ripetibili del decreto di stralcio. Ora, nel caso in cui un contenzioso divenisse senza oggetto o senza interesse giuridico, l'autorità valutava sommariamente – in applicazione della vecchia procedura cantonale – quale sarebbe stato il presumibile esito del procedimento se questo non andasse tolto dai ruoli (art. 71 della procedura civile federale per analogia; RtiD I-2004 pag. 488 in alto con rinvii).

a) Nella decisione impugnata l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha rimproverato ai ricorrenti di muovere nei confronti dei tutori accuse generiche e non comprovate, ostacolando anzi

l'operato di entrambi, al punto che PI 3 aveva annunciato l'11 maggio 2010 le proprie dimissioni in seguito al comportamento intimidatorio di RI

1. Non sussistevano dunque – ha continuato l'Autorità di vigilanza sulle tutele

– gli estremi dell'art. 445 CC. Quanto alle cattive relazioni personali dei tutori con i parenti della tutelata, l'Autorità di vigilanza ha ricordato che la precedente curatrice aveva suscitato a sua volta critiche simili da parte dei ricorrenti, “ciò che fa presupporre che un'ulteriore sostituzione non risolverebbe le problematiche esistenti”. Infine l'Autorità di vigilanza ha rilevato che senza la fattiva “collaborazione delle parti coinvolte” l'intervento di tutori e autorità risulta per forza di cose meno o poco efficace, come nella fattispecie, senza che di tale conseguenza gli organi amministrativi possano essere resi responsabili.

b) Nell'appello l'interessato tornava a lamentare – in sintesi – la mancanza di un

“indispensabile rapporto di fiducia” con PI 2, a suo dire incapace di gestire la difficile situazione della sorella per eccessiva condiscendenza.

Onde, a suo modo di vedere, l'incomprensibile ostinazione dell'autorità tutoria nel mantenerlo in carica. Quanto al rimprovero di avere intralciato l'opera dei tutori, l'appellante respingeva ogni addebito, affermando di essersi “sempre prodigato con tutte le sue forze, magari non nelle forme più consone”, in favore della sorella, come dimostrerebbero “le innumerevoli segnalazioni ad opera dello stesso sulle condizioni della sorella nonché i molteplici tentativi di migliorare la situazione di PI 1”. L'intervento di PI 2 non avendo dato i risultati sperati, si imponeva di conseguenza – a parere dell'appellante – la destituzione di lui.

c) A un primo esame l'appello sarebbe verosimilmente stato destinato all'insuccesso, se non dichiarato irricevibile già per carenza di motivazione. L'Autorità di vigilanza sulle tutele, in effetti, non ha revocato in dubbio che “nella fattispecie l'intervento da parte dell'autorità e dei tutori si sia reso particolarmente inefficace”. Ha individuato la causa di ciò, tuttavia, nella “totale mancanza di collaborazione delle parti coinvolte”, se non nei “messaggi

volgari e nelle intimidazioni da parte del signor RI 1” a PI 3 (decisione impugnata, consid. 4 in fine). Che in simili frangenti “l'ado­zione di misure o

soluzioni utili” risultasse “particolarmente difficile” – come ha sottolineato l'Autorità di vigilanza sulle tutele – l'appellante non negava. Nel memoriale egli continuava a censurare l'inefficienza di PI 2, ma la critica cadeva nel vuoto di fronte alla spiegazione addotta dall'Autorità di vigilanza sulle tutele, non potendosi seriamente imputare scarsa riuscita a un tutore che faticava ad assolvere il proprio ruolo per il comportamento aggressivo tenuto da parenti della pupilla. Certo, nell'appello RI 1 respingeva ogni addebito di mancata collaborazione, affermando di essersi adoperato perché la sorella “potesse finalmente guardare il futuro con un poco di serenità e solidità”. Non negava però di avere rivolto, per lo meno a PI 3, “messaggi volgari e intimidatori”. Anzi, riconosceva per finire di non avere agito “nelle forme più consone” (memoriale, pag. 7 punto 9). Pretendere nelle circostanze descritte che i tutori “assumessero le proprie responsabilità” appariva di conseguenza ingeneroso. Esigerne la destituzione era finanche fuori luogo.

d) Se ne conclude che, in ossequio al principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese), gli oneri processuali dello stralcio devono essere addebitati all'appellante. Ciò

esclude l'attribuzione di ripetibili. La tassa di giustizia va ad ogni modo ridotta per tenere conto del fatto che la procedura d'appello termina senza sentenza (art.

21 LTG).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

decreta: 1. L'appello è dichiarato privo d'oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 250.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 300.–

sono posti a carico dell'appellante.

3. Intimazione:

–, – Comunicazione: –, –,; – Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.