Bank Account Freeze Appeal Withdrawn by Appellant
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellate court addressed an appeal filed by one respondent against a lower court's preliminary injunction that ordered a bank to immediately freeze a specific bank account and related securities belonging to the appellant, following an action initiated by the claimants. The appeal was ultimately withdrawn by the appellant after reaching an agreement with the claimants, who in turn waived any claim for legal costs; consequently, the court recorded the withdrawal, which equates to a desistment, leading to the case being struck from the roll, with the appellant being ordered to bear the reduced court fees in principle due to the withdrawal, and no costs awarded based on the parties' agreement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 106 cpv. 1 CPC, Art. 21 LTG, Art. 74 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF; Bank Account Freeze Appeal Withdrawn by Appellant: The appeal was ultimately withdrawn by the appellant after reaching an agreement with the claimants, who in turn waived any claim for legal costs; consequently, the court recorded the withdrawal, which equates to a desistment, leading to the case being struck from the roll, with the appellant being ordered to bear the reduced court fees in principle due to the withdrawal, and no costs awarded based on the parties' agreement.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning as the basis for the obligation of the appellant withdrawing the appeal to bear the judicial costs.
Cited in the reasoning to justify the reduction of the court fee because the appeal procedure ended without a decision on the merits.
Testo completo
Incarto n. 11.2011.64 · Lugano, 31 agosto 2012/mc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio
vicecancelliera: · Baggi Fiala
sedente per statuire nella causa CA. 2011.1 (provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 3 gennaio 2011 da
AO 1 AO 2e AO 3 (patrocinati dagli avvocati PA 2 e) contro
AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1) B__________, (patrocinata dall'avv. dott.);
giudicando sull'appello del 16 maggio 2011 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emanato dal Pretore il 4 maggio 2011;
premesso che con decreto cautelare del 4 maggio 2011, emesso previo contraddittorio, il Pretore della giurisdizione di Locarno Città ha ordinato alla B__________, agenzia di Locarno,
di “procedere al blocco immediato della relazione bancaria n. __________ intestata a __________ e/o AP 1 (...), compresi in particolare i beni depositati sui relativi conti correnti n. __________, n. __________, sulle rubriche n. 1 e 2 e il relativo portafoglio titoli”;
ricordato che contestualmente il Pretore ha assegnato a AO 1, AO 2 e AO 3 un termine di
90 giorni per promuovere la causa di merito, avvertendoli che il provvedimento cautelare sarebbe decaduto ove il termine fosse decorso infruttuoso;
accertato
che contro il decreto cautelare AP 1 è insorta con un appello del 16 maggio 2011 a questa Camera, postulando l'annullamento dell'ordine impartito alla banca, subordinatamente
la riduzione del blocco alla metà del saldo depositato sulla relazione bancaria;
ritenuto che nelle loro osservazioni del 9 giugno 2011 AO 1, AO 2 e AO 3 hanno proposto di respingere l'appello e di confermare il decreto impugnato;
preso atto che con lettera del 27 agosto 2012 AP 1 comunica alla Camera di avere raggiunto con gli istanti un accordo in virtù del quale essa dichiara di ritirare l'appello e gli istanti di rinunciare a indennità per ripetibili;
ricordato che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 3 ad art. 106), indipendentemente dai motivi che possono avere indotto l'appellante a recedere dalla lite;
considerato che desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC);
rilevato che nella fattispecie non v'è motivo di scostarsi da tale principio, ma che l'ammontare della tassa di giustizia va adeguatamente ridotto, la procedura di appello terminando senza decisione di merito (art. 21 LTG);
stabilito che per quanto attiene alle ripetibili giova attenersi a quanto le parti hanno liberamente pattuito;
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Le spese processuali di fr. 200.– sono poste a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
–; –; –.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se
la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.