Appeal Dismissed Due to Mootness of Share Certificate Delivery Request
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appeal concerned a lower court order requiring the appellant to deliver a share certificate of a company, which had subsequently been declared bankrupt, suspended for lack of assets, and ultimately deleted from the commercial register. The appellate court reasoned that since the underlying company no longer existed, the delivery of the share certificate became practically and currently irrelevant, rendering the appeal without interest; moreover, the appellant's tardy request for an extension to comment on this lack of interest justified striking the appeal from the docket without costs or allocation of compensation.
Regesto Legislator
UfficialeRivendicazione di titoli azionari; stralcio della causa diventata senza oggetto in seguito alla cancellazione dal registro di commercio della società che ha emesso i titoli
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning to explain why the request for an extension of the deadline was considered late, leading to the main dispositive order.
Cited in the section on legal remedies, indicating the possible appeal route, although the core decision is based on lack of interest.
Cited in the section on legal remedies regarding admissibility thresholds for appeals in pecuniary matters.
Cited in the section on legal remedies regarding the subsidiary appeal in constitutional matters.
Cited in the section on legal remedies concerning the subsidiary appeal in constitutional matters.
Cited in the section on legal remedies concerning the suspension of the appeal deadline during judicial holidays.
Testo completo
Incarto n. 11.2011.51 · Lugano 11 febbraio 2014/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice: · Jaques, giudice presidente
vicecancelliera: · F. Bernasconi
sedente per statuire nelle cause CA. 2011.49 (provvedimenti cautelari) e SO.2011.829 (procedura sommaria: azione di rivendicazione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza del 4 marzo 2011 dall'
avv. AO 1 (I) (patrocinato dall'avv. dott. PA 1 ) contro
avv. AP 1 (già patrocinata dall'avv. dott. , ),
giudicando sull'appello del 2 maggio 2011 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore l'11 aprile 2011;
Ritenuto
in fatto: che
con sentenza dell'11 aprile 2011 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha ordinato all'avv. AP 1 di consegnare entro 10 giorni all'avv. AO 1 – sotto comminatoria
dell'art. 292 CP – il certificato azionario della N__________ SA, __________, di cui la convenuta era amministratrice unica;
che contro tale sentenza l'avv. AP 1 è insorta a questa Camera il 2 maggio 2011 per ottenere che, conferito al suo appello effetto sospensivo, la richiesta del'avv. AO 1 fosse respinta e il giudizio del Pretore riformato di conseguenza;
che nelle sue osservazioni del 1° giugno 2011 l'avv. AO 1 ha proposto di respingere l'appello;
che il 20 giugno 2013 la N__________ SA è stata dichiarata in fallimento dal 21 giugno successivo, che tale procedura è poi stata sospesa per mancanza di attivi l'11 luglio 2013 e che la ditta è stata cancellata dal registro di commercio il 12 dicembre 2013;
che l'avv. AO 1 ha segnalato l'8 gennaio 2014 a questa Camera come l'appello sia divenuto ormai senza interesse;
che il 10 gennaio 2014 l'avv. AP 1 è stata invitata a esprimersi entro 10 giorni sulla segnalazione, con l'avvertenza che decorso infruttuoso il termine l'appello sarebbe stato stralciato dai ruoli senza spese e senza assegnazione di ripetibili;
e considerando
in diritto: che in seguito all'avvenuta cancellazione della N__________ SA dal registro di commercio lo stesso attore riconosce ormai come l'ottenimento del certificato azionario da parte sua risulti senza interesse pratico e attuale;
che su tale dichiarazione l'appellante non si espressa, limitandosi a postulare il 10 febbraio 2014 una proroga del termine impartitole per formulare eventuali osservazioni;
che un termine fissato dal giudice può essere prorogato per sufficienti motivi “se ne è fatta domanda prima della scadenza” (art. 144 cpv. 2 CPC);
che nella fattispecie la richiesta di proroga è manifestamente tardiva, il termine di 10 giorni impartito all'appellante essendo cominciato a decorrere al più tardi il
21 gennaio 2014, quando la convenuta ha ritirato l'invio raccomandato del Tribunale d'appello, se non già alla scadenza del termine di giacenza presso l'ufficio postale, intervenuta il 18 gennaio 2014;
che l'appellante non indica alcun motivo, del resto, per cui le sarebbe stato impossibile postulare la proroga prima della scadenza del termine impartito dalla Camera;
che, ciò posto, l'appello va dichiarato senza interesse e la causa stralciata dai ruoli senza spese e senza assegnazione di ripetibili, come il giudice delegato della Camera aveva proposto alle parti il 10 gennaio 2014;
decreta: 1. L'appello è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dal ruolo.
2. Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
– avv. , ; – avv. dott. , .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello
Il giudice presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).