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11.2011.5 • TRAC TI 11.2011.5 Generato dall'IA

Wife v. Husband: Appeal Withdrawal and Settlement Ratification in Spousal Support Modification

Numero d'incarto 11.2011.5
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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Following a divorce decree that included spousal support of CHF 1000 monthly for ten years and the husband receiving CHF 20,000 from a notary deposit, the wife appealed, subsequently withdrawing the appeal upon reaching a settlement with the husband. This settlement modified the initial agreement by acknowledging that the wife had already received the CHF 13,500 net amount from the deposit, and in compensation, the husband would terminate the alimony payments thirteen months earlier than stipulated (with the final month being CHF 500 instead of the full amount), which the court approved as a clear, complete, and not manifestly inadequate modification reflecting the parties' free will. Consequently, the court ratified the revised agreement, amending the property liquidation terms, dismissing the appeal, and granting the wife partial legal aid while waiving procedural costs due to her likely precarious economic situation.

Regesto Legislator

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Art. 140 CC, Art. 140 cpv. 2 CC, Art. 74 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF; Wife v. Husband: Appeal Withdrawal and Settlement Ratification in Spousal Support Modification: This settlement modified the initial agreement by acknowledging that the wife had already received the CHF 13,500 net amount from the deposit, and in compensation, the husband would terminate the alimony payments thirteen months earlier than stipulated (with the final month being CHF 500 instead of the full amount), which the court approved as a clear, complete, and not manifestly inadequate modification reflecting the parties' free will. Consequently, the court ratified the revised agreement, amending the property liquidation terms, dismissing the appeal, and granting the wife partial legal aid while waiving procedural costs due to her likely precarious economic situation.

Parole chiave

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modifica della sentenza di divorzio ritiro a seguito di transazione durata del mantenimento post-matrimoniale spese di gratuito patrocinio omologazione della transazione determinazione del mantenimento postmatrimoniale

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 140 CC

Cited as the legal basis for the constitutive effect and required judicial approval of the modification agreement concerning the divorce effects.

art. 116 LTF

Cited in the section describing the recourse available (subsidiary constitutional appeal) if the civil appeal were inadmissible.

art. 72 segg. LTF

Cited in the section describing the conditions for the civil appeal to the Federal Tribunal.

art. 90 a 93 LTF

Cited as the types of decisions against which an appeal to the Federal Tribunal is admissible.

art. 95 a 98 LTF

Cited as the grounds for appeal to the Federal Tribunal.

art. 100 cpv. 1 e 2 LTF

Cited as the deadlines for filing an appeal to the Federal Tribunal.

art. 74 LTF

Cited regarding the admissibility threshold based on the value in dispute for civil appeals.

art. 76 LTF

Cited regarding the standing to appeal in civil matters to the Federal Tribunal.

art. 113 LTF

Cited as the provision governing the subsidiary constitutional appeal.

art. 115 LTF

Cited regarding the standing to appeal in subsidiary constitutional matters.

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Testo completo

Incarto n. 11.2011.5 · Lugano 2 febbraio 2011/rs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario: · Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2007.96 (divorzio su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 14 maggio 2007 da

AO 1 (patrocinato dall' PA 2) contro

AP 1 (patrocinata dall' PA 1);

esaminati gli atti,

Ritenuto

in fatto: A. Con

sentenza del 6 dicembre 2010 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha pro­nunciato il divorzio tra AO 1 (1955) e AP 1 (1959), omologando una convenzione sugli effetti nella quale i coniugi hanno previsto quanto segue:

2.1 A titolo di contributo alimentare AO

1 verserà a AP 1 l'importo di fr. 1000.– mensili per una durata di 10 anni, ridotti a 8 anni qualora la signora AP 1 fosse posta al beneficio di prestazioni di assicurazione invalidità. Per tale eventualità, allo scadere dell'ottavo anno, AP 1 si impegna già sin d'ora a consegnare a AO 1 una dichiarazione dell'assicurazione invalidità attestante che nessuna prestazione le è stata corrisposta o è stata decisa a suo favore fino a quella data. Il contributo continuerà a essere versato direttamente tramite la cassa pensioni dello Stato.

2.2 (…)

2.3 A titolo di liquidazione del regime dei beni, l'importo di fr. 20 000.– presso il notaio avv. __________ sarà liberato

in favore del marito, dietro presentazione della sentenza di divorzio passata in giudicato. Per il resto, ogni coniuge rimane proprietario dei beni in suo

possesso e/o a lui intestati e debitore dei debiti da lui contratti e/o a lui intestati.

B. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 31 dicembre 2010 per ottenere, fra l'altro, l'aumento del contributo alimentare a fr. 1500.– mensili. Contestualmente essa ha postulato il conferimento dell'assistenza giudiziaria. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.

C. Il 12 gennaio 2011 AP 1 ha dichiarato di ritirare l'appello per intervenuta transazione e il 25 gennaio 2011 ha fatto seguire alla Camera uno scambio di corrispondenza con la controparte dal quale si

evince il seguente accordo:

A modifica del punto 2.3 della sentenza di divorzio 6 dicembre 2010 (OA.2007.96) le parti concordano che l'importo che doveva essere in deposito presso il notaio avv. __________ (ovvero effettivi fr. 13 500.– a seguito della deduzione della TUI) essendo in realtà già stato versato in favore della signora AP 1, AO 1 compenserà il mancato incasso interrompendo il versamento di fr. 1000.– a titolo di contributo alimentare così come disposto al punto 2.1 della sentenza, 13 mesi prima dei termini previsti al punto 2.1 ovvero 13 mesi prima della decorrenza del termine di 10 anni a partire dalla sentenza, rispettivamente 13 mesi prima dello scadere di 8 anni in caso di invalidità. L'ultimo mese di obbligo alimentare verranno versati soltanto fr. 500.–.

Considerando

in diritto: 1. Le parti hanno raggiunto un accordo in merito alla modifica di un effetto del divorzio previsto nella convenzione sulle conseguenze dello scioglimento del matrimonio omologata dal Pretore. Una tale modifica richiede anch'essa l'omologazione del giudice, la quale ha effetto costitutivo (art. 140 CC).

2. Prima di omologare l'accordo il giudice si assicura che i coniugi abbiano firmato la convenzione “di loro libera volontà e dopo matura riflessione”, verificando che essa sia “chiara, completa e non manifestamente inadeguata” (art. 140 cpv. 2 CC). In concreto le parti hanno raggiunto un'intesa sulla riduzione dell'importo dovuto al marito in liquidazione del regime dei beni e su una diversa modalità di corresponsione del contributo alimentare per la moglie, in modo da tenere conto del fatto che – contrariamente a quanto prevedeva la convenzione – il notaio __________

aveva liberato il deposito (fr. 13 500.– al netto d'imposta) in favore della stessa AP 1. Tale modifica non appare manifestamente inadeguata. Anzi, rispecchia sostanzialmente gli accordi originari e può essere approvata. Ciò posto, il dispositivo n. 2.3 della sentenza impugnata va modificato di conseguenza e l'appello stralciato dai ruoli.

3. Per quanto riguarda gli oneri processuali, le parti nulla hanno previsto. Ora, una convenzione sull'ammontare dei contributi di mantenimento può assimilarsi, per la sua valenza pecuniaria, a una transazione. E dandosi transazione, salvo diverso accordo il giudice suddivide gli oneri e le ripetibili secondo il risultato dell'intesa, confrontando le richieste di giudizio con quanto stipulato dalle parti nel caso precipuo, senza trascurare il comportamento processuale dell'una o dell'altra (RtiD II-2005 pag. 682 n. 16c). Nella fattispecie l'appellante vede, in esito alla transazione, ridurre la liquidazione del regime dei beni che spetta al marito (da fr. 20 000.– a fr. 13 500.–), ma niente di più, sicché per rapporto alle richieste di giudizio esce in larga misura soccombente. Nondimeno si giustifica di tenere conto delle condizioni economiche verosimilmente precarie in cui essa versa e di rinunciare alla riscossione di oneri processuali. Non si pone inoltre problema di ripetibili alla controparte, cui l'appello nemmeno è stato intimato.

4. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria, essa merita di essere

accolta limitatamente alla questione oggetto dell'accordo, dato che per il resto l'appellante medesima ha desistito dalle

sue pretese, ciò che rende senza interesse il beneficio dell'assistenza

giudiziaria (RtiD II-2006 pag. 614 in basso con numerosi riferimenti; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2010.61 del 9 giugno 2010,

consid. 3).

Per questi motivi,

pronuncia: I. L'accordo intervenuto tra le parti è omologato e il dispositivo n. 2.3 della sentenza impugnata è così riformato:

In liquidazione del regime dei beni AP 1 riconosce a AO 1 una spettanza di fr. 13 500.–. Da parte sua AO 1 è autorizzato a compensare la spettanza interrompendo il versamento di fr. 1000.– a titolo di contributo alimentare disposto al punto

2.1 della sentenza 13 mesi prima dei termini previsti al punto 2.1, ovvero 13 mesi prima della decorrenza del termine di 10 anni a partire dalla sentenza, rispettivamente 13 mesi prima dello scadere di 8 anni in caso di invalidità. L'ultimo mese di obbligo alimentare verranno versati soltanto fr. 500.–. Per il resto, ogni coniuge rimane proprietario dei beni in suo possesso e/o a lui intestati e debitore dei debiti da lui contratti e/o a lui intestati.

Gli altri dispositivi della sentenza impugnata rimangono invariati.

II. L'appello del 31 dicembre 2010 presentato da AP 1 è stralciato dai ruoli.

III. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

IV. AP 1 è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'__________PA 1 limitatamente alla questione del contributo alimentare.

V. Intimazione a:

;.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.