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11.2011.44 • TRAC TI 11.2011.44 Generato dall'IA

Spousal and Child Support Appeal Timeliness Dispute

Numero d'incarto 11.2011.44
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appeal concerned a challenge to a lower court's order, issued in summary proceedings following marital separation proceedings, which mandated the withholding of Fr. 6420 monthly from the appellant's salary for spousal and child support payments. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed on April 8, 2011, while the legally mandated ten-day appeal period, which began running on March 10, 2011, expired on March 21, 2011, rendering the appeal untimely, despite the lower court having erroneously stated the appeal period was thirty days; the court reasoned that the appellant, being represented by counsel, should have verified the correct statutory appeal period under the Code of Civil Procedure rather than relying on the clear error in the judgment.

Regesto Legislator

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Art. 177 CC, Art. 314 cpv. 1 CPC, Art. 308 cpv. 2 CPC, Art. 142 cpv. 1 CPC, Art. 142 cpv. 3 CPC, Art. 148 CPC; Spousal and Child Support Appeal Timeliness Dispute: 6420 monthly from the appellant's salary for spousal and child support payments. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed on April 8, 2011, while the legally mandated ten-day appeal period, which began running on March 10, 2011, expired on March 21, 2011, rendering the appeal untimely, despite the lower court having erroneously stated the appeal period was thirty days; the court reasoned that the appellant, being represented by counsel, should have verified the correct statutory appeal period under the Code of Civil Procedure rather than relying on the clear error in the judgment.

Parole chiave

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mantenimento del figlio causa civile patrocinatore d'ufficio tempestività dell'istanza di ricusazione ordine di pagamento caso di rigore coniugale Diffida ai debitori. Appello tardivo: errata indicazione dei rimedi giuridici

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 135 III 494
– e quindi invocare la propria buona fede – se lui (o il suo avvocato) avrebbe potuto scoprire l'errore semplicemente consultando il testo di legge, senza doversi riferire a dottrina o giurisprudenza (DTF 135 III 494 consid.
DTF 138 I 53
1 CPC e 177 CC), soprattutto da parte di un avvocato (DTF 138 I 53 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 142 cpv. 1 CPC

The appeal was declared inadmissible because it was filed after the deadline, which was calculated starting on this date.

Art. 142 cpv. 3 CPC

The end of the appeal deadline was determined by this rule because the 10th day fell on a Saturday.

Art. 106 cpv. 1 CPC

This provision established the general rule for imposing procedural costs, although the court ultimately waived them.

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Testo completo

Incarto n. 11.2011.44 · Lugano 18 ottobre 2013/mc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques

vicecancelliera: · Baggi Fiala

sedente per statuire nella causa DI.2010.1905 (diffida ai debitori) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 10 dicembre 2010 da

AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2) contro

AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1),

giudicando sull'appello dell'8 aprile 2011 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore aggiunto l'8 marzo 2011;

Ritenuto

in fatto: che con decisione emanata il 17 novembre 2010 a protezione dell'unione coniugale il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha

autorizzato AP 1 (1962) ed AO 1 (1965) a vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie e ha affidato il figlio A__________ (2005) a

quest'ultima, riservato il diritto di visita paterno, obbligando AP 1 a versare dal marzo del 2010 un contributo alimentare di

fr. 5120.– mensili per la moglie e uno di fr. 1300.– mensili per il figlio (assegni familiari non compresi), come pure ad assumere tutti i costi dell'asilo privato per gli anni scolastici 2009/10 e 2010/11, oltre a saldare fatture scoperte per fr. 6150.– (inc. DI.2010.433);

che un appello introdotto da AP 1 contro tale decisione è stato respinto da questa Camera con sentenza del 18 giugno 2013 (inc. 11.2010.137);

che, statuendo su istanza presentata il 10 dicembre 2010 da

AO 1, il

Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 6, ha ordinato l'8 marzo 2011 alla __________ di trattenere dallo stipendio percepito da AP 1

fr. 6420.– mensili, riversandoli direttamente su un conto bancario dell'istante;

che contro la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello dell'8 aprile 2011 per ottenere la reiezione dell'istanza di trattenuta salariale e la conseguente riforma del giudizio impugnato;

che AO 1 non ha formulato osservazioni all'appello;

e considerando

in diritto: che una "diffida ai debitori" emessa in una procedura a tutela dell'unione coniugale (art. 177 CC) è trattata con la procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 271 lett. a e 276 CPC) ed è quindi appellabile nel termine di 10 giorni (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso sia di almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC);

che nella fattispecie il valore litigioso può ritenersi dato, vertendo la trattenuta su contributi di mantenimento per moglie e figlio di complessivi fr. 6420.– mensili;

che la decisione impugnata, intimata martedì 8 marzo 2011, è giunta al patrocinatore del convenuto mercoledì 9 marzo 2011 (www.posta.ch/EasyTrack, informazioni inerenti al recapito __________ – R Svizzera), come ammette lo stesso appellante;

che, di conseguenza, il termine di impugnazione è cominciato a decorrere giovedì 10 marzo 2011 (art. 142 cpv. 1 CPC) ed è giunto a scadenza lunedì 21 marzo 2011, il decimo giorno cadendo di sabato (art. 142 cpv. 3 CPC);

che l'appello è stato depositato l'8 aprile 2011 (timbro postale sulla busta d'invio raccomandato) ed è pertanto tardivo;

che, certo, nella decisione impugnata il Pretore aggiunto ha erroneamente indicato il termine d'impugnazione di 30 giorni;

che un appellante non può valersi tuttavia di un'indicazione erronea nei rimedi giuridici

– e quindi invocare la propria buona fede – se lui (o il suo avvocato) avrebbe potuto scoprire l'errore semplicemente consultando il testo di legge, senza doversi riferire a dottrina o giurisprudenza (DTF 135 III 494 consid. 4.4; RtiD

I-2008 pag. 1014 consid. 4.2);

che nel caso in esame l'errore del primo giudice era rilevabile con la semplice lettura del Codice di procedura civile (art. 271 lett. a, 314 cpv.

1 CPC e 177 CC), soprattutto da parte di un avvocato (DTF 138 I 53 consid. 8.3.2);

che, del resto, lo stesso patrocinatore dell'appellante ammette di essersi accorto dell'errore durante la preparazione dell'appello (memoriale, pag. 3);

che nondimeno egli non postula la restituzione del termine di appello né pretende di essere senza colpa o di essere responsabile solo in lieve misura dell'inosservanza (art. 148 CPC), ma si limita a rimettersi alla decisione della Camera;

che nelle circostanze descritte l'appello può solo essere dichiarato tardivo;

che le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma che l'erronea indicazione dei rimedi giuridici induce a rinunciare a ogni prelievo;

che non si pone problema di ripetibili, AO 1 non avendo formulato osservazioni;

che per quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF) il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF;

decide: 1. L'appello è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese.

3. Notificazione:

–; –.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).