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11.2011.32 • TRAC TI 11.2011.32 Generato dall'IA

Appeal Regarding Dismissal of Request to Remove Court-Appointed Curator

Numero d'incarto 11.2011.32
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appeal was lodged against the supervisory authority's decision that dismissed a request to remove a court-appointed representative curator for two minor daughters in the context of their parents' divorce proceedings. The appellate court found the appeal inadmissible because the appellant failed to challenge the core legal reasoning upon which the previous authorities relied: that the regional guardianship commission lacked the jurisdiction to remove a procedural curator unless specifically requested by the presiding judge who appointed them, as this curator's performance was primarily evaluated by the judge presiding over the divorce case, not the guardianship authority, rendering the appeal insufficiently motivated despite its length.

Regesto Legislator

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Art. 39 LAC, Art. 382 cpv. 1 CPC, Art. 146 cpv. 1 vCC, Art. 299 cpv. 1 CPC, Art. 147 cpv. 1 vCC, Art. 445 cpv. 1 CC; Appeal Regarding Dismissal of Request to Remove Court-Appointed Curator: The appellate court found the appeal inadmissible because the appellant failed to challenge the core legal reasoning upon which the previous authorities relied: that the regional guardianship commission lacked the jurisdiction to remove a procedural curator unless specifically requested by the presiding judge who appointed them, as this curator's performance was primarily evaluated by the judge presiding over the divorce case, not the guardianship authority, rendering the appeal insufficiently motivated despite its length.

Parole chiave

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autorità con potere di nomina revoca della curatela vigilanza dell'autorità competente materia tutelare azione in revoca incompetenza per materia Curatela di rappresentanza: rimozione del curatore?

Disposizioni normative citate

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Art. 39 LAC
48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinviava anche l'art. 39 LAC).
Art. 382 cpv. 1 CPC
Intanto perché l'interessato non può eccepire la nullità di un decreto “supercautelare” risalente al 4 ottobre 2007 senza nemmeno avere esaurito a suo tempo la possibilità del contraddittorio (art. 382 cpv. 1 CPC ticinese: sentenza di questa Camera menzionata alla lett.
Art. 146 cpv. 1 vCC
Nella decisione impugnata l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha ricordato anzitutto che l'art. 146 cpv. 1 vCC (simile all'attuale art.
Art. 299 cpv. 1 CPC
1 vCC (simile all'attuale art. 299 cpv. 1 CPC) abilitava il giudice a ordinare “per motivi gravi” la rappresentanza processuale da parte di un curatore, il quale era designato dall'autorità tutoria (art.
Art. 147 cpv. 1 vCC
1 CPC) abilitava il giudice a ordinare “per motivi gravi” la rappresentanza processuale da parte di un curatore, il quale era designato dall'autorità tutoria (art. 147 cpv. 1 vCC).
Art. 445 cpv. 1 CC
L'autorità tutoria poteva sostituire il curatore, ma solo dopo avere sentito il giudice e soltanto se il curatore aveva commesso una grave negligenza, aveva abu­sato delle sue competenze, aveva compiuto un'azione tale da renderlo indegno della fiducia in lui riposta, era diventato insolvente (art. 445 cpv.
Art. 445 cpv. 2 CC
L'autorità tutoria poteva sostituire il curatore, ma solo dopo avere sentito il giudice e soltanto se il curatore aveva commesso una grave negligenza, aveva abu­sato delle sue competenze, aveva compiuto un'azione tale da renderlo indegno della fiducia in lui riposta, era diventato insolvente (art. 445 cpv.
Art. 445 CC
“A titolo abbondanziale” l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha poi soggiunto che gli estremi dell'art. 445 CC non si riscontravano neppure a prescindere da quanto avevano riferito i Pretori.

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese combinato con il cpv. 5

Ground for declaring the appeal inadmissible due to lack of adequate reasoning.

art. 112 cpv. 1 lett. d LTF

Cited in reasoning to indicate the federal remedy applicable against the decision.

art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF

Cited in reasoning to indicate the federal remedy applicable against the decision concerning the appointment/substitution of a guardian.

art. 95 a 98 LTF

Cited in the section on legal remedies, concerning the grounds for appeal to the Federal Supreme Court.

art. 100 cpv. 1 e 2 LTF

Cited in the section on legal remedies, concerning the deadline for appeal to the Federal Supreme Court.

art. 74 LTF

Cited in the section on legal remedies, concerning the admissibility threshold for pecuniary matters in an appeal to the Federal Supreme Court.

art. 76 LTF

Cited in the section on legal remedies, concerning the legitimacy to appeal to the Federal Supreme Court.

art. 116 LTF

Cited in the section on legal remedies, concerning the grounds for a subsidiary appeal in constitutional matters.

art. 113 LTF

Cited in the section on legal remedies, concerning the availability of a subsidiary appeal in constitutional matters.

art. 115 LTF

Cited in the section on legal remedies, concerning the legitimacy to file a subsidiary appeal in constitutional matters.

art. 148 cpv. 1 CPC ticinese

Rule cited as the basis for potentially imposing court costs based on the outcome of the decision.

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Testo completo

Incarto n. 11.2011.32 · Lugano, 18 luglio 2012/mc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio

segretaria: · Billia, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. 674.2007/R.7.2010 (rimozione del curatore di rappresentanza) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone l'

avv. dott. AP 1 alla

Commissione tutoria regionale 1,Chiasso

per quanto riguarda la postulata destituzione dell'

avv. PA 2, ,

curatrice di rappresentanza delle figlie

E__________

(1992) e I__________ (1999) PI 2,

nell'ambito di una causa di divorzio promossa da

PI 1, nata PI 1,

(patrocinata dall'avv. PA 1, )

davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 21 gennaio 2011 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 14 dicembre 2010 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Nell'ambito di una causa di divorzio promossa il 7 settembre 2007 da PI 1 nata PI 1 (1963) contro AP 1 (1954) davanti alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud, con decreto “supercautelare” del 4 ottobre 2007 il Segretario assessore ha istituito – in luogo e vece del Pretore, ricusato – una curatela di rappresentanza a favore delle figlie E__________ (25 giugno 1992)

e I__________ (5 ottobre 1999), incaricando la Commissione tutoria regionale 1 di designare il curatore. Contro tale decisione AP 1 è insorto il

18 ottobre 2007 a questa Camera, che con sentenza del 3 dicembre 2007 ha dichiarato l'appello irricevibile (inc. 11.2007.172).

B. La

Commissione tutoria regionale ha designato il 13 novembre 2007 in veste di curatore l'avv. __________, sostituito il 7 dicembre 2007 dall'avv. PA 2. AP 1 ha contestato tale designazione davanti alla Commissione tutoria regionale, che riunitasi il 21

dicembre 2007 non ha ravvisato motivi per sostituire la persona della curatrice

e ha trasmesso lo scritto di AP 1 all'Autorità di vigilanza per decisione (art. 388 cpv. 3 in fine CC). L'Autorità di

vigilanza sulle tutele ha statuito il 27 marzo 2007, dichiarando l'opposizione irricevibile. Un appello del 5 marzo 2008 presentato da AP 1 contro tale decisione è stato respinto da questa Camera in quanto ricevibile con sentenza del 26 maggio 2008 (inc. 11.2008.40).

C. Il

16 giugno 2009 AP 1 ha chiesto alla Commissione tutoria regionale di revocare l'incarico alla curatrice, di accertare la nullità dell'avvenuta nomina, di annullare ogni colloquio tra lei e le curatelate e di sottoporre l'interessata a perizia psichiatrica. Statuendo il 25 novembre 2009, la Commissione tutoria regionale ha respinto la richiesta e ha posto gli oneri processuali di fr. 300.– a carico di AP 1, tenuto a rifondere al­l'avv. PA 2 e a PI

1 fr. 500.– ciascuno per ripetibili. AP 1 ha ricorso l'11 gennaio 2010 all'Autorità di vigilanza sulle tutele, che con decisione del 14

dicembre 2010 ha respinto il ricorso e gli ha addebitato oneri processuali per fr. 400.–, condannandolo a rifondere a PI 1 e all'avv. PA 2 fr. 500.– ciascuno per ripetibili.

D. Contro

la decisione appena citata AP 1 è insorto con un appello del 21 gennaio 2011 a questa Camera per ottenere – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – che siano

annullate le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele e dalla Commissione tutoria regionale, che sia revocato l'incarico alla curatrice, che sia accertata la nullità della relativa nomina e che sia precluso ogni colloquio tra lei e le figlie. Il memoriale non è stato intimato per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. Le decisioni comunicate dall'Autorità di vigilanza fino al 31 dicembre 2010 erano appellabili entro venti giorni dalla notifica (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinviava anche l'art. 39 LAC). La procedura era quella ordinaria degli art.

307 segg. CPC ticinese, con le particolarità dell'art. 424*a* CPC ticinese (RDAT II-2003 pag. 51 consid. 1). Nella fattispecie la decisione dell'autorità di vigilanza è stata recapitata all'appellante il 20 dicembre 2010 (ricevuta agli atti). All'appello continua ad applicarsi perciò il Codice di procedura civile ticinese (art. 405 cpv. 1CPC).

2. L'appellante

chiede l'assunzione di “mezzi di prova per i punti da 1 a 11, ex art. 188 ss cpct”, invocando non meglio precisati “docu­menti, testimoni, ispezione, perizie”, l'inc.

DI.2005.79/OA.2007.76 della Pretura, l'inc. 11.2008.143 di questa Camera e generici “rapporti della polizia comunale”, non senza enumerare 27 docu­menti rifiutati dalla Commissione tutoria regionale e dall'Autorità di vigilanza sulle tutele (memoriale, terzultima e penultima pagina). Se non che, i prospettati “documenti, testimoni, ispezione, perizie” sono tanto vaghi da non poter nemmeno essere identificati, mentre gli atti della causa di divorzio non sono di presumibile utilità ai fini dell'attuale giudizio, dovendosi statuire sulla postulata rimozione della curatrice e non sugli indirizzi educativi delle figlie. Quanto al citato incarto di appello, esso è noto a questa Camera. Di per sé proponibili, infine, sono i

27 documenti elencati dall'appellante (art. 424*a* cpv. 2 CPC ticinese), i quali tuttavia non appaiono lontanamente incidere sull'esito della decisione. Giova quindi trattare l'appello senza indugio.

3. Il ricorso all'Autorità di vigilanza sulle tutele è un rimedio giuridico ordinario, munito per principio di effetto sospensivo, diretto a un grado di giurisdizione munito di pieno potere cogni­tivo in fatto e in diritto (art. 46 della citata legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele; v. anche Geiser in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 19 segg. ad art. 420). Le decisioni dell'Autorità di vigilanza sostituiscono così quelle delle Commissioni tutorie regionali: annullando o riformando le prime, si annullano o si riformano automaticamente le seconde. Ne deriva che la richiesta dell'appellante intesa a far annullare, oltre alla decisione impugnata, quella della Commissione tutoria regionale non ha portata pratica (RDAT II-2003 pag. 52 consid. 2).

4. Dall'argomento secondo cui in concreto la curatela di rappresentanza sarebbe nulla per mancata giurisdizione del Segretario assessore che l'ha istituita va subito sgombrato il campo. Intanto perché l'interessato non può eccepire la nullità di un decreto “supercautelare” risalente al 4 ottobre 2007 senza nemmeno avere esaurito a suo tempo la possibilità del contraddittorio (art. 382 cpv. 1 CPC ticinese: sentenza di questa Camera menzionata alla lett. A), ciò che è contrario alla buona fede processuale (cfr. DTF 138 III 103 in alto). Inoltre perché questa Camera non ha mai interpretato l'art. 34 cpv. 2 vLOG con il rigore del Tribunale federale, di modo che le decisioni dei Segretari assessori precedenti la sentenza pubblicata in DTF 134 I 184 hanno assunto carattere definitivo e non possono più essere rimesse in discussione. Pretendere che si accerti la nullità del decreto “supercautelare” 4 ottobre 2007 in circostanze del genere è una richiesta destinata già di primo acchito all'insuccesso.

5. Nella decisione impugnata l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha ricordato anzitutto che l'art. 146 cpv. 1 vCC (simile all'attuale art. 299 cpv. 1 CPC) abilitava il giudice a ordinare “per motivi gravi” la rappresentanza processuale da parte di un curatore, il quale era designato dall'autorità tutoria (art. 147 cpv. 1 vCC). L'autorità tutoria poteva sostituire il curatore, ma solo dopo avere sentito il giudice e soltanto se il curatore aveva commesso una grave negligenza, aveva abu­sato delle sue competenze, aveva compiuto un'azione tale da renderlo indegno della fiducia in lui riposta, era diventato insolvente (art. 445 cpv. 1 CC) o si rivelava inidoneo – pur senza colpa – ad adempiere i suoi doveri (art.

445 cpv. 2 CC), ad esempio per ragioni di età, di salute, di sovraccarico lavorativo, di motivi familiari o di trasferimento di domicilio.

Nella fattispecie – ha continuato l'Autorità di vigilanza – il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha comunicato di non avere più avuto informazioni sulla causa di divorzio dopo essere stato ricusato, ma ha dichiarato di non avere per esperienza critiche da muovere all'avv. PA 2, la quale aveva dimostrato anzi di avere tatto con le ragazze e di mantenere una corretta indipendenza dalle posizioni dei genitori. Il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord, chiamato a trattare la causa durante la procedura di ricusazione, ha affermato da parte sua di non avere alcun elemento per dubitare circa l'operato della curatrice. Nelle condizioni descritte l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha escluso che sussistessero i presupposti – né tanto meno ragioni serie – per allontanare l'avvocata PA 2 dall'ufficio.

“A titolo abbondanziale” l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha poi soggiunto che gli estremi dell'art. 445 CC non si riscontravano neppure a prescindere da quanto avevano riferito i Pretori. Le doglianze dell'interessato riguardo a interrogatori delle figlie o a maltrattamenti erano lungi dall'apparire verosimili, mentre le qualifiche professionali della curatrice risultavano ineccepibili e quand'anche costei si fosse occupata di questioni che esulavano dal mandato (come la formazione scolastica delle figlie), tentando di mediare fra i genitori, ciò non giustificava la rimozione di lei, l'iniziativa essendo avvenuta nell'interesse e per il bene delle minorenni. Né la curatrice constava parteggiare, del resto, per PI 1. Quanto ai colloqui con le figlie, essi erano un dovere della curatrice, la quale non era tenuta a riportarne il contenuto ai genitori. Onde in definitiva, per l'Autorità di vigilanza, la totale infondatezza del ricorso.

6. A ragione l'Autorità di vigilanza sulle tutele sottolinea che, dandosi una curatela processuale istituita dal giudice a norma dell'art. 146 cpv. 1 vCC, una rimozione del curatore poteva avvenire solo su segnalazione del giudice stesso (Sutter/Freiburghaus, Kommentar

zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 43 ad art. 146/147 vCC; cfr. anche Schaefer Altiparmakian in: Commentaire romand,

Basilea 2011, n. 1 in fine ad art. 147 vCC con rinvio a Bähler, Die Vertretung des Kindes im Scheidungsprozess, in:

RDT 56/2001 pag. 187). Anzi, secondo Schweighauser in casi del genere solo il giudice poteva rimuovere il curatore dalla carica, non l'autorità tutoria (in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 12 in fine ad art. 147 vCC). È quanto vale oggi, dacché il nuovo art. 299 cpv. 1 CPC conferisce al giudice la facoltà di designare il curatore (e dunque di rimuoverlo). Sia come sia, nemmeno sotto l'egida del vecchio diritto l'autorità tutoria poteva destituire un curatore processuale senza che il giudice ne facesse richiesta, poiché solo il giudice era in grado di valutare l'operato di lui, non l'autorità tutoria che era estranea al processo (Sutter/Freiburghaus, loc. cit.). L'art. 445 CC, in altri termini, si applicava solo per analogia (op. cit., n. 43 in principio ad art. 146/147 vCC).

Nella fattispecie nessuno dei due Pretori che ha avuto modo di vedere all'opera la curatrice processuale ha segnalato alcunché alla Commissione tutoria regionale. Interpellati da quest'ultima, nessuno dei due ha formulato la benché minima critica alla condotta di lei, né l'appellante asserisce il contrario o pretende che davanti all'uno o all'altro giudice la curatrice sia stata mai stata richiamata ai propri doveri. Ora, in mancanza di qualsiasi segnalazione da parte dei Pretori la Commissione tutoria regionale non era abilitata a rimuovere la curatrice processuale. Tutt'al più l'appellante poteva chiedere all'uno o all'altro Pretore di ordinarne la sostituzione, illustrandogli perché a suo avviso si giustificava il provvedimento. Sarebbe poi spettato al Pretore in questione decidere se accogliere o respingere la richiesta, ma non spettava alla Commissione tutoria regionale destituire autonomamente la curatrice processuale. Alla stessa conclusione è giunta nella decisione impugnata l'Autorità di vigilanza sulle tutele, pur reputando – a torto (Sutter/Freiburghaus, loc. cit.) – che per “motivi seri” la Commissione tutoria regionale avrebbe anche potuto allontanare la curatrice processuale scostandosi dall'opinione del giudice (consid. 7).

7. Invano si cercherebbe nel memoriale dell'appellante un qualsiasi passaggio in cui si discuta la conclusione predetta. Nel suo scritto pletorico e farraginoso, per vero un centone di elementi disparati e disorganici enunciati a ruota libera dietro un'apparente sistematica, l'appellante inveisce contro la curatrice e l'Autorità di vigilanza sulle tutele, ma non spende una parola per contestare il principio secondo cui una Commissione tutoria regionale non è abilitata a destituire un curatore processuale se non su segnalazione del giudice che ha istituito la curatela. Solo a tratti in rapporto con la decisione impugnata, l'appello si esaurisce nell'evocazione di annose e tormentate vicissitudini, le quali avrebbero dovuto indurre l'autorità tutoria – per l'interessato

– a rimuovere la curatrice. Che tale autorità non fosse abilitata a emanare un provvedimento siffatto senza alcuna segnalazione da parte del giudice l'appellante non intravede. Carente di adeguata motivazione, nonostante la sua prolissità l'appello va dichiarato pertanto irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese combinato con il cpv. 5).

8. Nella decisione impugnata l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha recato una motivazione abbondanziale consistente nell'affermare che, comunque fosse, nel caso specifico non erano dati “motivi seri” perché la Commissione tutoria regionale potesse scostar­si dall'opinione dei due Pretori (consid. 8 e 9). Di tale motivazione appare superfluo vagliare la pertinenza, la decisione appellata resistendo alla critica – come si è appena visto – già sulla scorta della motivazione principale (con cui l'appellante non si confronta). Per di più, come si è accennato (consid. 6 in fine), simile argomentazione non appare poter essere condivisa, mal intravedendosi come una Commissione tutoria regionale potesse allontanare un curatore processuale per inidoneità al mandato in un processo cui l'autorità tutoria era estranea. Al proposito non soccorre dunque dilungarsi.

9. In calce al memoriale AP 1 dichiara di mantenere il suo appello del 19 agosto 2008 contro un decreto del 28

luglio 2008 con cui il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha accertato la propria competenza per territorio (inc. OA.2005.55). Al

rime­dio non essendo stato conferito effetto sospensivo, con ordinanza del

28 agosto 2008 il presidente di questa Camera ha disposto che l'impugnazione sarebbe stata trattata – per legge – con la prima appellazione sospensiva (inc. 11.2008.105). Sta di fatto che nella causa (di divorzio) OA.2005.55 non risulta più essere stata emanata dopo di allora alcuna decisione suscettibile di appellazione sospensiva. Quanto all'attuale decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele, essa è intervenuta nel quadro di una procedura tutelare intesa alla rimozione della curatrice, non nella causa di divorzio.

10. La tassa di giustizia e le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza dell'istante (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). Tutto induce a presumere nondimeno che nel caso specifico una riscossione si tradurrebbe in un mero costo aggiuntivo per l'erario cantonale, l'esistenza di almeno tre procedure di abbandono del credito da parte del Tribunale di appello rendendo verosimilmente illusorio ogni eventuale incasso. Per tacere del fatto che l'appellante non versa nemmeno i contributi alimentari per moglie e figlie, tanto da essere stato condannato penalmente per trascuranza degli obblighi di mantenimento (CCRP, sentenza inc. 17.2009.22 del 7 gennaio 2010). In simili frangenti conviene soprassedere a prelievi. Ciò rende senza oggetto la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello. Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato a PI 1 per osservazioni.

11. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni inerenti alla nomina di un tutore o di un curatore, ovvero la sua sostituzione, sono impugnabili con ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n.

6 LTF) senza riguardo – per loro indole – a questioni di valore, sempre che la nomina o la sostituzione possa cagionare al ricorrente un pregiudizio irreparabile (Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 11 ad art. 388–391 CC).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.

2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. La richiesta di assistenza giudiziaria è dichiarata senza oggetto.

4. Intimazione:

– ; – Commissione tutoria regionale 1, Chiasso; – , ; – , .

Comunicazione:

– Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele;

– Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno

30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.