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11.2011.28 • TRAC TI 11.2011.28 Generato dall'IA

Heirs' Renunciation of Insolvent Estate Following Voided Initial Acceptance

Numero d'incarto 11.2011.28
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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Two heirs appealed a lower court's refusal to register their unconditional renunciation of an estate, following the initial heir's acceptance to obtain an inheritance certificate despite the deceased having significant known debts, which the lower court deemed an improper interference with estate affairs or a prior acceptance barring renunciation. The appellate court reasoned that merely requesting an inheritance certificate does not constitute improper interference that forfeits the right to renounce, and furthermore, the initial explicit "acceptance" by one heir was made under a good-faith misunderstanding induced by a misleading form, constituting essential error that voids that acceptance; consequently, the court accepted the appeal, ordered the renunciation to be registered, revoked the previously issued inheritance certificate, and directed the estate to be liquidated by the bankruptcy office due to the heirs' renunciation and the estate's insolvency.

Regesto Legislator

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Art. 566 CC, Art. 566 cpv. 1 CC, Art. 567 CC, Art. 569 cpv. 3 CC, Art. 570 CC, Art. 248 lett. e CPC; Heirs' Renunciation of Insolvent Estate Following Voided Initial Acceptance: The appellate court reasoned that merely requesting an inheritance certificate does not constitute improper interference that forfeits the right to renounce, and furthermore, the initial explicit "acceptance" by one heir was made under a good-faith misunderstanding induced by a misleading form, constituting essential error that voids that acceptance; consequently, the court accepted the appeal, ordered the renunciation to be registered, revoked the previously issued inheritance certificate, and directed the estate to be liquidated by the bankruptcy office due to the heirs' renunciation and the estate's insolvency.

Parole chiave

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rinuncia d'eredità massa fallimentare rappresentanza legale indegnità a succedere contratto successorio di attribuzione diritto d'informazione degli eredi Rinuncia alla successione

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 571 cpv. 2 CC

Cited in the reasoning (considerand 5 and 6) as the provision justifying the initial refusal based on the heirs having interfered, although the court ultimately found this interference did not apply.

art. 559 CC

Cited in the reasoning (considerand 4 and 5) regarding the effect of the renunciation on the issuance of the certificate of inheritance.

art. 573 cpv. 1 CC

Cited in the reasoning (considerand 4, 5, and 10) concerning the consequence of renunciation by all heirs, leading to liquidation by the bankruptcy office.

art. 566 cpv. 2 CC

Cited in the reasoning (considerand 6) as the legal basis for presuming renunciation due to known insolvency, which supports the final decision.

art. 24 cpv. 1 CO

Cited in the reasoning (considerand 8) as the basis for vitiating AP 1's prior declaration of acceptance due to essential error.

art. 256 cpv. 2 CPC

Cited in the reasoning (considerand 9) as the general procedural basis for revoking an erroneous decision in voluntary jurisdiction matters.

art. 255 lett. b CPC

Cited in the reasoning (considerand 8) as the basis for applying the inquisitorial principle in voluntary jurisdiction proceedings.

art. 314 cpv. 2 CPC

Cited in the reasoning (considerand 1) to establish the admissibility of the appeal against a decision made under summary procedure.

art. 106 cpv. 1 prima frase CPC

Cited in the reasoning (considerand 11) regarding the principle of applying court costs based on the outcome of the case (subsequently waived).

art. 248 lett. e CPC

Cited in the reasoning (considerand 1) establishing that the registration of renunciation is governed by summary procedure.

art. 86a cpv. 1 lett. d LAC

Cited in the reasoning (considerand 1) to identify the local competent authority (Pretore) for receiving renunciation declarations.

art. 566 cpv. 1 CC

Cited in the reasoning (considerand 1) as the right of legitimate heirs to renounce the succession.

art. 567 CC

Cited in the reasoning (considerand 1) to establish the three-month time limit for renunciation.

art. 569 cpv. 3 CC

Cited in the reasoning (considerand 1) to establish when the renunciation deadline starts for subsequent heirs.

art. 570 CC

Cited in the reasoning (considerand 1) to describe the form and requirement for a valid renunciation.

art. 193 cpv. 1 n. 1 LEF

Cited in the reasoning (considerand 10) concerning the obligation of the competent authority to inform the bankruptcy judge in cases of liquidation due to insolvency or renunciation.

Art. 64 LTF

Legal aid provision cited in the section 'Rimedi giuridici' but NOT explicitly cited in the dispositive orders (I, II, III).

Art. 100 LTF

Procedural rule cited in the section 'Rimedi giuridici' but NOT explicitly cited in the dispositive orders (I, II, III).

Art. 107 CPC

Cited in the reasoning (considerand 11) regarding the condemnation of the Canton for costs, which is mentioned as a reason not to award costs/reimbursables.

Art. 95 cpv. 3 lett. c CPC

Cited in the reasoning (considerand 11) regarding the criteria for awarding inconvenience indemnity for legal representation.

Art. 90 LTF

Cited in the section 'Rimedi giuridici' but NOT explicitly cited in the dispositive orders (I, II, III).

Art. 93 LTF

Cited in the section 'Rimedi giuridici' but NOT explicitly cited in the dispositive orders (I, II, III).

Art. 95 LTF

Cited in the section 'Rimedi giuridici' but NOT explicitly cited in the dispositive orders (I, II, III).

Art. 76 LTF

Cited in the section 'Rimedi giuridici' but NOT explicitly cited in the dispositive orders (I, II, III).

Art. 74 LTF

Cited in the section 'Rimedi giuridici' but NOT explicitly cited in the dispositive orders (I, II, III).

Art. 113 LTF

Cited in the section 'Rimedi giuridici' but NOT explicitly cited in the dispositive orders (I, II, III).

Art. 115 LTF

Cited in the section 'Rimedi giuridici' but NOT explicitly cited in the dispositive orders (I, II, III).

Art. 116 LTF

Cited in the section 'Rimedi giuridici' but NOT explicitly cited in the dispositive orders (I, II, III).

Art. 72 LTF

Cited in the section 'Rimedi giuridici' but NOT explicitly cited in the dispositive orders (I, II, III).

Art. 603 cpv. 1 CC

Cited in the reasoning (considerand 2) regarding joint and several liability for debts.

Art. 66 LTF

Cost provision cited in the section 'Rimedi giuridici' but NOT explicitly cited in the dispositive orders (I, II, III).

Art. 560 cpv. 2 CC

Cited in the reasoning (considerand 2) regarding heirs assuming personal liability for debts.

Art. 308 cpv. 2 CPC

Cited in the reasoning (considerand 2) setting the monetary threshold for appealing decisions issued by Pretors in patrimonial disputes.

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Testo completo

Incarto n. 11.2011.28 · Lugano 10 agosto 2011/rs · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio

vicecancelliera · Rossi Tonelli

sedente per statuire nella procedura SO.2011.121 (rinuncia alla successione) della Pretura del Distretto di Bellinzona aperta in seguito a dichiarazione del 7 febbraio 2011 formulata da

AP 1, e AP 2 nella successione fu PI 1 (1923–2010), già in,

giudicando sull'appello del 21 febbraio 2011 presentato da AP 1 e AP 2 contro la decisione emessa dal Pretore il 9 febbraio 2011;

Ritenuto

in fatto: A. PI 1, nato il 9 novembre 1923, attinente di __________ e domiciliato ad __________, è deceduto a __________ il 13 novembre 2010, lasciando la moglie AP 2 (1943) e figlia AP 1 (1965). Non risultano sue disposizioni testamentarie. Il 15 novembre 2010 AP 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Bellinzona il rilascio del certificato ereditario, dichiarando esplicitamente “di aver accettato l'eredità”. Il Pretore ha emesso il 23 novembre 2010 il certificato ereditario in cui figura che uniche eredi di PI 1 sono la moglie AP 2 e la figlia AP 1. La tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese sono state poste a carico della successione, “tramite l'istante” (inc. CN.2010.425).

B. Il 7 febbraio 2011 AP 2 e AP 1 hanno comunicato per iscritto al Pretore di “rinunciare incondizionatamente alla successione, in applicazione dell'art. 566 CC”. Statuendo il 9 febbraio 2011, il Pretore ha respinto “l'istanza” con l'argomento che AP 1 aveva ottenuto l'emanazione del certificato ereditario e che prima dello spirare del termine per la rinuncia alla successione “gli istanti si erano quindi ingeriti” negli affari della medesima. In esito alla decisione egli non ha prelevato tasse né spese.

C. Contro la decisione appena citata AP 2 e AP 1 sono insorte a questa Camera con un appello del 21 febbraio 2011, postulando la riforma del giudizio impugnato nel senso di accertare la loro rinuncia alla successione. Non risultando altri eredi, il memoriale non ha formato oggetto di notifica per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. Gli eredi legittimi possono rinunciare alla successione loro devoluta (art. 566 cpv. 1 CC). Il termine è di tre mesi e decorre dal momento in cui essi hanno avuto conoscenza della morte del loro autore, a meno che provino di avere conosciuto più tardi

l'apertura della successione (art. 567 CC). Se per rinuncia degli eredi la successione è devoluta ad altri eredi che prima non vi avevano

diritto, il termine decorre a loro favore dal momento in cui essi hanno conosciuto la rinuncia dei primi (art. 569 cpv. 3 CC). La rinuncia può essere fatta a voce o per scritto, purché sia senza condizioni né riserve, e deve pervenire all'autorità competente, che la iscrive in uno speciale registro (art. 570 CC). Autorità competente a ricevere le dichiarazioni di rinuncia è, nel Cantone Ticino, il Pretore (art. 86*a* cpv. 1 lett. d LAC). La dichiarazione con

cui un erede rinuncia alla successione è un atto di volontaria giurisdizione (Schwander in: Basler Kommentar, ZGB II,

3ª edizione, n. 14 ad art. 570 CC). All'iscrizione nel registro si applica pertanto la procedura sommaria (art. 248 lett. e CPC). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è ricevibile (art. 314 cpv. 2 CPC).

2. Le decisioni dei Pretori in controversie patrimoniali sono appellabili unicamente se il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione è di almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). A tale esigenza non sfuggono le decisioni emesse con la procedura sommaria (art. 314 CC). In concreto non è dato di conoscere quale sia il valore della rinuncia all'eredità per le interessate, le quali sarebbero chiamate, nel caso in cui acquisissero l'universalità della successione, ad assumere i debiti del defunto come loro debiti personali (art.

560 cpv. 2 CC), rispondendone solidalmente (art. 603 cpv. 1 CC). Risulta dagli atti però che a carico di PI 1 esistono 22 attestati di carenza di beni per complessivi fr. 34 963.95 e che al momento della morte pendevano 12 procedure esecutive per altri fr. 25 448.35. Si può ragionevolmente presumere, di conseguenza, che nella fattispecie il valore litigioso raggiunga fr. 10 000.–. Anche sotto questo profilo l'appello in esame appare così ricevibile.

3. Il

registro delle rinunce all'eredità non dispiega forza di giudicato (Schwander, loc. cit. con rinvio; Tuor/Picenoni in: Berner Kommentar, 2ª

edizione, n. 5 ad art. 570 CC; Escher in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 16 ad art. 570 CC). Ha solo valore

dichiarativo, nel senso che documenta l'inoltro della rinuncia, ma non i relativi effetti (Häuptli in: Praxiskommentar Erb­recht, 2ª edi­zione, n. 9

ad art. 570 CC con richiami). Ne segue che in linea di principio l'autorità competente a ricevere la rinuncia si limita a eseguire l'iscrizione nel registro, senza esaminare la validità della medesima (sentenza del Tribunale federale del 12 febbraio 1975 in re P., pubblicata in: SJ 98/1976 pag. 35 consid. 3 con richiami; v. anche SJ 109/1987 pag. 381 consid. 2 e ZR 96/1997 pag. 81 n. 29 consid. III/1; Piotet, Droit successoral, in: Traité de droit privé suisse, vol. IV, Friburgo 1975, pag. 518 a metà). Ciò significa ch'essa iscrive nel registro anche rinunce tardive (Tuor/Picenoni in: Berner Kommentar, 2ª edizione, n. 5 ad art. 570 CC). La validità della rinuncia andrà esaminata se mai, come questione pregiudiziale, nell'ambito di un'eventuale azione creditoria contro gli eredi oppure di un'eventuale azione di accertamento (Häuptli, op. cit., n. 9 ad art. 570 e n.

11 ad art. 571 CC).

4. In condizioni particolari l'autorità competente a ricevere la rinuncia all'eredità non può esimersi tuttavia da una verifica preliminare circa la validità della stessa. Tale è il caso ove la rinuncia sia indeterminata o condizionata (Tuor/Picenoni, op. cit., n. 5 ad art. 570 CC) oppure da essa dipenda l'adozione di provvedimenti come la liquidazione d'ufficio (art. 573 cpv. 1 CC) o il rilascio del certificato ereditario (art. 559 CC). In simili circostanze l'autorità competente a ricevere la rinuncia verifica provvisoriamente la validità della dichiarazione con il limitato potere cognitivo che le spetta nell'ambito di una procedura sommaria, senza vincolo per il giudice che dovrà poi statuire

nell'ambito di un'eventuale azione creditoria contro gli eredi o di un'eventuale azione di accertamento (Häuptli, op. cit., n. 9 in fine ad art. 570 CC con richiamo a Schwander, op. cit., n. 14 ad art. 570; Escher, loc. cit., con rinvio a

ZR 43/1944 pag. 99 n. 47).

5. Nella fattispecie il Pretore ha rifiutato l'iscrizione della rinuncia a registro, rilevando come un erede che prima dello spirare del termine per la rinuncia si sia ingerito negli affari della successione o abbia compiuto atti non richiesti dalla semplice amministrazione e continuazione degli affari in corso non può più rinunciare (art. 571 cpv. 2 CC). La verifica della validità in sé non era illegittima, poiché la rinuncia dichiarata da AP 2 e AP 1 influisce sulla pertinenza del certificato ereditario rilasciato dal Pretore il 23 novembre 2010 (art. 559 CC), come pure sulla sorte della successione, la rinuncia di tutti gli eredi legittimi del prossimo grado comportando la liquidazione della medesima da parte dell'Ufficio dei fallimenti (art. 573 cpv. 1 CC). A prescindere dal fatto però che il Pretore sembra avere statuito con pieno potere cognitivo, come un giudice di merito, tale opinione non può essere condivisa. Il Tribunale federale ha avuto modo di spiegare, in effetti, che postulare il rilascio di un certificato ereditario ancora non significa ingerirsi negli affari di una successione (DTF 133 III 1). Non preclude dunque la possibilità di una successiva rinuncia. Analogo orientamento era già stato seguito anni prima da questa Camera (Rep. 1996 pag. 160). Giuridicamente erronea, la decisione impugnata non resiste quindi alla critica.

6. Si

aggiunga che in concreto le due eredi andavano date per rinuncianti quand'anche non avessero formulato alcuna dichiarazione esplicita, la

ripudiazione di un'eredità dovendosi presumere allorché l'insolvenza del defunto all'apertura della successione fosse notoria o risultasse da atti ufficiali (art. 566 cpv. 2 CC). Atti ufficiali sono, tra l'altro, attestati di carenza di beni (Häuptli, op. cit., n. 12 ad art. 566 CC; Steinauer, Droit des successions, Berna 2006, pag. 473 n. 981b con riferimenti). E a carico di PI 1 esistono 22 attestati di carenza di beni per complessivi fr. 34 963.95 (sopra, consid. 2). Certo, la presunta rinuncia cade qualora l'erede si sia ingerito negli affari della successione a nor­ma dell'art. 571 cpv. 2 CC (Steinauer, op. cit., pag. 473 n. 981c), ma – come si è appena visto – il solo fatto di ottenere il rilascio di un certificato ereditario non significa intromettersi negli affari della successione. Nel caso specifico entrambe le eredi vanno dunque considerate rinuncianti.

7. Un problema tocca in realtà AP 1. Nella richiesta del 15 novembre 2010 intesa al rilascio del certificato ereditario essa aveva dichiarato esplicitamente, in effetti, di *accettare* la successione. Ora, il diritto di ripudiare un'eredità cade non solo quan­do il rinunciante si sia ingerito negli affari della successione (ciò che nella fattispecie non è avvenuto), ma anche quando abbia dichiarato senza riserve di accettare la successione, per lo meno davanti all'autorità competente a ricevere le dichiarazioni di rinuncia (Steinauer, op. cit., pag. 470 n. 977 con i riferimenti alla

nota n. 30). E l'accettazione, come la rinuncia, non può più essere revocata (Häuptli, op. cit., n. 2 ad art. 571 CC).

Può solo essere impugnata per vizio della volontà (Egger, op. cit., n. 9 ad art. 566 CC; Schwander, n. 3 ad art. 571 CC). Constatato

che AP 1 non si era ingerita negli affari della successione, ma aveva accettato senza riserve l'eredità, il Pretore avrebbe potuto quindi – pur a un limitato esame come quello che governa una procedura sommaria – rifiutare l'iscrizione della rinuncia nel registro per tale motivo. La questione non si esaurisce tuttavia in questi termini per i motivi che seguono.

8. Ai provvedimenti di volontaria giurisdizione si applica il principio inquisitorio (art. 255 lett. b CPC), di modo che i fatti vanno accertati d'ufficio, anche in appello (Reetz/Hilber in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuen­berger, Kommentar zur Schweizerischen

Zivilprozess­ordnung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 26 ad art. 314). In concreto la frase “L'erede/gli eredi dichiara/dichia­rano di aver accettato l'eredità” è prestampata sul formulario che AP 1 ha ricevuto dalla cancelleria della Pretura e ch'essa ha compilato a mano il 15 novembre 2010 per ottenere il certificato ereditario. Non si tratta dunque di una dichiarazione spontanea, bensì di una clausola che l'interessata ha sottoscritto, credendo in buona fede – e in totale mancanza di formazione giuridica – che l'accettazione dell'eredità fosse una condizione per ottenere il rilascio dell'atto (invero non è dato di comprendere perché la Pretura abbia inserito nel modulo una frase del genere). In circostanze siffatte l'interessata poteva dirsi già a un giudizio sommario versare in errore essenziale (art. 24 cpv. 1 CO), vizio che può essere rilevato anche in appello (si veda un caso analogo, riguardante una rinuncia all'eredità dichiarata per errore, in: ZR 92/1993 pag. 191 n. 49). La rinuncia di AP 1 può quindi, a sua volta, essere iscritta nel registro. Che poi l'odierna valutazione di validità – meramente provvisoria – non vincoli il giudice chiamato, dandosi il caso, a statuire nell'ambito di un'azione creditoria contro le eredi o di un'azione di accertamento è già stato ricordato (sopra, consid. 4).

9. La rinuncia delle appellanti alla successione impone di revocare il certificato ere­ditario emanato dal Pretore il 23 novembre 2010, che dichiara AP 2 e AP 1 uniche eredi del defunto. Attestato provvisorio di legittimazione, un certificato ereditario può sempre essere modificato o revocato ove non si riveli pertinente (Emmel in: Praxiskommentar Erbrecht, op. cit., n. 33 ad art.

559 CC con citazioni), come può sempre essere revocato un provvedimento di volontaria giurisdizione che risulti erroneo (art. 256 cpv. 2 CPC). Alla luce di ciò occorre ristatuire sulla tassa di giustizia (fr. 100.–) e le spese, che il Pretore ha posto a carico della successione (mentre avrebbe dovuto porre a carico del­l'istante: Emmel, n. 34 ad art. 559 CC con richiamo a Karrer in: Basler Kommentar, 3ª edizione, n. 31 ad art. 559 CC; Steinauer, op. cit., pag. 442 n. 902c), le quali vanno addebitate a AP 1, che per motivi suoi ha chiesto il rilascio dell'atto.

10. Secondo l'art. 193 cpv. 1 n. 1 LEF “l'autorità competente” informa il giudice (del fallimento: FF 1991 III 85 a metà) qualora si debba liquidare un'eredità per insolvenza (art.

566 CC) o per rinuncia da parte di tutti gli eredi (art. 573 cpv. 1 CC). Nel Distretto di Bellinzona v'è unione personale fra l'autorità competente a ricevere la rinuncia all'eredità (sopra, consid. 1) e il giudice del fallimento (art. 14 cpv. 2 LALEF, RL 3.5.1.1). Di per sé la causa andrebbe ritornata quindi allo stesso Pretore perché accerti la rinuncia alla successione da parte di tutti gli eredi e ordini la liqui­dazione della medesima da parte dell'Ufficio dei fallimenti. Il rinvio risolvendosi nondimeno in un mero esercizio di giurisdizione, conviene che questa Camera proceda direttamente al riguardo.

11. Le spese giudiziarie dell'attuale giudizio seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 prima frase CPC). Siccome nessuno però ha proposto di respingere l'appello, la successione di PI 1 non annoverando altri eredi, giova rinunciare a ogni prelievo. Quanto alle ripetibili chieste dalle appellanti, potrebbe entrare in linea di conto solo un'indennità d'inconvenienza, le interessate non avendo dovuto far capo al patrocinio di un legale (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Non sussistendo tuttavia alcuna “parte soccombente”, la questione è senza oggetto, il Cantone non potendo essere condannato al versamento di ripetibili (Rüegg in: Basler Kommentar, Basilea 2010, n. 11 ad art. 107 CPC).

Per questi motivi,

decide: I. L'appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

1. La rinuncia all'eredità fu PI 1 dichiarata da AP 2 e AP 1 è iscritta a registro. Non si prelevano spese giudiziarie.

2. Il certificato ereditario emesso il

23 novembre 2010 nella successione fu PI 1 è revocato. La tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese sono poste a carico di AP 1.

3. L'Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto Bellinzona è invitato a liquidare l'eredità fu PI 1.

II. Non si riscuotono spese giudiziarie di appello né si attribuiscono ripetibili.

III. Intimazione a:

–, ,

–,;

– Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Bellinzona.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.