Divorce Appeal Withdrawal and Cost Order
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant, challenging a prior divorce judgment that awarded custody of their child to the other parent and set scalar maintenance obligations, withdrew the appeal after learning the opposing spouse and child had left the jurisdiction with the appellant intending to settle abroad, rendering the appeal moot. The court ruled that the withdrawal constituted a renunciation of appeal, leading to the case being struck from the roll, and, following the principle that the appellant is deemed the losing party in a withdrawal, ordered the appellant to bear the procedural costs and reimburse the respondent's legal fees, consequently rendering the respondent's request for legal aid moot.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 241 cpv. 3 CPC, Art. 107 CPC, Art. 21 LTG, Art. 74 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF; Divorce Appeal Withdrawal and Cost Order: The court ruled that the withdrawal constituted a renunciation of appeal, leading to the case being struck from the roll, and, following the principle that the appellant is deemed the losing party in a withdrawal, ordered the appellant to bear the procedural costs and reimburse the respondent's legal fees, consequently rendering the respondent's request for legal aid moot.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited for the procedure to strike the case from the roll following withdrawal of the appeal.
Cited by analogy to determine that the appellant is liable for costs due to withdrawal.
Cited to confirm the principle for distributing costs should not be deviated from in this case.
Cited to justify the adequate reduction of the court fee due to the appeal ending without a decision on the merits.
This article is mentioned in the provided text structure (implicitly via costs imposition in order 2), but since it is not explicitly cited in the dispositive, it is excluded based on the rules, which strictly require explicit citation in the numbered orders.
Testo completo
Incarto n. 11.2011.26 · Lugano, 11 ottobre 2011/lw · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio
vicecancelliera: · F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa OA.2008.566 (divorzio su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 5 settembre 2008 da
AP 1già in (patrocinato dall'avv. PA 1) e
AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2);
Ritenuto
in fatto: che
con decisione del 20 gennaio 2011 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha pronunciato il divorzio tra AP 1 e AO 1 (entrambi del 1976), ha affidato la figlia S__________
(nata il 18 maggio 2001) alla madre, ha disciplinato il diritto di visita del padre e ha condannato quest'ultimo a versare contributi di mantenimento scalari secondo l'età della figlia;
che contro
tale decisione AP 1 è insorto il 21 febbraio 2011 a questa Camera, postulando l'affidamento della figlia, la regolamentazione del diritto di
visita della madre e la condanna di quest'ultima a versare contributi di mantenimento scalari per S__________;
che nelle
sue osservazioni del 1° aprile 2011 AO 1 ha proposto di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata, previa concessione del gratuito patrocinio;
che il 9 settembre 2011 AO 1 ha segnalato alla Camera l'intervenuta partenza dell'ex marito per il Brasile con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente, onde la verosimile caducità dell'appello;
che, invitato il 16 settembre 2011 dal presidente della Camera a illustrare i motivi per cui la procedura sarebbe tuttora provvista di interesse concreto e attuale, AP 1 ha comunicato il 10 ottobre 2011 di ritirare l'appello;
e considerando
in diritto: che il ritiro dell'appello configura desistenza e pone fine al processo;
che in caso di transazione, acquiescenza o desistenza il giudice stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);
che nelle circostanze descritte rimane da decidere sulle spese giudiziarie;
che a tal fine, dandosi desistenza in appello, si considera soccombente l'appellante, mentre dandosi acquiescenza l'appellato (art. 106 cpv. 1 CPC seconda frase per analogia);
che nella fattispecie non v'è motivo di scostarsi da tale principio, non intravedendosi ragioni di equità suscettibili di giustificare una deroga al citato principio di ripartizione (art. 107 CPC);
che di conseguenza le spese processuali vanno addebitate all'appellante, ma la tassa di giustizia dev'essere adeguatamente ridotta, la procedura di appello terminando senza decisione del giudice (art. 21 LTG);
che identica sorte segue l'indennità per ripetibili, tuttavia senza particolari riduzioni, AO 1 avendo presentato un memoriale di osservazioni per il tramite di un legale senza poter prevedere l'inutilità di redigere tale allegato;
che l'assegnazione di adeguate ripetibili rende priva d'oggetto la richiesta di gratuito patrocinio (I CCA, sentenza inc. 11.1999.125 del 6 novembre 2000, consid. 13 con richiami), nulla inducendo a presumere che la relativa indennità non possa essere riscossa;
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Le spese giudiziarie di fr. 150.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2500.– per ripetibili.
3. La richiesta di gratuito patrocinio è dichiarata senza oggetto.
4. Intimazione:
–; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.